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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 19612/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12011/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 17453 del 9/11/2021 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] : −c on la sentenza n. 17453 del 9/11/2021 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace, dopo aver annullato cartelle di pagamento volte alla riscossione di sanzioni amministrative per l’importo di Euro 5.178,20, aveva liquidato le spese di lite in Euro 350,00 per compensi ed Euro 125,00 per esborsi, ponendone l’onere ad esclusivo carico di Agenzia delle Entrate -Riscossione; −i l giudice d’ appello reputava congrua la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, in considerazione dello scarso scostamento dai minimi tariffari e delle ragioni dell’operata riduzione (assenza di attività istruttoria e minima attività decisoria),e compensava le spese del secondo grado; −a vverso la decisione del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; −non svolgeva difese l ’ Agenzia delle Entrate - Riscossione ; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −c o n la censura il ricorrente denuncia, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.»; −come più volte affermato da questa Corte – ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, entrambe alle cui motivazioni è sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ. – «i n tema di spese legali, in as- senza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scen- dere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile»;−l a censura è, quindi, fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado –in relazione al valore della causa (pari all’importo della sanzione irrogata) –somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione consentita dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014; −la sentenza impugnata, dunque, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ.,accogliendo l’appello: per il primo grado del giudizio, in cui l’odierno ricorrente è risultato vittorioso anche sulle spese, tenuto conto dell’esigua attività difensiva svolta (circostanza già accertata dal giudice dell’appello), si liquidano i compensi nell’importo di Euro 436,00, pari al minimo tariffario, oltre a Euro 125,00 per esborsi e ad accessori di legge; −con riguardo alle spese dell ’ appello e del giudizio di legittimità , si os- serva che«se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo at- traverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ius superveniensdi cui all’art. 12, comma 4- bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inam- missibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01); −anche nel caso de quo l ’ odierno ricorrente aveva impugnato cartelle di pagamento delle quali aveva avuto conoscenza mediante autonoma ac- quisizione dell’estratto di ruolo: il passaggio in giudicato dell’accoglimento della domanda iniziale (e –limitatamente all’an– della condanna alle spese nel primo grado) preclude la declaratoria di inammissibilità dell ’ azione e delle impugnazioni per difetto dell’interesse qualificato (invero, nemmeno allegatodal Mamolo ) richiesto dallo ius superveniens , il quale , però, costi- tuisce un giusto motivo per disporre la compensazione delle spese dell’ap- pello, nonchéper dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità;p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnatae, decidendo nel merito, accoglie l’appello e liquida le spese del primo grado in Euro 436,00 per com- pensi ed Euro 125,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; compensa le spese del grado d’appello; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12011/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 17453 del 9/11/2021 del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] : −c on la sentenza n. 17453 del 9/11/2021 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace, dopo aver annullato cartelle di pagamento volte alla riscossione di sanzioni amministrative per l’importo di Euro 5.178,20, aveva liquidato le spese di lite in Euro 350,00 per compensi ed Euro 125,00 per esborsi, ponendone l’onere ad esclusivo carico di Agenzia delle Entrate -Riscossione; −i l giudice d’ appello reputava congrua la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, in considerazione dello scarso scostamento dai minimi tariffari e delle ragioni dell’operata riduzione (assenza di attività istruttoria e minima attività decisoria),e compensava le spese del secondo grado; −a vverso la decisione del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; −non svolgeva difese l ’ Agenzia delle Entrate - Riscossione ; −i l ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −c o n la censura il ricorrente denuncia, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.»; −come più volte affermato da questa Corte – ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, entrambe alle cui motivazioni è sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ. – «i n tema di spese legali, in as- senza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scen- dere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile»;−l a censura è, quindi, fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado –in relazione al valore della causa (pari all’importo della sanzione irrogata) –somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione consentita dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014; −la sentenza impugnata, dunque, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384 cod. proc. civ.,accogliendo l’appello: per il primo grado del giudizio, in cui l’odierno ricorrente è risultato vittorioso anche sulle spese, tenuto conto dell’esigua attività difensiva svolta (circostanza già accertata dal giudice dell’appello), si liquidano i compensi nell’importo di Euro 436,00, pari al minimo tariffario, oltre a Euro 125,00 per esborsi e ad accessori di legge; −con riguardo alle spese dell ’ appello e del giudizio di legittimità , si os- serva che«se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo at- traverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ius superveniensdi cui all’art. 12, comma 4- bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inam- missibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023, Rv. 667177-01); −anche nel caso de quo l ’ odierno ricorrente aveva impugnato cartelle di pagamento delle quali aveva avuto conoscenza mediante autonoma ac- quisizione dell’estratto di ruolo: il passaggio in giudicato dell’accoglimento della domanda iniziale (e –limitatamente all’an– della condanna alle spese nel primo grado) preclude la declaratoria di inammissibilità dell ’ azione e delle impugnazioni per difetto dell’interesse qualificato (invero, nemmeno allegatodal Mamolo ) richiesto dallo ius superveniens , il quale , però, costi- tuisce un giusto motivo per disporre la compensazione delle spese dell’ap- pello, nonchéper dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità;p. q. m. la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnatae, decidendo nel merito, accoglie l’appello e liquida le spese del primo grado in Euro 436,00 per com- pensi ed Euro 125,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; compensa le spese del grado d’appello; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in
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