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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19072/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UNALE di Civitavecchiasvolta la relazione dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINI, ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la rettifica, ex art. 619 cod. proc. pen., dellasentenza impugnata, con la riduzione della durata della prestazione di attività non retribuita,cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente, a mesisei e la riduzione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente diguida a mesi otto.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Civitavecchia ha applicato su richiesta, all’imputato [OSCURATO:PERSONA] MORETTI, lapena di mesi otto di reclusione per il reato di omicidio stradale (in Cerveteri, 05/11/2024), con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di attività nonretribuita a favore della collettività per la medesima durata della pena principale, applicando lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del MORETTI, formulando due motivi.2.1.Con il primo, ha dedotto violazione di legge quanto alla determinazione della durata dellanella specie, il giudice ha determinato la relativa durata in mesi otto, parametrandola su quelladella pena principale, ciò in violazione del diritto vivente che ha già chiarito che la durata di taleagli artt. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d. lgs. n. 274 del 28 agosto 2000,e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma 1, cod. pen., in relazione alla misura dellapena sospesa.2.2.

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla durata della sanzioneamministrativa accessoria, nella motivazione parametrata alla pena concordata (mesi otto), neldispositivo indicata, invece, in anni uno, la minor entità essendo giustificata dalla prevalentecondotta colposa della vittima, tale da aver determinato il riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e dalla determinazione della pena principale nel minimoedittale, calcolata la riduzione sino alla metà in virtù della riconosciuta attenuante.3.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINI, ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la rettifica, ex art. 619 cod. proc. pen., dellasentenza impugnata, con la riduzione della durata della prestazione di attività non retribuita,cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena applicata, a mesi sei e lariduzione della durata della sanzione accessoria a mesi otto.4.

Il ricorso è fondato in relazione a entrambi i profili di censura.4.1.

Quanto alla durata della prestazione lavorativa non retribuita, cui è subordinato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena applicata, la difesa ha colto nel segno nelrichiamare il diritto vivente: la durata della prestazione di attività non retribuita a favore dellacollettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp.coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, seinferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della penasospesa (Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 02).

In altri termini,secondo quanto precisato dal Supremo organo della nomofilachia, la durata massima dellaprestazione di attività non retribuita deve ritenersi soggetta a due limiti massimi cumulativi,cosicché la prestazione non potrà essere applicata per una durata eccedente la misura dellapena sospesa, come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., ma neppure potrà avereuna durata superiore ai sei mesi fissati dal secondo comma dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000,qualora l'entità della pena sospesa sia più elevata: invero, ove la disciplina codicistica sui limitimassimi di durata dell'attività non retribuita fosse del tutto autonoma, il legislatore avrebbeformulato la disposizione di coordinamento in maniera diversa, mediante un semplice rinvioall'art. 54 d. lgs. n. 274 del 2000 per tutti i profili non espressamente regolati dall'art. 165 cod.pen.

Al contrario, l'art. 18 bis cit. impone testualmente l'osservanza delle disposizioni dettatenell'ordinamento del giudice di pace che, dunque, completano la disciplina dell'istituto contenutanella norma del codice penale, salvo che le stesse si rivelino effettivamente incompatibili conquest'ultima.

Si è così configurato un correttivo inteso a evitare che il parametro dicommisurazione della durata della prestazione indicato nel primo comma dell'art. 165 cod. pen.possa tradursi in un eccesso di afflittività, cosicché i limiti fissati, rispettivamente, dalla normacodicistica e da quella prevista dall'ordinamento del giudice di pace si cumulano, nel senso che illoro combinato disposto impone al giudice di parametrare la durata dell'attività non retribuitaentro il limite massimo di sei mesi ovvero di quello determinato dalla misura della penasospesa, se questa risulta inferiore a sei mesi (Sez.

U, n, 23400/2022, cit., in motivazione).Nella specie, il giudice non ha tenuto conto della cumulabilità dei limiti di durata, essendosilimitato a parametrare erroneamente la durata dell’attività a quella della pena applicata,tuttavia, superiore al criterio correttivo dell’art. 54 comma 2, cit., come richiamato dalla normadi raccordo.4.2.

Anche la seconda doglianza è fondata nei termini che si vanno a esporre.Il giudice, nell’applicare, ai sensi dell’art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, ritenuta più adeguata al caso di specie, unavolta venuto meno il carattere cogente della previsione normativa a seguito dell’intervento delgiudice delle leggi (sent. n. 88 del 2019), non ricorrendo le circostanze aggravanti dell’art. 589bis, comma 2 e 3, cod. pen., ha stimato equo, in motivazione, attestarne la durata a quelladella pena applicata (mesi otto), laddove, nel dispositivo, ha indicato la durata di anni uno.La censura introduce la questione inerente alla difformità tra motivazione e dispositivo.E, sul punto, si è da tempo riconosciuto che la regola della prevalenza del dispositivo puòessere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamenterilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi unrisultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza,Rv. 284057 – 04).

Ciò in quanto, detta regola, derivante dall’assunto che il dispositivocostituisce immediata espressione della volontà decisoria, non è assoluta, ma dev'esserecontemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dallamotivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delleragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenereerrato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560 – 2).Pertanto, ove la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errorenella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga inmodo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito perdeterminare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità direttifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc.pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153 – 01, in cui, in applicazione del principio, proprio in un caso disentenza contestuale, come nella specie, la S.C. ha annullato parzialmente la sentenzaimpugnata dagli imputati rideterminando in senso favorevole la sanzione pecuniaria inflitta aduno dei due imputati e dichiarando inammissibile il ricorso dell'altro, atteso che larideterminazione della pena avrebbe comportato una non consentita modifica in peius dellapena in mancanza di impugnazione anche della parte pubblica; Sez. 2, n. 35424 del13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 – 01; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 –01; vedi, sulla non cogenza della regola di prevalenza del dispositivo sulla motivazione,limitatamente all’ipotesi di sentenza contestuale, anche Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019,Pelusi, Rv. 277874 – 01).E, nella specie, la sentenza è stata resa contestualmente alla lettura del dispositivo e ilgiudice ha espressamente parametrato la pena accessoria alla durata di quella principale,ragione che rende di tutta evidenza l’errore materiale nel quale lo stesso è incorso nella stesuradel dispositivo.5.

All’accoglimento dei motivi di ricorso segue, pertanto, l’annullamento della sentenza,limitatamente alla determinazione della durata dell’attività lavorativa non retribuita e dellasanzione amministrativa accessoria.

L’annullamento, tuttavia, segue senza rinvio, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. e, perl’effetto, la prima va indicata in mesi sei e la seconda in mesi otto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata dell’attività lavorativa non retribuitache ridetermina in mesi sei e alla durata della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida che ridetermina in mesi otto.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di Civitavecchiasvolta la relazione dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINI, ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la rettifica, ex art. 619 cod. proc. pen., dellasentenza impugnata, con la riduzione della durata della prestazione di attività non retribuita,cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena applicata al ricorrente, a mesisei e la riduzione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente diguida a mesi otto.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Civitavecchia ha applicato su richiesta, all’imputato [OSCURATO:PERSONA] MORETTI, lapena di mesi otto di reclusione per il reato di omicidio stradale (in Cerveteri, 05/11/2024), con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla prestazione di attività nonretribuita a favore della collettività per la medesima durata della pena principale, applicando lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del MORETTI, formulando due motivi.2.1.Con il primo, ha dedotto violazione di legge quanto alla determinazione della durata dellanella specie, il giudice ha determinato la relativa durata in mesi otto, parametrandola su quelladella pena principale, ciò in violazione del diritto vivente che ha già chiarito che la durata di taleagli artt. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d. lgs. n. 274 del 28 agosto 2000,e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma 1, cod. pen., in relazione alla misura dellapena sospesa.2.2. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla durata della sanzioneamministrativa accessoria, nella motivazione parametrata alla pena concordata (mesi otto), neldispositivo indicata, invece, in anni uno, la minor entità essendo giustificata dalla prevalentecondotta colposa della vittima, tale da aver determinato il riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e dalla determinazione della pena principale nel minimoedittale, calcolata la riduzione sino alla metà in virtù della riconosciuta attenuante.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] GAMBERINI, ha depositatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto la rettifica, ex art. 619 cod. proc. pen., dellasentenza impugnata, con la riduzione della durata della prestazione di attività non retribuita,cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena applicata, a mesi sei e lariduzione della durata della sanzione accessoria a mesi otto.4. Il ricorso è fondato in relazione a entrambi i profili di censura.4.1. Quanto alla durata della prestazione lavorativa non retribuita, cui è subordinato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena applicata, la difesa ha colto nel segno nelrichiamare il diritto vivente: la durata della prestazione di attività non retribuita a favore dellacollettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp.coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, seinferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della penasospesa (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 02). In altri termini,secondo quanto precisato dal Supremo organo della nomofilachia, la durata massima dellaprestazione di attività non retribuita deve ritenersi soggetta a due limiti massimi cumulativi,cosicché la prestazione non potrà essere applicata per una durata eccedente la misura dellapena sospesa, come previsto dal primo comma dell'art. 165 cod. pen., ma neppure potrà avereuna durata superiore ai sei mesi fissati dal secondo comma dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000,qualora l'entità della pena sospesa sia più elevata: invero, ove la disciplina codicistica sui limitimassimi di durata dell'attività non retribuita fosse del tutto autonoma, il legislatore avrebbeformulato la disposizione di coordinamento in maniera diversa, mediante un semplice rinvioall'art. 54 d. lgs. n. 274 del 2000 per tutti i profili non espressamente regolati dall'art. 165 cod.pen. Al contrario, l'art. 18 bis cit. impone testualmente l'osservanza delle disposizioni dettatenell'ordinamento del giudice di pace che, dunque, completano la disciplina dell'istituto contenutanella norma del codice penale, salvo che le stesse si rivelino effettivamente incompatibili conquest'ultima. Si è così configurato un correttivo inteso a evitare che il parametro dicommisurazione della durata della prestazione indicato nel primo comma dell'art. 165 cod. pen.possa tradursi in un eccesso di afflittività, cosicché i limiti fissati, rispettivamente, dalla normacodicistica e da quella prevista dall'ordinamento del giudice di pace si cumulano, nel senso che illoro combinato disposto impone al giudice di parametrare la durata dell'attività non retribuitaentro il limite massimo di sei mesi ovvero di quello determinato dalla misura della penasospesa, se questa risulta inferiore a sei mesi (Sez. U, n, 23400/2022, cit., in motivazione).Nella specie, il giudice non ha tenuto conto della cumulabilità dei limiti di durata, essendosilimitato a parametrare erroneamente la durata dell’attività a quella della pena applicata,tuttavia, superiore al criterio correttivo dell’art. 54 comma 2, cit., come richiamato dalla normadi raccordo.4.2. Anche la seconda doglianza è fondata nei termini che si vanno a esporre.Il giudice, nell’applicare, ai sensi dell’art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, ritenuta più adeguata al caso di specie, unavolta venuto meno il carattere cogente della previsione normativa a seguito dell’intervento delgiudice delle leggi (sent. n. 88 del 2019), non ricorrendo le circostanze aggravanti dell’art. 589bis, comma 2 e 3, cod. pen., ha stimato equo, in motivazione, attestarne la durata a quelladella pena applicata (mesi otto), laddove, nel dispositivo, ha indicato la durata di anni uno.La censura introduce la questione inerente alla difformità tra motivazione e dispositivo.E, sul punto, si è da tempo riconosciuto che la regola della prevalenza del dispositivo puòessere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamenterilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi unrisultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza,Rv. 284057 – 04). Ciò in quanto, detta regola, derivante dall’assunto che il dispositivocostituisce immediata espressione della volontà decisoria, non è assoluta, ma dev'esserecontemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dallamotivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delleragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenereerrato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560 – 2).Pertanto, ove la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errorenella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga inmodo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito perdeterminare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità direttifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc.pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153 – 01, in cui, in applicazione del principio, proprio in un caso disentenza contestuale, come nella specie, la S.C. ha annullato parzialmente la sentenzaimpugnata dagli imputati rideterminando in senso favorevole la sanzione pecuniaria inflitta aduno dei due imputati e dichiarando inammissibile il ricorso dell'altro, atteso che larideterminazione della pena avrebbe comportato una non consentita modifica in peius dellapena in mancanza di impugnazione anche della parte pubblica; Sez. 2, n. 35424 del13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 – 01; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 –01; vedi, sulla non cogenza della regola di prevalenza del dispositivo sulla motivazione,limitatamente all’ipotesi di sentenza contestuale, anche Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019,Pelusi, Rv. 277874 – 01).E, nella specie, la sentenza è stata resa contestualmente alla lettura del dispositivo e ilgiudice ha espressamente parametrato la pena accessoria alla durata di quella principale,ragione che rende di tutta evidenza l’errore materiale nel quale lo stesso è incorso nella stesuradel dispositivo.5. All’accoglimento dei motivi di ricorso segue, pertanto, l’annullamento della sentenza,limitatamente alla determinazione della durata dell’attività lavorativa non retribuita e dellasanzione amministrativa accessoria. L’annullamento, tuttavia, segue senza rinvio, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. e, perl’effetto, la prima va indicata in mesi sei e la seconda in mesi otto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata dell’attività lavorativa non retribuitache ridetermina in mesi sei e alla durata della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida che ridetermina in mesi otto.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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