CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 17751/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità di cui agli artt.110 e 512 bis cod. pen., in merito alla mancata assoluzione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedanq ppgg. 6-7 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello evidenzia toltre allarabitualità_Tdella famiglia acquistare e possedere per interposta persona veicoli intestati a terzi, anche come la targa dell'autovettura sia stata rilevata dalla P.G. adibita ai servizi di 0.C.P.); considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che si fonda sul concreto comportamento processuale dei ricorrenti (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 Il C