CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Milano [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4759/20 della Corte di appello di Milano del 27/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di indebita percezione continuata di erogazioni a danno dello Stato (artt. 81, 316-ter cod. pen.), sotto forma di esenzione da contributi previdenziali INPS, conseguita mediante presentazione di false dichiarazioni di corresponsione di somme a titolo di TFR ad alcune dipendenti, così da determinare il diritto alla relativa compensazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 316-ter cod. pen. nella qualificazione della condotta in addebito nell'ambito della fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato invece che come appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.). Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 316-ter cod. pen. per non avere considerato l'ammontare delle singole condotte percettive ai fini del superamento della soglia di punibilità prevista dalla legge con conseguente erronea condanna in relazione alla posizione di una dipendente, con erronea conferma della somma oggetto di confisca per l'importo di euro 33.196,59. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla motivazione. 2. Dalla stessa comunicazione della notizia di reato eseguita dall'INPS, motivo dell'avvio del procedimento penale, allegata in copia al ricorso per cassazione, emerge che la somma indebitamente conguagliata nel mese di maggio 2013 e riferita alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente della [OSCURATO:PERSONA], società facente capo al ricorrente - era stata pari ad euro 3.636,13, come tale inferiore alla soglia penalmente rilevante di euro 3.999,96 prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen. Va, infatti, condiviso il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316- ter, secondo comma, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva (Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021, Ciccarini, Rv. 282105; Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 278455; Sez. 6, n. 24890 del 20/02/2019, Giorgio, Rv. 277283). Limitatamente a tale frazione della più ampia condotta in addebito, il reato, pertanto, non sussiste e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, come va in maniera corrispondente annullata senza rinvio la statuizione della confisca riferita al suddetto importo monetario. 3. La sentenza va, peraltro, annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione del reato anche con riferimento alle altre condotte contestate, non potendo ritenersi manifestamente infondato e come tale inammissibile il primo motivo di ricorso, concernente il relativo inquadramento giuridico. Il ricorrente sostiene, infatti, la tesi che nella fattispecie non sia ravvisabile il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., poiché igrg non si è avuta alcuna indebita elargizione da parte dello Stato, dal momento che l'INPS non ha dovuto corrispondere nulla né a lui né alle sue dipendenti, anche a causa del successivo fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbe configurabile la diversa figura di reato di cui all'art. 646 cod. per. A prescindere dalla correttezza di tale prospettazione, il Collegio rileva che in senso conforme si è espressa la Sezione Seconda di questa Corte di cassazione che con la sentenza n. 5486 del 05/11/2015, dep. 2016, Crespi, Rv. 266367, ha ricondotto l'ipotesi del conseguimento dell'indebito conguaglio all'ipotesi di reato di appropriazione indebita. Per quanto altre decisioni si siano, dunque, pronunciate in senso diverso e in favore della configurabilità del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. (Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 278455; Sez. 2, n. 51334 del 23/11/2016, Sechi, Rv. 268915; Sez. 2, n. 15989 del 16/03/2016, Fiesta, Rv. 266520; Sez. 2, n. 48663 del 17/10/2014, Talone, Rv. 261140), resta ferma la non manifesta infondatezza della doglianza, che fa perno e sottolinea il contrasto presente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi sulla questione. 4. La declaratoria di estinzione del reato non toglie, però, valore allo accertamento in fatto compiuto nell'ambito dei precedenti gradi di merito del giudizio, accertamento non contestato dall'imputato e che postula il carattere indebito dei conguagli di cui egli ha beneficiato in forza delle condotte contestate. Trovando applicazione, in ragione del titolo del reato in addebito, l'art. 322-ter, primo comma cod. pen. nonché l'art. 578-bis cod. proc. pen., va tenuta, dunque, ferma la misura della confisca della somma di euro 29.560,46, ricavata per sottrazione dal maggior importo di euro 33.196,59 della frazione di euro 3.636,13 per cui viene pronunciata assoluzione. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al conguaglio relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato non sussiste e con riferimento ai residui conguagli perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, senza rinvio la medesima sentenza ai soli fini della confisca con riferimento al conguaglio relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ridetermina la somma oggetto di confisca in complessivi euro 29.560,46. Così deciso, 14 novembre 2021 Il cons