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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12710/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto detenuto in espiazione pena presso la Casa circondariale di Spoleto, sottoposto al regime detentivo speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione relativamente a quattordici condanne, riportate per reati di cui agli artt. 337, 416-bis, 605, 629 cod. pen., 9, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (fatti commessi in un arco temporale esteso dal 2002 al 2011).

1.1. Il provvedimento reiettivo si sofferma in primo luogo sulle sentenze aventi ad oggetto il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricordando come alcune di esse siano state già unificate sotto il vincolo della continuazione in fase di cognizione, circostanza atta ad elidere ogni possibilità di ulteriore statuizione sul punto in executivis.

I Giudici calabresi escludono quindi la sussistenza del vincolo della continuazione fra le plurime condanne riportate per il delitto di cui all'art. 416 b' od. pen., per esser stato il Renna organico ad una compagine di tipo mafioso e armata nota come [OSCURATO:PERSONA], segnatamente nella veste di esponente della componente cd.

"tuturanese", attiva in provincia di Brindisi e capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'esclusione di una ideazione unitaria e preventiva viene in tal caso basata su un elemento oggettivo, rappresentato dalla sopravvenuta carcerazione del Renna, verificatasi appunto in costanza del periodo di affiliazione al suddetto sodalizio.

Alcuni fatti rimontano dunque al periodo antecedente ed altri a quello successivo, rispetto all'inizio della privazione della libertà.

Secondo quindi l'assunto del Tribunale, il dato della carcerazione costituisce l'elemento davvero dirimente, che porta ad escludere recisamente la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.

In coincidenza temporale con la carcerazione del Renna si sarebbe infatti sviluppata una fase di aspri contrasti, all'interno dell'associazione "tuturanese" e - stando a quanto riferito dal collaboratore di giustizia Pessaseo - sarebbe da questa scaturito un profondo cambiamento del ruolo ricoperto dal Renna, fino a giungere alla sostituzione dello stesso con [OSCURATO:PERSONA]Agnano.

Sottolinea inoltre il Tribunale come tale cesura, ricollegabile come detto all'adozione di provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti del Renna, sia sostanzialmente già ricavabile dalle motivazioni di alcune delle sentenze oggetto della presente richiesta (laddove, in particolare, viene evidenziato come i guadagni ottenuti dall'associazione finalizzata al narcotraffico fossero destinati in via immediata al Renna quale promotore della stessa, piuttosto che in via mediata all'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]).

1.2. Con riferimento alle molteplici condanne ulteriori, il Tribunale evidenzia la carenza di elementi dai quali fondatamente desumere l'esistenza di una ideazione preventiva; sottolinea in particolare la distanza cronologica che separa fra loro i fatti ascritti, oltre che l'esser stati gli stessi perpetrati in luoghi sforniti di reciproci collegamenti territoriali; rileva infine trattarsi di reati del tutto autonomi ed eterogenei sotto il profilo della condotta.

1.3. Nell'ordinanza impugnata viene altresì presa in considerazione l'insussistenza di qualsivoglia automatismo - agli specifici fini che ora interessano - fra il modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed i reati (nella specie, quelli in materia di estorsione, di sostanze stupefacenti e di armi), perpetrati in costanza di appartenenza del medesimo soggetto attivo a tale associazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contestualmente - con motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego della richiesta formulata, di applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione.

2.1. Sottolinea il ricorrente come il condannato sia da lungo tempo un esponente di spicco della organizzazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], attiva nella zona sud della provincia di Brindisi e gestisca i profitti - destinati anche al mantenimento degli affiliati e delle rispettive famiglie - derivanti dal traffico degli stupefacenti.

Come dimostrato dalle sentenze indicate nell'istanza, il Renna è soggetto in grado di reperire ingenti quantitativi di sostanza stupefacente in favore del sodalizio suddetto, nonché di distribuirla poi nel "territorio di competenza", rappresentando tali traffici la principale fonte di guadagno del suddetto sodalizio.

Sempre in ipotesi difensiva, l'organicità del condannato alla compagine mafiosa nota come [OSCURATO:PERSONA] - segnatamente, per essere egli intraneo alla fazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] - ed il fatto di essersi reso protagonista, nella veste di promotore, di una ramificata rete di traffici di sostanze stupefacenti, condurrebbe a reputare la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra le condanne riportate per violazione dell'art. 416-bis cod.pen. e quelle inflittegli invece per violazione degli artt. 73 e 74 T.U. stup.

Dimostrativi della invocata unicità della determinazione delinquenziale sarebbero i rilievi della natura dei fatti, della ristretta distanza cronologica riscontrabile fra gli stessi, delle modalità attuative, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, delle causali, delle condizioni di tempo e luogo.

2.2. Evidenzia ancora il ricorrente come, nel provvedimento impugnato, venga omesso di considerare che - all'indomani dell'arresto del Renna - alcuna modifica vi sia stata negli assetti strutturali dell'organizzazione camorristica (il collaboratore di giustizia Passaseo afferma, secondo il ricorrente, che il Renna non venne sostituito da [OSCURATO:PERSONA]Agnano), proseguendo il condannato nella sua attività e potendo egli - tramite intermediario - continuare a comunicare con i sodali.

Il difensore trae da tale dato la conclusione della ininfluenza del fatto oggettivo rappresentato dalla intervenuta carcerazione del Renna, ritenuto invece dal Tribunale di importanza nodale, ai fini dell'esclusione della sussistenza del vincolo della continuazione.

Sostiene pertanto il ricorrente come abbia errato il Tribunale nel provvedimento impugnato, laddove ha considerato non frutto di medesimo disegno criminoso i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso è infondato.

2. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.

Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione - nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato - la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito; il giudizio di legittimità può infatti riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice e l'accertamento che quest'ultimo abbia o meno dato conto, in maniera adeguata ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

2.1. Questa Corte ha poi costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Nella concreta fattispecie il Tribunale - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno portato a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di tipo associativo.

Ha sul punto valorizzato il dato rappresentato dall'intervenuta carcerazione del Renna, identificando tale momento come punto di frattura in ordine alla programmazione delinquenziale preesistente, nonché quale elemento atto a sconvolgere - all'esito di una notevole fibrillazione e di un improvviso avvicendamento - gli assetti interni all'organigramma criminoso.

Motivando in maniera puntuale, il Tribunale ha dunque escluso di poter ravvisare l'unicità del disegno criminoso, fra i fatti avvenuti prima della carcerazione del soggetto e quelli invece collocati in epoca successiva rispetto a tale fatto.

3.1. La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale è poi anche nel senso della insussistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra le condanne riportate per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e quelle riportate invece per violazione degli artt. 73 e 74 T.U. stup.

Trattasi anche in tal caso di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede.

Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01).

4. Del tutto esaustiva e lineare, oltre che priva di salti logici, è infine la motivazione a mezzo della quale il Tribunale ha escluso la possibile sussistenza di una sorta di automatismo, fra la partecipazione a fatti associativi e reati perpetrati in coincidenza temporale.

La continuazione tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati è infatti ipotizzabile, a patto però che il giudice verifichi i modo puntuale che questi ultimi siano stati oggetto di programmazione sin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata.

Il rigetto del ricorso postula

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto detenuto in espiazione pena presso la Casa circondariale di Spoleto, sottoposto al regime detentivo speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione relativamente a quattordici condanne, riportate per reati di cui agli artt. 337, 416-bis, 605, 629 cod. pen., 9, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (fatti commessi in un arco temporale esteso dal 2002 al 2011). 1.1. Il provvedimento reiettivo si sofferma in primo luogo sulle sentenze aventi ad oggetto il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricordando come alcune di esse siano state già unificate sotto il vincolo della continuazione in fase di cognizione, circostanza atta ad elidere ogni possibilità di ulteriore statuizione sul punto in executivis. I Giudici calabresi escludono quindi la sussistenza del vincolo della continuazione fra le plurime condanne riportate per il delitto di cui all'art. 416 b' od. pen., per esser stato il Renna organico ad una compagine di tipo mafioso e armata nota come [OSCURATO:PERSONA], segnatamente nella veste di esponente della componente cd. "tuturanese", attiva in provincia di Brindisi e capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'esclusione di una ideazione unitaria e preventiva viene in tal caso basata su un elemento oggettivo, rappresentato dalla sopravvenuta carcerazione del Renna, verificatasi appunto in costanza del periodo di affiliazione al suddetto sodalizio. Alcuni fatti rimontano dunque al periodo antecedente ed altri a quello successivo, rispetto all'inizio della privazione della libertà. Secondo quindi l'assunto del Tribunale, il dato della carcerazione costituisce l'elemento davvero dirimente, che porta ad escludere recisamente la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. In coincidenza temporale con la carcerazione del Renna si sarebbe infatti sviluppata una fase di aspri contrasti, all'interno dell'associazione "tuturanese" e - stando a quanto riferito dal collaboratore di giustizia Pessaseo - sarebbe da questa scaturito un profondo cambiamento del ruolo ricoperto dal Renna, fino a giungere alla sostituzione dello stesso con [OSCURATO:PERSONA]Agnano. Sottolinea inoltre il Tribunale come tale cesura, ricollegabile come detto all'adozione di provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti del Renna, sia sostanzialmente già ricavabile dalle motivazioni di alcune delle sentenze oggetto della presente richiesta (laddove, in particolare, viene evidenziato come i guadagni ottenuti dall'associazione finalizzata al narcotraffico fossero destinati in via immediata al Renna quale promotore della stessa, piuttosto che in via mediata all'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]). 1.2. Con riferimento alle molteplici condanne ulteriori, il Tribunale evidenzia la carenza di elementi dai quali fondatamente desumere l'esistenza di una ideazione preventiva; sottolinea in particolare la distanza cronologica che separa fra loro i fatti ascritti, oltre che l'esser stati gli stessi perpetrati in luoghi sforniti di reciproci collegamenti territoriali; rileva infine trattarsi di reati del tutto autonomi ed eterogenei sotto il profilo della condotta. 1.3. Nell'ordinanza impugnata viene altresì presa in considerazione l'insussistenza di qualsivoglia automatismo - agli specifici fini che ora interessano - fra il modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed i reati (nella specie, quelli in materia di estorsione, di sostanze stupefacenti e di armi), perpetrati in costanza di appartenenza del medesimo soggetto attivo a tale associazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contestualmente - con motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego della richiesta formulata, di applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione. 2.1. Sottolinea il ricorrente come il condannato sia da lungo tempo un esponente di spicco della organizzazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], attiva nella zona sud della provincia di Brindisi e gestisca i profitti - destinati anche al mantenimento degli affiliati e delle rispettive famiglie - derivanti dal traffico degli stupefacenti. Come dimostrato dalle sentenze indicate nell'istanza, il Renna è soggetto in grado di reperire ingenti quantitativi di sostanza stupefacente in favore del sodalizio suddetto, nonché di distribuirla poi nel "territorio di competenza", rappresentando tali traffici la principale fonte di guadagno del suddetto sodalizio. Sempre in ipotesi difensiva, l'organicità del condannato alla compagine mafiosa nota come [OSCURATO:PERSONA] - segnatamente, per essere egli intraneo alla fazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] - ed il fatto di essersi reso protagonista, nella veste di promotore, di una ramificata rete di traffici di sostanze stupefacenti, condurrebbe a reputare la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra le condanne riportate per violazione dell'art. 416-bis cod.pen. e quelle inflittegli invece per violazione degli artt. 73 e 74 T.U. stup. Dimostrativi della invocata unicità della determinazione delinquenziale sarebbero i rilievi della natura dei fatti, della ristretta distanza cronologica riscontrabile fra gli stessi, delle modalità attuative, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, delle causali, delle condizioni di tempo e luogo. 2.2. Evidenzia ancora il ricorrente come, nel provvedimento impugnato, venga omesso di considerare che - all'indomani dell'arresto del Renna - alcuna modifica vi sia stata negli assetti strutturali dell'organizzazione camorristica (il collaboratore di giustizia Passaseo afferma, secondo il ricorrente, che il Renna non venne sostituito da [OSCURATO:PERSONA]Agnano), proseguendo il condannato nella sua attività e potendo egli - tramite intermediario - continuare a comunicare con i sodali. Il difensore trae da tale dato la conclusione della ininfluenza del fatto oggettivo rappresentato dalla intervenuta carcerazione del Renna, ritenuto invece dal Tribunale di importanza nodale, ai fini dell'esclusione della sussistenza del vincolo della continuazione. Sostiene pertanto il ricorrente come abbia errato il Tribunale nel provvedimento impugnato, laddove ha considerato non frutto di medesimo disegno criminoso i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è infondato. 2. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione - nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato - la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito; il giudizio di legittimità può infatti riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice e l'accertamento che quest'ultimo abbia o meno dato conto, in maniera adeguata ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 2.1. Questa Corte ha poi costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Nella concreta fattispecie il Tribunale - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno portato a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di tipo associativo. Ha sul punto valorizzato il dato rappresentato dall'intervenuta carcerazione del Renna, identificando tale momento come punto di frattura in ordine alla programmazione delinquenziale preesistente, nonché quale elemento atto a sconvolgere - all'esito di una notevole fibrillazione e di un improvviso avvicendamento - gli assetti interni all'organigramma criminoso. Motivando in maniera puntuale, il Tribunale ha dunque escluso di poter ravvisare l'unicità del disegno criminoso, fra i fatti avvenuti prima della carcerazione del soggetto e quelli invece collocati in epoca successiva rispetto a tale fatto. 3.1. La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale è poi anche nel senso della insussistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra le condanne riportate per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e quelle riportate invece per violazione degli artt. 73 e 74 T.U. stup. Trattasi anche in tal caso di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). 4. Del tutto esaustiva e lineare, oltre che priva di salti logici, è infine la motivazione a mezzo della quale il Tribunale ha escluso la possibile sussistenza di una sorta di automatismo, fra la partecipazione a fatti associativi e reati perpetrati in coincidenza temporale. La continuazione tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati è infatti ipotizzabile, a patto però che il giudice verifichi i modo puntuale che questi ultimi siano stati oggetto di programmazione sin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula
Sentenza Cassazione n. 12710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris