CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 34007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo ai sensi dell'art. 35 -bis Ord. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA] SchiavoMe (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen. presso la casa di reclusione di Parma) e diretto ad ottenere la possibilità di fruire della sala pittura e dell'uso del materiale utile per dipingere oltre i limiti fissati dalla direzione del carcere. In sostanza, il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta escludendo la sussistenza di una violazione di diritti soggettivi ítrattandosi di regolamentazione dell'attività trattamentale che non svuota di contenuta' la stessa; trattandosi di aspetti organizzativi, essi rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione fino a che non precludono di fatto l'attività medesima, circostanza non verificatasi nel caso in esame. 2. Avverso il citato provvedimento il detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna) insistendo per il suo annullamento sia per ragioni procedurali (legate alla mancata fissazione di apposita udienza camerale) che di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una duplice ragione. 2. Anzitutto, perché esso è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Inoltre, deve ricordarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio dì esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010 - 01). Nel caso in esame, il reclamo proposto dall'odierno ricorrente in considerazione del suo oggetto (riguardante la richiesta di potere utilizzare la sala pittura ed il relativo materiale oltre i limiti fissati dall'Amministrazione penitenziaria) deve 2intendersi come reclamo generico ex art. 35 Ord. pen. non vertendosi in materia di diritti soggettivi del detenuto, ragione per la quale non deve nemmeno essere fissata apposita udienza in camera di consiglio. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M\J CORTE SUPREMA D! CASSADONE oggi ; e. T 2d1.126.[OSCURATO:PERSONA]. O'. \T I.ARIO 3