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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04716/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1000/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro S.I.P.

SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – Oggetto: questione nuova –inammissibilità del ricorso per cassazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 7672/05/2022, depositata il 19 settembre 2022 e notificata il 31 ottobre 2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] di causa.

La società contribuente impugnava il silenzio rifiuto della Direzione provinciale di Catania avverso l’istanza di rimborso delle somme corrisposte dalla stessa a fronte di una cartella di pagamento annullata con sentenza della Commissione tributaria regionale di Catania n. 36-10-2016, passata in giudicato.

La CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.

Con la sentenza qui gravata, il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione del primo giudice.

Ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo di gravame.

La S.I.P.

SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. resiste con controricorso.

È in atti istanza di trattazione depositata dalla società contribuente ex art. 5 c. 12 della L. n. 130/2022.

Ragioni della decisione.

Va preliminarmente trattata ed accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione con le precisazioni che seguono.

Si eccepisce da parte della controricorrente il difetto di specificità e localizzazione dell’impugnazione, consistente nella doglianza di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] omessa pronuncia in ordine al motivo con il quale l’Ufficio aveva fatto rilevare che la mancanza di rimborso risultava giustificata dalla circostanza che il contribuente aveva pagato la somma chiesta a rimborso avvalendosi della definizione di cui all’art. 1 comma 618 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, quindi, l’importo, secondo tale prospettazione erariale, non risulterebbe rimborsabile.

Orbene, sul punto – diversamente da parte ricorrente – la parte controricorrente produce diligentemente l’atto di costituzione dell’Ufficio in primo grado e ne trascrive il contenuto essenziale alle pagg. da 12 in poi: da tale atto si evince perfettamente il tenore delle difese dell’[OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, parte controricorrente riproduce a questa Corte l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, trascrivendone pure il contenuto essenziale alle pagg. da 14 in poi del proprio atto.

E anche in tale atto, effettivamente, nulla viene eccepito sotto il profilo che parte ricorrente assume pretermesso.

Ciò chiarito, rileva il Collegio che questa Corte ha reiteratamente precisato come in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità e localizzazione, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (ex multis, Cass. n. 18018/2024).

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla questione dedotta con il motivo in argomento.

La ricorrente introduce pertanto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, che non è stata trattata nei gradi di merito e che è quindi preclusa.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00, oltre a euro 200,00 per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1000/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro S.I.P. SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – Oggetto: questione nuova –inammissibilità del ricorso per cassazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 7672/05/2022, depositata il 19 settembre 2022 e notificata il 31 ottobre 2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] di causa. La società contribuente impugnava il silenzio rifiuto della Direzione provinciale di Catania avverso l’istanza di rimborso delle somme corrisposte dalla stessa a fronte di una cartella di pagamento annullata con sentenza della Commissione tributaria regionale di Catania n. 36-10-2016, passata in giudicato. La CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio. Con la sentenza qui gravata, il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione del primo giudice. Ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo di gravame. La S.I.P. SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. resiste con controricorso. È in atti istanza di trattazione depositata dalla società contribuente ex art. 5 c. 12 della L. n. 130/2022. Ragioni della decisione. Va preliminarmente trattata ed accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione con le precisazioni che seguono. Si eccepisce da parte della controricorrente il difetto di specificità e localizzazione dell’impugnazione, consistente nella doglianza di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] omessa pronuncia in ordine al motivo con il quale l’Ufficio aveva fatto rilevare che la mancanza di rimborso risultava giustificata dalla circostanza che il contribuente aveva pagato la somma chiesta a rimborso avvalendosi della definizione di cui all’art. 1 comma 618 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, quindi, l’importo, secondo tale prospettazione erariale, non risulterebbe rimborsabile. Orbene, sul punto – diversamente da parte ricorrente – la parte controricorrente produce diligentemente l’atto di costituzione dell’Ufficio in primo grado e ne trascrive il contenuto essenziale alle pagg. da 12 in poi: da tale atto si evince perfettamente il tenore delle difese dell’[OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, parte controricorrente riproduce a questa Corte l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate, trascrivendone pure il contenuto essenziale alle pagg. da 14 in poi del proprio atto. E anche in tale atto, effettivamente, nulla viene eccepito sotto il profilo che parte ricorrente assume pretermesso. Ciò chiarito, rileva il Collegio che questa Corte ha reiteratamente precisato come in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità e localizzazione, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (ex multis, Cass. n. 18018/2024). Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla questione dedotta con il motivo in argomento. La ricorrente introduce pertanto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, che non è stata trattata nei gradi di merito e che è quindi preclusa. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00, oltre a euro 200,00 per e
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