CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 23642/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 567 5 / 20 2 3 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FLPDNL69H63C 770M ), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 131 6 / 2022 , depositat a in data 7/12/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 luglio 2024; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, anche “lacontribuente” ) presentò due istanze di rimborso, una relativa all’anno 2016, l’altra relativa all’anno 2017, per ottenere la restituzione delle imposte dirette indebitamente versate, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ellapremise di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nel cd. “cratere sismico” colpito dal terremoto del 2016, individuati come tali dall’Allegato 2 al d.l. n. 189 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016. L’art. 48, comma 1-bis, del d.l. in questione aveva consentito ai soggetti residenti nell’ambito di detto cratere sismico di richiedere ai propri sostituti d’imposta la sospensione delle ritenute fiscali di cui agli artt. 23, 24 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, con versamento delle somme direttamente ai soggetti richiedenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione per l’anno 2017 e aveva quindi provveduto a versare regolarmente le ritenute dovute per il tramite del proprio sostituto d’imposta. r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il successivo art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2019, era stato previsto un obbligo di restituzione all’erario delle ritenute sospese, limitato al 40% dell’ammontare originario. Interpretata tale disposizione come riduzione del 60% del carico fiscale relativo ai periodi d’imposta oggetto del provvedimento normativo, la contribuente chiese la restituzione del 60% delle ritenute operate e versate nel periodo d’imposta 2017 e del 60% di quelle operate e versate nel periodo tra il 26 ottobre e il 31 dicembre 2016. Di fronte al silenzio serbato dall’amministrazione, la Filipponi propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Macerata, che lo accolse relativamente alle ritenute effettuate nell’anno 2017, mentre lo dichiarava inammissibile rispetto alle ritenute operate ed effettuate nel 2016. Su appello dell’amministrazione, la C.G.T. di secondo grado delle Marche confermò la sentenza di primo grado, con le precisazioni, inerenti al quantum del rimborso spettante, rese al punto 6.3 della sentenza d’appello. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo complesso motivo. Resiste con controricorso la contribuente, che in vista dell’adunanza camerale ha anche depositato una memoria difensiva, ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 2, del d.l. 24 ottobre 2019, n. 123, conv. con mod. dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e 48, commi 1-bis e 11, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in una con l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. 29 maggio 2018, n. 55, conv. con mod. dalla r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché alla stregua dei princìpi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.”, l’amministrazione deduce che l’art. 48, comma 1 bis, del d.l. n. 189del 2016 ha introdotto una sospensione facoltativa, su richiesta del contribuente sostituito, dei versamenti dovuti dal sostituto d’imposta a titolo di ritenute fiscali, per il pagamento delle imposte dirette sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo(“I sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti de lle imposte dei redditi , effettuati mediante ritenute alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”). Argomenta l’Agenzia che a differenza del comma 1 bis dell’art. 48, il comma 1 ter dispone che “nei Comuni di Teramo, Rieti, [OSCURATO:PERSONA], Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente decreto”. Secondo l’Agenzia, entrambe le disposizioni sarebbero chiaramente volte a fornire “liquidità aggiuntiva” alle persone fisiche danneggiate dal sisma, onde consentire a loro di far fronte ai danni materiali da questo prodotti. Tuttavia, mentre per i residenti nei Comuni enumerati dal comma 1 ter si richiede la specifica dimostrazione dei danni subiti, per i residenti nei comuni del cd. “cratere sismico” i danni erano presunti, a condizione che l’avente diritto avesse espressamente richiesto la sospensione al proprio sostituto d’imposta. r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata opzione della sospensionevarrebbe pertanto a manifestare l’assenza di una situazione di difficoltà economica e, dunque, la non necessità di una liquidità aggiuntiva. Questa ricostruzione sarebbe rafforzata dall’inciso, inserito nel comma 1-bis, in forza del quale non può farsi luogo al rimborso delle ritenute già effettuate. In un primo tempo, alla disposta sospensione “a richiesta” seguì l’obbligo legislativo di integrale restituzione delle somme non versate per via di detta sospensione. In un secondo tempo, intervenne l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, che introdusse la seguente disposizione: “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti”. Per l’amministrazione ricorrente “lo sconto” rispetto alle imposte e alle somme da versare varrebbe solo per i contribuenti che avevanochiesto lasospensione. Non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra contribuenti, visto che questa sarebbe fondata sull’istanza di sospensione, che sola darebbe diritto allo “sconto” fiscale. 1.1. Il motivo è infondato. Contrariamente all’assunto dell’amministrazione, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire un a valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall’erario. La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subito danni r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall’evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevanosubito alcun danno a causa del terremoto. Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei comuni del “cratere sismico”, tra cui l’odierna controricorrente, doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato, come detto, dalle condizioni reddituali o patrimoniali e al fatto di avere o meno subito danni a causa dell’evento sismico, aveva come sua giustificazione esclusivamente quella di rimettere al contribuente la valutazione dell’opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell’incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento. In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere in totale libertà se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell’erario (visto che “sospensione” non significa “remissione del debito”) o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti. In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l’erario possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: come accennato in precedenza, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco. La lettura restrittiva dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, patrocinata dall’amministrazione ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della Costituzione e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza. Se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia intes o regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi” , lasciando implicitamente impregiudicato , per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell’eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch’essi della sospensione. Inoltre, non si oppone a tale conclusione l’art. 48, comma 1 bis, del d.l. n. 189 del 2016, che nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31 dicembre 2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto: “l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello “sconto” fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, r.g. n. 5675/2023a.c. 12 / 7 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”. 2.Dall’infondatezza del ricorso conseguela condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.875 (milleottocentosettantacinque) per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellanon sussistenza dei presupposti per il versamento, da par