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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44375/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/1/2021 della Corte di appello di Roma, che, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il concordato intercorso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena, mentre con riguardo al Fioramonti ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Velletri il 13/5/2020, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché presentato personalmente e per motivo non consentito a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. 3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche valutato alla luce della memoria difensiva depositata, è parimenti inammissibile.

3.1. Il primo motivo, contenuto nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito e non individua vizi della motivazione, non potendosi prospettare un travisamento della prova con riguardo alla non illogica valutazione della Corte circa la riconducibilità del barattolo di vetro con all'interno 3 involucri, da cui erano ricavabili 61 dosi di cocaina, alla sfera di controllo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di materiale recuperato lungo una stradina, sotto un palo della luce, non distante dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una verifica operata nella zona circostante, che aveva condotto al rinvenimento anche di altri involucri di vetro, uno interrato e un altro custodito nell'abitazione all'interno della quale era stato rinvenuto ed arresticcitelli, con tracce di terriccio attestanti il pregresso interramento.

D'altro canto, non si espone a censure il rilievo della Corte circa l'irrilevanza della diversa percentuale di principio attivo, non incompatibile con la riconducibilità al ricorrente e al correo dì partite di diversa provenienza, ferma restando la nitida ricostruzione sulla base della quale è stato attribuito anche al Fioramonti il quantitativo rinvenuto all'esterno, coperto da un giubbotto corrispondente a quello con cui il predetto era stato visto allontanarsi dall'abitazione.

3.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], incentrati sull'esclusione della recidiva, sono inammissibili, perché manifestamente infondati, a fronte del fatto che, contrariamente agli assunti difensivi, il certificato penale del ricorrente, invocato a sostegno della doglianza, attesta in realtà non solo la sentenza irrevocabile il 20/6/2013, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reato in materia di stupefacenti, ma anche k un'ulteriore sentenza, parimenti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reato in materia di stupefacenti del 27/10/2018, irrevocabile il 18/10/2019, prima della commissione del fatto oggetto del presente procedimento.

4. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L ---

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/1/2021 della Corte di appello di Roma, che, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il concordato intercorso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena, mentre con riguardo al Fioramonti ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Velletri il 13/5/2020, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché presentato personalmente e per motivo non consentito a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche valutato alla luce della memoria difensiva depositata, è parimenti inammissibile. 3.1. Il primo motivo, contenuto nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito e non individua vizi della motivazione, non potendosi prospettare un travisamento della prova con riguardo alla non illogica valutazione della Corte circa la riconducibilità del barattolo di vetro con all'interno 3 involucri, da cui erano ricavabili 61 dosi di cocaina, alla sfera di controllo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di materiale recuperato lungo una stradina, sotto un palo della luce, non distante dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di una verifica operata nella zona circostante, che aveva condotto al rinvenimento anche di altri involucri di vetro, uno interrato e un altro custodito nell'abitazione all'interno della quale era stato rinvenuto ed arresticcitelli, con tracce di terriccio attestanti il pregresso interramento. D'altro canto, non si espone a censure il rilievo della Corte circa l'irrilevanza della diversa percentuale di principio attivo, non incompatibile con la riconducibilità al ricorrente e al correo dì partite di diversa provenienza, ferma restando la nitida ricostruzione sulla base della quale è stato attribuito anche al Fioramonti il quantitativo rinvenuto all'esterno, coperto da un giubbotto corrispondente a quello con cui il predetto era stato visto allontanarsi dall'abitazione. 3.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], incentrati sull'esclusione della recidiva, sono inammissibili, perché manifestamente infondati, a fronte del fatto che, contrariamente agli assunti difensivi, il certificato penale del ricorrente, invocato a sostegno della doglianza, attesta in realtà non solo la sentenza irrevocabile il 20/6/2013, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reato in materia di stupefacenti, ma anche k un'ulteriore sentenza, parimenti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reato in materia di stupefacenti del 27/10/2018, irrevocabile il 18/10/2019, prima della commissione del fatto oggetto del presente procedimento. 4. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L ---
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