CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 12952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28400/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti- avverso la SENTENZA del Tribunale di LECCE n. 1674/2020 depo- sitata il 09/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto n. 163/2011 con cui gli veniva ingiuntodi corrispondere ai fratelli Marsano la somma di euro 3.378,7, loro spettante sulla scorta della sentenza n. 2997/1998 della Corte d'Appello di Lecce che,accogliendo il grava me proposto da [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli ingiungenti) avverso la sen- tenza del Tribunale di Lecce, aveva compensato le spese del giudizio di primo grado e disposto la restituzione di quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato, per effetto della sentenza di condanna , all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore dei Mazzeo nel giudiz io dinanzi al Tribunale di Lecce; l’opposizione si fondava sullaasserita insussistenza del credito re- stitutorioe sulla ignoranza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse cor- risposto alcunché per effetto della sentenza di prime cur e all’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], privo di autorizzazione ad incassare e a rilasciare quietanza per l’incasso; il Giudice di Pace di Gallipoli, con sentenza n. 641/2003, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto; il Tribunale di Lecce, investito del gravame da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1674/2020, pubblicata in data 9 luglio 2020, ha rigettato l’appello e confermato la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 1674/2020, formulandodue motivi; resistono con controricorso Antonio, [OSCURATO:PERSONA], Silvana e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA];la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) va innanzitutto rigettata l’eccezione con cui [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’inammissibilità del controricorso «per difetto di sottoscri- zione digitale nonché per difetto di procura speciale alle liti, priva di sottoscrizione digitale», sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 10266/2018 (cfr. p. 1 della memoria), in ragione del fatto che nel giudizio di cassazione, cui -ad eccezione delle comunicazioni e noti- ficazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - non è stato ancora esteso , ratione temporis,il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; 2) con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 281 sexies cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1188, comma 1°, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, comma 1°, cod.civ. nullità della sentenza per assoluto difetto dimotivazione ovvero per apparenza della stessa”; al Tribunalevengono imputati: I ) vizio di motivazione, per avere ritenuto che gli appellati avessero dimostrato il pagamento liberato- rio, fonte dell’obbligo restitutorio a carco degli appellanti, a fronte del venir meno della causa del pregresso spostamento patrimoniale; secondo il ricorrente tale prova mancherebbe, perché non sarebbe stata dimostrata la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] che,avendo girato in bianco l’assegno,non aveva preteso una quietanza di pagamento a firma dei germani Mazzeo, ma aveva accettato una quietanza di pagamento a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], “confermando… la precisa ed effettiva volontà di permettere che il possessore del titolo lo portasse all’incasso, tenendo, rigorosamente, in disparte i germani Mazzeo” (p. 10 del ricorso); II ) violazione dell’art . 1188, comma 1°, cod.proc.civ., per avere ritenuto che il potere dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di riscuotere la prestazione conseguisse alla sua posizione di procura- tore ad lites, sebbene dal contenuto della procura conferitagli non emergesse l’attribuzione del potere di riscuotere la somma né di quello di rilasciare quietanza, per non aver considerato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non era neppure la persona indicata dal creditore a ricevere il pagamento; III ) violazione dell’art. 281 sexies comma 1° cod.proc.civ. in relazione al difetto di concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione; il motivo, in tutte le suearticolazioni, non può accogliersi; non ricorre il denunciato vizio di motivazione, perché il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere li- beratorio il pagamento eseguito nelle mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; la censura mossa al Tribunale utilizza lo scherma della denuncia di un vizio motivazionale per lamentare le conclusioni cui è giunto il Tribu- nale; neppure può dirsi ricorrente la violazione dell’art. 1188, comma 1°, cod.civ.: innanzitutto, al Tribunalenon può rimproverarsi di non aver tenuto conto che la procura alle liti non autorizzasse l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a riscuotere ed incassare somme di denaro: a p. 3 della sentenza si legge, infatti, che, pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, la legittimazione del di- fensore a riscuotere i crediti del proprio cliente può trovare titolo nella sua indicazione come adiectus solutionis causa; nella specie tale indicazione è stata desunta dal fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse seguito tutta la vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti originarie relativa alla rivendica di una zona di terreno e che il credito oggetto di causa gli fosse stato corrisposto “dopo la redazione e la notifica del precetto, attività processuali svolte sempre da costui per conto dell’appellante, considerato pure che non risulta in atti vi sia stata una successiva notifica di precetto indirizzata al Marsano e finalizzata ad ottenere l’adempimento della medesima obbligazione pecuniaria … in altri termini, l’esistenza del potere di ricevere il pagamento da parte del legale deve essere tratto per facta concludentia”; tale statuizione non è stata efficacemente confutata dal ricorrente; tantomeno può dirsi ricorrente la violazione dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., non essendo stato in alcun mo do argomentato che il giudice, adottato il modello "semplificato" di decisione di cui all'art. 281 sexiesdel codice di rito, non abbia offerto alle parti una motiva- zione idonea, sia pur sinteticamente, a ricostruire i fatti di causa ed una soluzione corretta sul piano logico-giuridico con riferimento alla fattispecie concretamente esaminata (Cass. 12/06/2015, n. 12203); 3)il secondo motivo,rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 356 e 281 sexies cod.proc.civ. – violazione del d iritto costitu- zionale di difesa”, imputa al Tribunale di avere omesso di motivare in fatto e in diritto la seguente affermazione: “è particolarmente ri- levante, in punto di fatto, la circostanza per cui il credito oggetto di causa sia stato corrisposto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] –legale che ha seguito tutta la vicenda giudiziaria intercorsa tra le originarie parti in causa circa la rivendica di una zona di terreno – dopo la redazione e la notifica del precetto, attività processuali svolte sempre da costui per conto dell’appellante, considerato pure che non risulta in atti vi sia stata una successiva notifica del precetto indirizzata al Marsano e finalizzata ad ottenere l’adempimento della medesima obbligazione pecuniaria”; insiste sul fatto che le modalità di corresponsione della somma dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] confermavano che la volontà di [OSCURATO:PERSONA] era stata quella di non far sapere nulla ai diretti interessati; rileva che il Tribunale è cadutoin errore confondendo [OSCURATO:PERSONA] con sua moglie, e che ha omesso di pronunciarsi sulla istanza di ammissione di prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile; il ricorrente non argomenta affatto la ri- correnza di un error in iudicando, ma sollecita inammissibilmente un diverso esito dei fatti accertati dal giudice a quo, così pretendendo di trasformare i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legit- timitàin quelli di un ulteriore grado di merito ; 4) con il terzo motivo, al Tribunale si imputa “ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 1188, commi 1-2 cod.civ. e dell’art. 281 sexies cod.proc.civ. – motivazione del tutto inesistente/apparent e”, per avere ritenuto che l’esistenza del potere dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di rice- vere il pagamento dovesse essere tratta per facta concludentia ed essere ritenuta provata l ’esecuzione della prestazione , nonché per avere aggiunto che,quand’anche l’avvocato fosse stato ritenuto non legittimato a ricevere il pagamento, era certo che lo spostamento patrimoniale era andato a suo vantaggio, “considerato che il paga- mento è stato effettuato ad un soggetto a sua volta suo creditore”; ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe individuato né i fatti concludentiné avrebbe indicato gli elementi che l’ avevano por- tatoa ritenere che il pagamento a favore dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] si fosse risolto in un vantaggio economico; innanzitutto, si rileva che manca anche in questo caso l'articola- zione di una censura che individui nella statuizione del Tribunale l'er- rore in cui esso sarebbe incorso e che dia spessore contenutistico alla dedotta violazione di legge; le critiche mosse alla sentenza del Tribunale si risolvono in una censura generica, formulata adducend o plurimi vizi motivazionali, ma il loro contenuto non prospetta un'erronea ricognizione, in seno al provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle richiamate norme di diritto, ma argomenta un'erronea ricogni zi one della fattispecie concreta permezzo delle risultanze di causa: ope- razione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito; infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dal Tribunale a fondamento del ra- gionamento probatorio in concreto eseguito non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi,di quella minima capa- cità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento rico- struttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del mo- tivod'impug nazione in esame, al vizio di violazione e falsa applica- zione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dal ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpreta- zione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti dicausa o delle cir costanze ritenute rilevanti; s i tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica diretta a censurare una (ti- pica) erronearicognizione della fattispecie conc reta, di necessità mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze probatorie dicausa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante; il fatto che gli stessi argomenti siano stati utilizzati per denunciare la ricorrenza di un vizio motivazionale non consente di accogliere il motivo, perché non sono stati soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, anche senza considerare che in presenza di una doppia conforme, per superare la preclusione pro- cessuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ., il ricor- rente avrebbe dovuto dimostrare che la base fattuale presa in con- siderazione dal Tribunale non era la stessa su cui si era basata la decisione del Giudice di pace; 5) con il quarto motivo si ascrive al provvedimento impugnato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalle note autorizzate del 10 febbraio 2014, ove venivano individuati gli elementi atti ad escludere che il pagamento nelle mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato fatto in buona fede: in primo grado,i germani Marsano avrebbero affermato che era incontrovertibile che l’effettivo destinatario e beneficiario delle spese di giudizio era proprio l’avvo- cato degli intimanti, mentre in fase di appello avevano insistito sul fatto che essendoviuna girata in bianco la somma indicata non era diretta all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è inammissibile,perché il ricorrente non si è misurato con la prescrizione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ., non ha soddisfatto gli oneri di allegazioneposti a carico di chi invochi la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., cioè l’indicazione del dato testuale o extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza ri- spetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario; 6) il ricorso va, dunque,rigettato; 7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo: 8) si dà atto che vi sono i presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unifi- cato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli acces- sori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte d