CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, decidendo con le forme del rito abbreviato condizionato alla raccolta della testimonianza della persona offesa, confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di tentata estorsione aggravata. Si contestava agli stessi di avere - in più occasioni - minacciato, utilizzando toni arroganti, il gestore del bar ubicato all'interno di un distributore di carburante, intimandogli di comprare il materiale da loro venduto, ovvero di versare una somma di venti euro, quale contributo per il sostentamento delle famiglie dei detenuti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione: si deduceva che la Corte territoriale non avrebbe identificato gli elementi costitutivi del reato; invero (a) la richiesta estorsiva addebitata a Castronovo si configurerebbe nei termini di un'alternativa tra l'acquisto di prodotti ed il versamento di una somma di denaro, (b) non sarebbe stato identificato quale fosse il male minacciato, essendo insufficiente, in quanto privo di efficacia coercitiva, il generico riferimento alla destinazione delle somme alle famiglie dei carcerati. Si deduceva che non vi sarebbero neanche gli elementi per ritenere sussistente la cosiddetta "estorsione ambientale", tenuto conto che non sarebbero stati analizzati tutti gli indicatori che avrebbero consentito di rilevarne la sussistenza, ovvero le condizioni soggettive della vittima, le condizioni ambientali, in cui le parti operavano e la personalità dell'agente. 2.1.1. La doglianza non supera soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. La Corte d'appello, ritenendo che le doglianze presentate con la prima impugnazione non fossero idonee a scardinare la logicità dell'accertamento di responsabilità effettuato dal primo giudice / rilevava come la persona offesa avesse percepito una forte carica intimidatoria nelle espressioni impiegate dagli appellanti, tanto che si era risolta a chiamare i carabinieri. La natura effettivamente minatoria della azione contestata si ricavava anche dal fatto che i ricorrenti affermavano che le somme richieste erano destinate alle famiglie dei carcerati, facendo ricorso ad un riferimento tipico degli ambienti malavitosi locali. 2.2.Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di molestie. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il percorso logico motivazionale posto a sostegno del riconoscimento del reato più grave ovvero l'estorsione non si presta ad alcuna censura ed esclude la legittimità della invocata derubricazione. 2.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbe stata considerate la peculiarità del caso, il ridotto disvalore della condotta e la scarsa intensità del dolo, elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a concedere le attenuanti invocate. 2.3.1. Il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso di specie, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, la Corte rilevava che non vi erano elementi positivi idonei a sostenere la concessione dell'invocato beneficio e che le complessive modalità della condotta non consentivano un abbattimento della pena ulteriore rispetto a quello correlato al riconoscimento della attenuante prevista dll'art. 62 n. 4) cod. pen.. 3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1.vizio di motivazione: la sentenza impugnata si sarebbe limitata a confermare quanto rilevato dal primo giudice omettendo di prendere in considerazione i motivi d'appello; inoltre vi sarebbe stato un travisamento della testimonianza della persona offesa, in quanto dall'analisi della stessa non emergerebbe alcuna minaccia, ma soltanto una condotta che si risolveva nella di «vendita inesistente» di prodotti. 3.2. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentata estorsione: la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto della sussistenza di un'azione coercitiva; sarebbe infatti emerso che la persona offesa sarebbe rimasta libera di accettare o meno l'offerta, senza che fosse stato minacciato alcun nocumento conseguente al suo rifiuto; la sentenza sarebbe illogica in quanto sarebbe stata associata ad una semplice proposta d'acquisto, la suggestione che da rifiuto della stessa sarebbe potuto derivare un grave danno alla persona offesa, senza che questa lo avesse percepito; 3.2.1. I primi due motivi non superano le soglie di ammissibilità in quanto si risolvono la richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.Le doglìanze proposte si presentano come meramente reiterative rispetto a quelle avanzate con la prima impugnazione e non si confrontano con il percorso motivazionale posto a sostegno della conferma di responsabilità. La Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, escludeva la vendita di prodotti inesistenti, in quanto le allegazioni difensive - riproposte in questa sede - erano in obiettivo contrasto con il quadro probatorio delineatosi a carico dei ricorrenti, e dunque anche dell'Urso. Contrariamente a quanto dedotto le dichiarazioni della persona offesa erano state oggetto di un analitico vaglio e la valutazione di credibilità dei relativi contenuti accusatori non risultava incrinatq, dalle reiterate avanzate sia con l'appello, che in modo reiterativo e non consentito, con il ricorso per Cassazione. 3.2. violazioni di legge (art. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche: il rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti atipiche sarebbe in contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, tenuto conto che i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. erano stati ritenuti utili per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen., ma insufficienti per la concessione delle attenuanti generiche. 3.2.1. In coerenza con la giurisprudenza richiamata al § 2.3.1. la Corte d'appello, con motivazioni ineccepibile, rilevava che non erano emersi a favore del ricorrente elementi favorevoli idonei ad essere posti a sostegno del beneficio (pag. 7 della sentenza impugnata). La doglianza è, dunque, manifestamente infondata P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione sem