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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12558/2026

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resentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Polverari-ricorrente-contro-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia n. 3922/2015 depositatail 28/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1697/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 12558/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale, preso atto che nessuna delleparti era comparsa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava l’estinzione delprocedimento di opposizione allo stato passivo promosso dalla società 29Giugno [OSCURATO:PERSONA] in LiquidazioneCoatta Amministrativa (di seguito denominata per brevità “SocietàCooperativa”) avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso ilcredito di € 273.096,25 oggetto di domanda di ammissione allo statopassivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedell’ordinanza con un unico motivo, il Fallimento non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 99 e 24 l.fall., in relazione all’art. 181 c.p.c.: si sostiene il d.lvo169/2007, abrogando il secondo comma dell’art. 24 l. fall., abbia esclusol’applicabilità alle cause derivanti dal fallimento delle norme cheregolamentano il rito camerale e che quindi il collegio abbia errato neldichiarare l’estinzione del processo per mancata comparizione delle partiad una sola udienza.2.

Il motivo è fondato.2.1 Il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l’estinzione del processo diopposizione allo stato passivo non essendo comparse le parti all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione allo statopassivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudiziod'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano lenorme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizionedella parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienzaNumero registro generale 1697/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 12558/2026Data pubblicazione 04/05/2026successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilitàdell'opposizione (cfr. Cass. n. 21991/2021).2.3 È stato precisato che, in mancanza di espressa disciplina derogatorianegli artt. 98 e 99 l.fall., trovano applicazione le norme del codice di ritoche disciplinano il giudizio di primo grado.2.4 Tra queste vengono in considerazione: l'art. 181 c.p.c., comma 1, ilquale dispone che se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza,il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dacomunicazione alle parti costituite.

Se nessuna delle parti comparisce allanuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone lacancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo;l'art. 309 c.p.c., in forza del quale se, nel corso del processo, nessunadelle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primocomma dell’art 181 c.p.c. (cfr. Cass. 10086/2019).Nell'evenienza della mancata comparizione della parte in udienza, ilgiudice dell'opposizione provvederà, quindi, ai sensi degli artt. 309 e 181comma 1, c.p.c., posto che la disciplina generale del rito contenzioso civileben può venire a integrare - entro il limite della specifica compatibilità,ovviamente - quella dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivofallimentare.Ha quindi errato il Giudice dell’opposizione nel dichiarare direttamentel’estinzione del processo in seguito alla mancata comparizione delle partiall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In accoglimento del ricorso, l’impugnato decreto va cassato con rinviodella causa al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, il qualeprocederà all’esame del merito e provvederà anche alla regolamentazionedel presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 1697/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 12558/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa alTribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/3/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Polverari-ricorrente-contro-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia n. 3922/2015 depositatail 28/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1697/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 12558/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale, preso atto che nessuna delleparti era comparsa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava l’estinzione delprocedimento di opposizione allo stato passivo promosso dalla società 29Giugno [OSCURATO:PERSONA] in LiquidazioneCoatta Amministrativa (di seguito denominata per brevità “SocietàCooperativa”) avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso ilcredito di € 273.096,25 oggetto di domanda di ammissione allo statopassivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedell’ordinanza con un unico motivo, il Fallimento non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 99 e 24 l.fall., in relazione all’art. 181 c.p.c.: si sostiene il d.lvo169/2007, abrogando il secondo comma dell’art. 24 l. fall., abbia esclusol’applicabilità alle cause derivanti dal fallimento delle norme cheregolamentano il rito camerale e che quindi il collegio abbia errato neldichiarare l’estinzione del processo per mancata comparizione delle partiad una sola udienza.2. Il motivo è fondato.2.1 Il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l’estinzione del processo diopposizione allo stato passivo non essendo comparse le parti all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione allo statopassivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudiziod'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano lenorme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizionedella parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienzaNumero registro generale 1697/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 12558/2026Data pubblicazione 04/05/2026successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilitàdell'opposizione (cfr. Cass. n. 21991/2021).2.3 È stato precisato che, in mancanza di espressa disciplina derogatorianegli artt. 98 e 99 l.fall., trovano applicazione le norme del codice di ritoche disciplinano il giudizio di primo grado.2.4 Tra queste vengono in considerazione: l'art. 181 c.p.c., comma 1, ilquale dispone che se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza,il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dacomunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce allanuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone lacancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo;l'art. 309 c.p.c., in forza del quale se, nel corso del processo, nessunadelle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primocomma dell’art 181 c.p.c. (cfr. Cass. 10086/2019).Nell'evenienza della mancata comparizione della parte in udienza, ilgiudice dell'opposizione provvederà, quindi, ai sensi degli artt. 309 e 181comma 1, c.p.c., posto che la disciplina generale del rito contenzioso civileben può venire a integrare - entro il limite della specifica compatibilità,ovviamente - quella dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivofallimentare.Ha quindi errato il Giudice dell’opposizione nel dichiarare direttamentel’estinzione del processo in seguito alla mancata comparizione delle partiall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In accoglimento del ricorso, l’impugnato decreto va cassato con rinviodella causa al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, il qualeprocederà all’esame del merito e provvederà anche alla regolamentazionedel presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 1697/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 12558/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa alTribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/3/2026.Il Presidente
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