CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: C05A
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti del settore Metalmeccanica - Industria - Installazione impianti
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL per i dipendenti del settore Metalmeccanica - Industria - Installazione impianti
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: CONAPI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: —
Scadenza: —
Stipula: 2026-04-13
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244891
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244891
--- Testo contratto ---
Accordo Integrativo al CCNL C05A — Confintesa / CoNAPI
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ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE
METALMECCANICA – INDUSTRIA – INSTALLAZIONE IMPIANTI
CODICE CNEL: C05A
Sottoscritto tra Confintesa e CoNAPI in data 13 aprile 2026
Premesse
a) Le Parti applicano il CCNL per i dipendenti del settore Metalmeccanica – Industria – Installazione Impianti
– Codice CNEL: C05A (di seguito “CCNL”).
b) Le Parti, in continuità con l’Accordo Integrativo sottoscritto in data 4 marzo 2026, intendono raffor zare
l’architettura del welfare contrattuale e normativa del CCNL, introducendo istituti innovativi in materia di
previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, welfare aziendale e formazione professionale.
c) Le Parti intendono differenziare il CCNL C05A rispetto al contratto leader del settore (C011
Federmeccanica), non attraverso una riduzione delle tutele, ma attraverso una diversa e più efficiente
allocazione delle risorse, privilegiando meccanismi fiscalmente vantaggiosi ex art. 51 TUIR e strumenti a
portabilità universale.
d) Le Parti confermano integralmente i minimi tabellari di cui alla Tabella A dell’Accordo Integrativo del 4 marzo
2026, nonché tutti gli istituti non espressamente modificati dal presente Accordo.
Art. 1 – Oggetto e decorrenza
1. Il presente Accordo integra il CCNL con riferimento a: (i) previdenza complementare; (ii) assistenza sanitaria
integrativa; (iii) welfare contrattuale; (iv) formazione e innovazione digitale; (v) differenziatori normativi.
2. La parte economica decorre dal 01/05/2026. La parte normativa decorre dalla sottoscrizione.
3. Il presente Accordo resta in vigore fino alla scadenza del CCNL (31 dicembre 2026) e, per gli istituti di durata
pluriennale, fino alla naturale scadenza degli stessi.
Art. 2 – Adeguamento dei minimi tabellari (conferma)
1. Le Parti confermano integralmente i minimi tabellari di cui alla Tabella A dell’Accordo Integrativo del 4 marzo
2026, con decorrenza 01/01/2026:
Livello Minimo mensile (€) – 01/01/2026
D1 1784,94
D2 1979,37
C1 2022,12
C2 2064,88
C3 2211,43
B1 2370,33
B2 2542,98
B3 2838,99
A1 2907,01
2. L’EDR conglobato nei minimi resta confermato. Restano ferme le indennità e gli istituti non espressamente
modificati.
Art. 3 – Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds
1. A decorrere dal 1° maggio 2026, le Parti individuano il Fondo Pensione Aperto “Plurifonds” gestito da
ITAS Vita S.p.A. in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A. (iscritto all’Albo COVIP, rating Fitch A –,
margine di solvibilità 253%) quale fondo di previdenza complementare di riferimento del CCNL, nell’ambito
della convenzione esclusiva sottoscritta con Confintesa.
2. Il datore di lavoro verserà al Fondo Plurifonds un contributo pari allo 0,30% dei minimi contrattuali per 13
mensilità, a favore di ciascun lavoratore iscritto al Fondo che versi almeno lo 0,50% a prop rio carico.
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3. Il lavoratore potrà destinare al Fondo il TFR maturando nella misura del 100% (lavoratori di prima
occupazione successiva al 28/4/1993) o nella misura minima del 40% (lavoratori già occupati al 28/4/1993),
secondo la disciplina del D.Lgs. 252/2005.
4. L’adesione al Fondo è volontaria. Il contributo datoriale di cui al comma 2 è dovuto esclusivamente a favore
dei lavoratori che abbiano aderito e versino il contributo individuale minimo.
5. Le Parti si impegnano, in sede di rinnovo del CCNL, ad innalzare la contribuzione datoriale allo 0,50% con
decorrenza dal 1° gennaio 2027.
6. Plurifonds offre 5 comparti di investimento (SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS, AequITAS, ActivITAS),
consentendo al lavoratore di modulare il profilo rischio/rendimento in funzione dell’orizzonte temporale e della
propensione individuale. Il Fondo è a portabilità universale ai sensi del D.Lgs. 252/2005.
7. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo fino a €
5.300,00 annui (art. 10, co. 1, lett. e-bis, TUIR). La tassazione delle prestazioni finali è agevolata (dal 15% al
9% con riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo).
Art. 4 – Assistenza sanitaria integrativa – SMS Seraphis
1. A decorrere dal 1° maggio 2026, le Parti individuano la Società di Mutuo Soccorso “Seraphis” (C.F.
16191451000, iscritta al RUNTS), in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
ETS (fondata nel 1877), quale ente erogatore dell’assistenza sanitaria integrativa obbligatoria del CCNL.
2. Il piano sanitario minimo obbligatorio è il Piano Seraphis Oro, con contributo mensile a carico del datore
di lavoro pari a € 9,00 per ciascun dipendente (contributo annuo € 108,00, inclusa copertura LTC e IMA).
3. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, determinato (con anzianità superiore
a 3 mesi) e apprendisti.
4. Il Piano Seraphis Oro include: sussidio giornaliero di malattia e infortunio; rimborso ricovero ospedaliero
(€50/giorno, max 10 gg); interventi chirurgici sussidiabili (fino a €10.000/evento); visite specialistiche (80%
ticket SSN / 50% privato); esami diagnostici e di laboratorio; alta diagnos tica (TAC, RMN, PET); sussidio
maternità/paternità (€200/anno per 3 anni); sussidio decesso (fino a €14.000); copertura IMA (assistenza
medica e domiciliare).
5. Essendo Seraphis una mutua e non un’assicurazione, l’adesione non richiede questionari sanitar i e non
prevede esclusioni per patologie pregresse.
6. Il datore di lavoro può attivare, su base volontaria e con accordo aziendale, il Piano Seraphis Platino
(€17/mese) che include inoltre odontoiatria convenzionata (fino a €1.000/anno) e lenti/protesi.
7. I contributi versati dal datore di lavoro sono deducibili fino a € 3.615,20 annui per dipendente (art. 51, co. 2,
lett. a), TUIR). Seraphis è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.
8. Le prestazioni della SMS Seraphis sostituiscono, per i lavoratori c ui si applica il presente Accordo, quelle
della Mutua Confintesa Salute di cui all’Art. 70 del CCNL. I versamenti di cui alla Tabella 2 del CCNL sono
pertanto destinati a Seraphis secondo le modalità operative comunicate dall’Ente Bilaterale.
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Art. 5 – Welfare contrattuale
1. A decorrere dal 1° giugno 2026, ed entro il 1° giugno di ciascun anno successivo, le aziende dovranno
mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 200,00, da utilizzare entro il 31 maggio
dell’anno successivo.
2. Gli strumenti di welfare comprendono, in via esemplificativa: buoni spesa e carburante; rimborsi per
istruzione e formazione dei figli; servizi di assistenza domiciliare; abbonamenti al trasporto pubblico locale;
contributi per attività culturali e ricreative; servizi di previdenza complementare aggiuntiva (versamenti volontari
al Fondo Plurifonds).
3. Il valore di cui al comma 1 è esente da IRPEF, INPS e non concorre alla base di calcolo del TFR, ai sensi
dell’art. 51, co. 2, TUIR.
4. Il lavoratore può, con dichiarazione scritta, destinare in tutto o in parte il valore di welfare al Fondo Pensione
Plurifonds a titolo di contribuzione volontaria aggiuntiva.
5. Le Parti si impegnano ad innalzare il valore del welfare contrattuale a € 2 50,00 annui a decorrere dal 1°
gennaio 2027 in sede di rinnovo del CCNL.
Art. 6 – Formazione digitale e Intelligenza Artificiale
1. Le Parti, consapevoli dell’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie digitali sul
settore metal meccanico, convengono che ciascun lavoratore ha diritto a un minimo di 8 ore annue di
formazione specifica su competenze digitali, AI e sicurezza informatica, aggiuntive rispetto alla formazione
obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008.
2. Le ore di formazione digitale sono retribuite e computate nell’orario di lavoro.
3. Le Parti promuoveranno, anche attraverso l’Ente Bilaterale ENaBiT, la predisposizione di contenuti formativi
e-learning accessibili gratuitamente a tutti i lavoratori del settore.
Art. 7 – Diritto alla disconnessione digitale
1. Al di fuori dell’orario di lavoro e dei periodi di reperibilità contrattualmente previsti, il lavoratore ha diritto di
non rispondere a comunicazioni aziendali inviate tramite strumenti digitali (e -mail, messaggistica, piattaforme
collaborative).
2. L’esercizio del diritto alla disconnessione non può costituire motivo di sanzione disciplinare, valutazione
negativa della prestazione, o pregiudizio nella progressione professionale.
3. Le aziende adotteranno, entro 6 mesi dalla s ottoscrizione del presente Accordo, una policy interna sulla
disconnessione digitale, condivisa con la RSA/RSU.
Art. 8 – Indennità mobilità sostenibile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori che utilizzino mezzi di trasporto sostenibili (bicicle tta,
monopattino elettrico, car pooling documentato, trasporto pubblico locale) per il tragitto casa -lavoro è
riconosciuta un’indennità mensile di € 20,00, non imponibile ai fini IRPEF e INPS entro i limiti dell’art. 51, co.
2, lett. d-bis), TUIR.
2. L’ero gazione è subordinata alla presentazione, su base trimestrale, di autodichiarazione del lavoratore
sull’utilizzo prevalente dei mezzi di trasporto sostenibili.
Art. 9 – Congedo di paternità integrativo
1. In aggiunta al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni previsto dalla normativa vigente (art. 4, co. 24,
lett. a), L. 92/2012, come modificato dal D.Lgs. 105/2022), il padre lavoratore ha diritto a ulteriori 3 giorni di
congedo retribuito al 100% della retribuzione globale di fatto, da fruire entro 60 giorni dalla nascita del figlio.
2. Il presente istituto non è cumulabile con analoghi trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello
aziendale.
Art. 10 – Bilateralità e ENaBiT
1. Restano integralmente confermati gli obblighi di contribuzione all’Ente Bilaterale ENaBiT di cui all’Art. 68
del CCNL (Tabella 1: €16,00 datore + €4,00 lavoratore = €20,00/mese per 13 mensilità).
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2. L’ENaBiT continuerà ad erogare le prestazioni di sostegno al reddito (integrazione malattia, maternità, borse
di studio, contributi formazione) secondo il proprio regolamento.
Art. 11 – Impegno al rinnovo del CCNL
1. Le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo integrale del CCNL entro il 31 ottobre 2026, in
coerenza con la scadenza del 31 dicembre 2026.
2. Il rinnovo disciplinerà: adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA al netto degli energetici importati
per il triennio 2027 –2029; innalzamento della contribuzione Plurifonds allo 0,50%; innal zamento del welfare
contrattuale a €250/anno; eventuale revisione della disciplina della bilateralità.
Art. 12 – Salvaguardie e clausola di invarianza
1. Restano ferme le tutele di legge e le migliori condizioni previste dal CCNL e da eventuali accordi azi endali.
2. Gli istituti introdotti dal presente Accordo (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) costituiscono trattamenti aggiuntivi rispetto
ai minimi del CCNL e non sono assorbibili da futuri aumenti contrattuali.
Art. 13 – Deposito e pubblicità
Il presente Accordo è depositato presso il CNEL per l’aggiornamento del codice contratto e pubblicato sui siti
delle Parti.
Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore alla sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze indicate ai singoli articoli.
Firme
Per CONFINTESA — Il Segretario Generale Francesco Prudenzano
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Per CoNAPI — Il Presidente Basilio Minichiello
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