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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 37031/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28812/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenzad ella COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n.435/2019 depositata i l 27/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Autostrade per l'Italia espone di avere effettuato un versamento in acconto ICI in data 16 giugno 2010 e che successivamente si avvedeva di avere versato somme non dovute; pertanto in data 16 marzo 2011 presentava al Comune di Modena un'istanza di rimborso della maggiore imposta versata; all’istanza seguiva un corrispondenza con il Comune di Modena, che chiedeva alla società verifiche circa gli immobili ricadenti nel territorio del comune e aggiornamenti catastali; a seguito di tali richieste il 21 giugno 20 13 la società comunicava di avere concluso gli adempimenti catastali.

La ricorrente espone altresì che con comunicazione in data 13 gennaio 2015 il Comune di Modena riconosceva in favore della società un diritto di credito per somme risultanti versate e non dovute per l'anno 2010,ma non effettuava il rimborso sostenendo la presenza di altre somme dovute a titolo di imposta; in data 22 luglio 2015 la società proponeva ricorso avverso il perdurante silenzio rifiuto opposto dall'ente locale.

Il ricorso era respinto in primo grado,ritenendo la prescrizione del diritto al rimborso.

La società proponeva appello che era respinto dalla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] sul rilievo checon la nota del 13 gennaio 20 15 , comunicata via pec , il Comune di Modena non ha riconosciuto il diritto al rimborso ma lo ha negato; si tratta pertanto di un rifiuto espresso che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla notifica, e così non è avvenuto perché il risco rso della società è del luglio 2015.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per c assazione la società affidandosi a due motivi.

I l Comune di Modena non si è costituito.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992.

La società deduce che la differenza tra rifiuto espresso e rifiuto tacito assume rilevanza ai fini del termine della proposizione del ricorso, perché nel caso di rifiuto espresso il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni (comma 1 art 21, cit.), nel caso di rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Osserva che n el caso di specie il Comune di Modena, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, non ha mai emesso un rifiuto espresso alla domanda di rimborso, chiedendo chiarimenti e manifestando la volontà di esaminare la questione al fine di quantificare correttamente il rimborso spettantee infine inviando la nota del 13 gen naio 20 15 , in cui dà atto che sono state versate somme non dovute.

Questo atto, secondo la ricorrente, non può valere come rifiuto espresso anche perché mancano le fondamentali e puntuali indicazioni prescritte all'art. 19 del D.lgs. 546/1992 in partic olare riguardo l a facoltà di impugnare l'attoe le relative modalità. 2.-Il motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dalla CTR, la nota del 13 gennaio 2015, con laquale si conclude la corrispondenza successiva alla istanza di rimborso, laddo ve si osserva che ” a fronte di somme risultanti versate e non dovute per l'anno 2010 sussistono somme dovute a titolo di imposte non versate per diversi immobili”esplicita un rifiuto espresso di rimborso, perché pur dando atto che risultano versate somme non dovute per l'anno 2010, afferma che vi sono altre somme dovute a titolo di imposta e non versate.

Pertanto, pur essendovi stato -in astratto - il riconoscimento d el credito , in concreto l’ente ha manifesta to l’intenzione di trattenere le eccedenze versate per l’anno 2010, in ragione della sussistenza di altri debiti, id est di non rimborsarle.

Questa comunicazione costituisce una forma di rifiuto espresso, sia pure implicito, perché con esso l’ente manifesta all’esterno una volontà incompatibile con quella di rimborsare le somme richieste, e deve di conseguenza essere impugnato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione (in arg.

Cass. n. 23157 del 22/10/2020; Cass. n. 18872 del 11/09/2020 ) ; si tratta di ipotesi ben diversa dal caso in cui l’amministrazione non manifesti all’esterno alcuna volontà, serbando il silenzio .

Il silenzio costituisce infatti un mero comportamento inerte,in cui difetta ogni espressione di volont à da parte dell’amministrazione ed assume una connotazione giuridica solo nei casi in cui la legge gli attribuiscaun significato tipico ( ad es. silenzio-rifiuto).

Nel caso di specie invece la volontà dell’ente è stata chiaramente manifestata, esplicitando al contribuente le ragioni per le quali non si è provveduto al rimborso.

La circostanza della omessa qualificazione dell’atto come provvedimento di rigetto (o rifiuto di rimborso) e l’omessa indicazione delle informazioni sull’impugnazione, non muta la natura dell’atto, né lo rende invalido, ma avrebbe potuto comportare al più –nel caso di errore scusabile-una restituzione in termini, che tuttavia non risulta che la contribuente abbia chiesto .

Ciò in applicazione della giurisprudenzadi questa Corte di legittimità, secondo la quale l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini(Cass. n. 17237 del 17/06/2021).

La sentenza impugnata resiste pertanto alle censure , poiché il giudice d’appello ha correttamente inquadratola natura dell'atto del 13 gennaio 2015 come rifiuto espresso di rimborso e ha di conseguenza applicato il comma 1 dell’art 21 del D.lgs. 546/1992, secondo cui il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entrosessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, ritenendo quindi tardivo il ricorsoproposto dalla società, nonostante la spedizione da parte della contribuente , in data 13 aprile 2015 , di un “sollecito” che, stante la maturata decadenza, non vale a rimettere in termini la parte. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 2 del D.lgs.546/1992 e dell'art. 1 comma 164 della legge 296 / 2006 .

La ricorrente deduce che a norma dell'art. 1 citato , la domanda di rimborso deve essere proposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, termine che nella fattispecie è stato rispettato,perché la società ha versato in data 16 giugno 2010 e ha chiesto un rimborso in data 16 m arzo 2011; e, quanto all'impugnazione del silenzio rifiuto,esso deve essere esperito dopo il novantesimo giorno della domanda di restituzione ed entro l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Il motivo, fondato sul presupposto che l’atto del 13 gennaio 2015 non costituisca rifiuto espresso ma silenzio rifiuto , è assorbito, in ragione di quanto esposto nell’esame del motivo primo.

Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28812/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenzad ella COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n.435/2019 depositata i l 27/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Autostrade per l'Italia espone di avere effettuato un versamento in acconto ICI in data 16 giugno 2010 e che successivamente si avvedeva di avere versato somme non dovute; pertanto in data 16 marzo 2011 presentava al Comune di Modena un'istanza di rimborso della maggiore imposta versata; all’istanza seguiva un corrispondenza con il Comune di Modena, che chiedeva alla società verifiche circa gli immobili ricadenti nel territorio del comune e aggiornamenti catastali; a seguito di tali richieste il 21 giugno 20 13 la società comunicava di avere concluso gli adempimenti catastali. La ricorrente espone altresì che con comunicazione in data 13 gennaio 2015 il Comune di Modena riconosceva in favore della società un diritto di credito per somme risultanti versate e non dovute per l'anno 2010,ma non effettuava il rimborso sostenendo la presenza di altre somme dovute a titolo di imposta; in data 22 luglio 2015 la società proponeva ricorso avverso il perdurante silenzio rifiuto opposto dall'ente locale. Il ricorso era respinto in primo grado,ritenendo la prescrizione del diritto al rimborso. La società proponeva appello che era respinto dalla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] sul rilievo checon la nota del 13 gennaio 20 15 , comunicata via pec , il Comune di Modena non ha riconosciuto il diritto al rimborso ma lo ha negato; si tratta pertanto di un rifiuto espresso che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla notifica, e così non è avvenuto perché il risco rso della società è del luglio 2015. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per c assazione la società affidandosi a due motivi. I l Comune di Modena non si è costituito. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992. La società deduce che la differenza tra rifiuto espresso e rifiuto tacito assume rilevanza ai fini del termine della proposizione del ricorso, perché nel caso di rifiuto espresso il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni (comma 1 art 21, cit.), nel caso di rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Osserva che n el caso di specie il Comune di Modena, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, non ha mai emesso un rifiuto espresso alla domanda di rimborso, chiedendo chiarimenti e manifestando la volontà di esaminare la questione al fine di quantificare correttamente il rimborso spettantee infine inviando la nota del 13 gen naio 20 15 , in cui dà atto che sono state versate somme non dovute. Questo atto, secondo la ricorrente, non può valere come rifiuto espresso anche perché mancano le fondamentali e puntuali indicazioni prescritte all'art. 19 del D.lgs. 546/1992 in partic olare riguardo l a facoltà di impugnare l'attoe le relative modalità. 2.-Il motivo è infondato. Come correttamente rilevato dalla CTR, la nota del 13 gennaio 2015, con laquale si conclude la corrispondenza successiva alla istanza di rimborso, laddo ve si osserva che ” a fronte di somme risultanti versate e non dovute per l'anno 2010 sussistono somme dovute a titolo di imposte non versate per diversi immobili”esplicita un rifiuto espresso di rimborso, perché pur dando atto che risultano versate somme non dovute per l'anno 2010, afferma che vi sono altre somme dovute a titolo di imposta e non versate. Pertanto, pur essendovi stato -in astratto - il riconoscimento d el credito , in concreto l’ente ha manifesta to l’intenzione di trattenere le eccedenze versate per l’anno 2010, in ragione della sussistenza di altri debiti, id est di non rimborsarle. Questa comunicazione costituisce una forma di rifiuto espresso, sia pure implicito, perché con esso l’ente manifesta all’esterno una volontà incompatibile con quella di rimborsare le somme richieste, e deve di conseguenza essere impugnato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione (in arg. Cass. n. 23157 del 22/10/2020; Cass. n. 18872 del 11/09/2020 ) ; si tratta di ipotesi ben diversa dal caso in cui l’amministrazione non manifesti all’esterno alcuna volontà, serbando il silenzio . Il silenzio costituisce infatti un mero comportamento inerte,in cui difetta ogni espressione di volont à da parte dell’amministrazione ed assume una connotazione giuridica solo nei casi in cui la legge gli attribuiscaun significato tipico ( ad es. silenzio-rifiuto). Nel caso di specie invece la volontà dell’ente è stata chiaramente manifestata, esplicitando al contribuente le ragioni per le quali non si è provveduto al rimborso. La circostanza della omessa qualificazione dell’atto come provvedimento di rigetto (o rifiuto di rimborso) e l’omessa indicazione delle informazioni sull’impugnazione, non muta la natura dell’atto, né lo rende invalido, ma avrebbe potuto comportare al più –nel caso di errore scusabile-una restituzione in termini, che tuttavia non risulta che la contribuente abbia chiesto . Ciò in applicazione della giurisprudenzadi questa Corte di legittimità, secondo la quale l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini(Cass. n. 17237 del 17/06/2021). La sentenza impugnata resiste pertanto alle censure , poiché il giudice d’appello ha correttamente inquadratola natura dell'atto del 13 gennaio 2015 come rifiuto espresso di rimborso e ha di conseguenza applicato il comma 1 dell’art 21 del D.lgs. 546/1992, secondo cui il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entrosessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, ritenendo quindi tardivo il ricorsoproposto dalla società, nonostante la spedizione da parte della contribuente , in data 13 aprile 2015 , di un “sollecito” che, stante la maturata decadenza, non vale a rimettere in termini la parte. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 2 del D.lgs.546/1992 e dell'art. 1 comma 164 della legge 296 / 2006 . La ricorrente deduce che a norma dell'art. 1 citato , la domanda di rimborso deve essere proposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, termine che nella fattispecie è stato rispettato,perché la società ha versato in data 16 giugno 2010 e ha chiesto un rimborso in data 16 m arzo 2011; e, quanto all'impugnazione del silenzio rifiuto,esso deve essere esperito dopo il novantesimo giorno della domanda di restituzione ed entro l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il motivo, fondato sul presupposto che l’atto del 13 gennaio 2015 non costituisca rifiuto espresso ma silenzio rifiuto , è assorbito, in ragione di quanto esposto nell’esame del motivo primo. Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dell
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