CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 17150/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24181 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocatoEnrico Caruso; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, rappresentatae difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1383/2020 depositat a il 5 giugno 2020 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 1. ― Pietro e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA].p.a., società incorporante [OSCURATO:PERSONA] di Intra s.p.a. e successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo che fosse dichiarato nullo, o fosse annullato, o fosse dichiaratorisolto, un contratto di espromissione, con il quale i Mocarelli si erano addossati unaparte del debito della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti dell'istituto bancario. Gli attori hanno allegato di essere titolari del 95% delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società entrata in fase di crisi, con pesanti esposizioni debitorie nei confronti di diversi istituti bancari; hanno esposto che tale società alla fine del 2008 aveva proposto un piano di ristrutturazione dei debiti, per la fattibilità del quale sarebbe stata necessaria l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] di I ntra. Hanno dedotto che, quando era imminente l'adesione da parte degli altri creditorial piano, il quale prevedeva una rinuncia degli stessi a una parte delle loro spettanze, [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso che la quota rinunciata del credito in favor e di [OSCURATO:PERSONA] fosse oggetto di espromissione da parte dei Mocarelli . Questi h anno così assunto di essere stati costretti a sottoscrivere, in data 28 settembre 2009, il contrattodi espromissione, e ciò al fine di non vedere pregiudicata la conclusione dell'accordo con il ceto bancario. Per quanto qui rileva, i ricorrenti hanno dedotto l'inefficacia o la nullità del contratto di espromissione, visto cheil debito cui esso si riferiva era venuto meno a seguito della stipula dell'accordo di ristrutturazione, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato proprio a quella parte del credito per il quale era intervenuto l’accordo espromissorio. Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato nullo il contratto di espromissione e condannato V eneto Banca alla restituzionedella somma di euro 601.600,00, oltre interessi, in favore dei Mocarelli. 2. ─ La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda attrice. Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 3. ─ La stessa Corte ha pure disatteso la domanda di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.successivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. ─ Questi ultimi hanno poi impugnato per cassazione la pronuncia che ha deciso sulla revocazione della sentenza di appello. Lo hanno fatto con un ricorso articolato in tre motivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 395, n. 4 c.p.c.. La censura muove dalla seguente affermazione, contenuta nella sentenza impugnata: « E’ argomento suggestivo, ma fallace, quello avanzato dalla difesa dei Mocarelli in base al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato il suo credito integrale in sede di accordo. Invero in quella sede [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il suo credito, ma il pagamento ‘in ristrutturazione del debito’ è avvenuto rispetto al 70% del credito originario, attraverso la consegna di strumenti partecipativi consistenti nel 100% delle partecipazioni della società Okoj». Spiegano i ricorrenti che non vi era stata alcuna consegna delle azioni Okoj in pagamento del 70% del debito contratto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],come invece ritenuto nella sentenza impugnata per revocazione; rilevano che lapronuncia della Corte di Milano oggetto del ricorso per cassazione aveva trascurato di considerare che la sentenza n. 125 del 2019 (quella impugnata per revocazione) non aveva tenuto conto del si nal lag m a corrente tra la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] e l'accollo di [OSCURATO:PERSONA] x: deducono, sul punto, di aver depositato con l'atto di citazione in revocazionela prova documentale del fatto «che era stata [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere le obbligazioni nei confronti delle banchee che, in virtù del meccanismo condizionale previsto nell’espromissione che faceva retroagire gli effetti dell'accordo quadro al momento della stipulazione delle espromissione,essa era nulla o comunque inefficace». In tal modo Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 ─ ad avviso degli stessi istanti ─si era finito peromettere di considerare unfatto pacifico: e cioè che la rinuncia al credito nei confronti di C ar Word«costituiva la prestazione convenuta con quest'ultima società per ottenere laprestazione da essa promessa e con la quale era [OSCURATO:PERSONA] stessa che adempiva al suo obbligo precludendo ogni efficacia all’espromissione». Col secondo mezzo si oppone l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che l’assunto, contenuto nella sentenza impugnata, per cui l'unica circostanza presa in considerazione dalla sentenza n. 125 del 2019 sia stata l'esistenza di una mera rinuncia, senza che avessealcuna importanza la natura giuridica e la giustificazione causale di essa, integrerebbe una ricostruzione formalistica illogica e incongruente,tale da risolversi inuna motivazione solo apparente. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazionedell’art.287 c.p.c.. La censura investe il rigetto della domanda di correzione dell'errore materiale proposta dai ricorrenti : domanda che aveva ad oggetto lo stesso passaggio della sentenza di appello in cui si sarebbe annidato il vizio revocatorio. 2. ─ Precede in rito la questionepregiudiziale sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. Questa ha dedotto che l’azione promossa sarebbe improcedibile, posto che la banca, con decreto del 25 giugno 2017 , era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. L’eccezione va disattesa. Come ribadito di recente da questa Corte, in tema di liquidazione coatta amministrativa delleBanche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, convertito con modif icazioni in l. n. 212 del 2017, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dellebanche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 decreto-legge alle norme del tes to unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), le quali a loro volta rinviano (attraverso l’art. 80 nel testo vigente pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delleBanche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativanon diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione (Cass. 24 giugno 2024, n. 17272; cfr. pure:Cass. 15 marzo 2022, n. 8463; Cass.22 aprile 2022, n. 12948). Nel caso in esame, la sentenza di primo grado venne pronunciata il 9 marzo 2017, prima dell’apertura della procedura concorsuale: ne discende che, alla stregua del principio sopra richiamato,l’effetto dell’improcedibilità non si è prodotto. 3. ― Il primo motivo di ricorso occupa le pagine da 33 a 61 del ricorso per cassazione e si presenta per larghi tratti opaco nel suo svolgimento argomentativo, specie avendo riguardo al portato assai stringente della decisione con cui è stata respinta la domanda di revocazione: portato che non risulta efficacemente aggredito dal motivo di ricorso in questione. 4. —Il mezzo è infondato. 5. — Si legge nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al ceto bancario un piano attestato di risanamento ex art. 67 l. fall., che prevedeva: l'aumento del capitale di una newco, a nome [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante il conferimento del 100% delle azioni Okoj, la rinuncia da parte del ceto bancario al rimborso del 20% del debito finanziario complessivo di [OSCURATO:PERSONA], la facoltà per il ceto bancario di convertire l'ulteriore 10% del debito finanziario complessivo in strumenti finanziari partecipativi, che avrebbero dovuto essere Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 emessi da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2346, comma6, c.c., l'accollo da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una parte del debito residuo di [OSCURATO:PERSONA] e di tutte le società del cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]», il consolidamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della parte rimanente del debito nei confronti delle banche con l'obbligo di pagarlo in dieci rate annuali.La Corte di appello ha inoltre dato atto che [OSCURATO:PERSONA], controllante [OSCURATO:PERSONA] di Intra, aveva informato i soci Mocarelli che non era disponibile a rinunciareneppure in parte al credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che la propria adesione al piano era subordinata all’assunzione, da partedei soci suddetti, della quota di debito della società che avrebbe dovuto formare oggetto di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi assunto in proprio la quota del 20% del debito finanziario di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della banca, pari a euro 509.000,00 «a condizione che [OSCURATO:PERSONA] di Intra s.p.a. conceda a [OSCURATO:PERSONA] lo stralcio del 20% del suo debito finanziario totale e la manovra si perfezioni con la sottoscrizione dei relativi accordi » ed entrambi gli odierni ricorrenti avevano assunto in proprio la quota dell’ulteriore 10% del debito finanziario della detta [OSCURATO:PERSONA], pari a euro 254.000,00, subordinatamente al verificarsi dell’evenienza di cui sopra . La banca aveva quindi aderito al piano di risanamento attestato e il 13 novembre 2009 Piero e [OSCURATO:PERSONA] avevano comunicato alla banca che si erano avverate entrambe le condizioni cui era subordinato l’accordo di espromissione. Il Tribunale di Milano, nella decisione di primo grado , aveva ritenuto, in sintesi, che i n forza dell’accordo concluso le parti dell’espromissioneavessero inteso subordinare l’efficacia di questa al perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dell’esposizione debitoria gravante su [OSCURATO:PERSONA]: tale condizione, ad avviso del Giudice di prima istanza, comportava il venir meno del presupposto stesso dell’espromissione, ossia il debito altrui alla cui estinzione si volevano obbligare gli attori espromittenti. Secondo il Giudice di primo grado, con Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 la sottoscrizione dell’accordo, infatti, la convenuta avevarinunciato alla parte del suo credito oggetto dell’impegno di espromissione, privando, in tal modo, di causa l’espromissione stessa: questa, secondo il Giudice di prima istanza, sarebbe infatti consistita nell’ impegno volto a far fronte a un debito non più esistente. La Corte di appello, nella sentenza n. 125 del 2019,i cui passaggi sono ripercorsi dalla pronuncia in questa sede impugnata,ha osservato: a)l’interpretazione,fatta propria dal Tribunale , dell'accordo intervenuto tra le parti, secondo cui le stesse si sarebbero accordate nel senso che l'espromissione avrebbe assunto efficacia, in quanto sospensivamente condizionata, al momento della sottoscrizione del piano attestato di risanamento — momento i n cui il debito oggetto di espromissione sarebbe venuto meno — non p oteva ritenersi in alcun modo ragionevole;b) tale opzione ermeneutica porta va ad una conclusione paradossale, in quanto, in base ad essa, le parti si sarebbero accordate nel senso che l'obbligazione dei Mocarelli, all'avverarsi della condizione, si sarebbe estinta , dato che la b anca (in favore della quale l'espromissione era stata stipulata) avrebbe, in quella circostanza , rinunciato al proprio credito; c)in base a tale interpretazione il contratto di espromissione sarebberisultato inutile in quanto privo di effetti, e ciò fin dall'inizio: al momento della stipula il contratto non sarebbestato efficace in quanto l'espromissione avrebbe avuto efficacia solo al momento in cui la banca avesse rinunciato al proprio credito in sede di adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti: una volta avveratasi la condizione sospensiva, e cioè avvenuta la rinuncia al credito in sede di accordo di ristrutturazione, il debito oggetto di accollo sarebbe divenuto poi inesistente e dunque l'espromissione sarebbe risultata priva di oggetto, oltre che di causa; d) secondo l'art. 1367 c.c., l’interpretazione del contratto dovevaessere effettuata nel senso che lo stesso possa avere un qualche effetto, anziché in quello in cui non possa averne alcuno; e) l'intento perseguito dalle parti al momento Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 della stipula dell’accordo di espromissione era quello di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere l'integrale soddisfacimento del credito da essa vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]: f) t ale soddisfacimento integrale doveva avvenire in parte nell'ambito del piano attestato di risanamento ex art. 67 comma 3 , lett. d) , l. f all. , a cui la b anca intendeva aderire con gli altri creditori, e per la restante parte, non «riscossa» in quella sede ─ e dunque formalmente rinunciata nei confronti del debitore originario ─, attraverso l'assunzione di tale parte del debito da parte dei Mocarelli, con un atto di espromissione; g) il fatto che l'efficacia dell'espromissione fosse condizionata alla conclusione dell'accordo di ristrutturazione era circostanza del tutto coerente con lo scopo perseguito dalle parti, in quanto, se non ci fosse stata la falcidia, il credito sarebbe rimasto integralmente a carico di [OSCURATO:PERSONA]; h) affermare che l'espromissione a veva ad oggetto un'obbligazione inesistente, in quanto rinunciata, era sbocco interpretativo contr ario al la volontà delle parti , dovendo, per contro, ritenersi conforme agli intendimenti delle stesse la ricostruzione della fattispecie in termini di espromissione liberatoria, in quanto l'originario debitore era statosgravato di una parte del credito, cioè del la parte per la quale era subentrato l'espromittente , i) la rinuncia del creditore a pretendere il soddisfacimento integrale del suo credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in sede di piano di risanamento si poneva, anche in questo caso, in modo del tutto coerente con il fatto che il debito si era diversamente configurato sotto un profilo soggettivo, e dunque il creditore sarebbestato altrimenti soddisfatto. Il senso della pronuncia del Giudice di appello è, in sintesi, il seguente: perfezionato il piano di risanamento, al venir meno della posizione debitoria della nominata società, avrebbe fatto seguito l’insorgenza dell’obbligazione dei Mocarelli. 6. —Come è evidente, allora , la riforma della sentenza di primo grado si fonda sul significato da attribuire alla condizione apposta al Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 negozio di espromissione; il ribaltamento della decisione resa dal Tribunale discende, infatti, dal rilievo per cui l’evento condizionale costituito dalla rinuncia era da riferire al diritto di esigere la prestazione da [OSCURATO:PERSONA], non aldiritto di credito nella sua assolutezza: diritto di credito che invece sopravviveva proprio in forza dell’ espromissione liberatoria. Rispetto a tale ricostruzione il Giudice della revocazione non ha individuato alcun errore revocatoriomunito di decisività. La Corte di appelloha infatti osservato che « non h a , di per sé, alcuna rilevanza nella motivazione della sentenza e quindi nella decisione assunta » l’errore di fatto denunciato, basato sul rilievo per cui il pagamento «in ristrutturazione del debito»era avvenuto rispetto al 70% del credito originario, attraverso la consegna di strumenti partecipativi consistenti nel 100% delle partecipazioni della società Okoj. Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove, poi, tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass. 23 aprile 2020, n. 8051; Cass. 24 marzo 2014, n. 6881). In altri termini, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, è rappresentato da un nesso di causalità di carattere logico-giuridico: si tratta infatti di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica (Cass. 29 marzo 2016, n. Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 6038; Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935). Ora, il giudizio sulla decisività dell'errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto(Cass. 18 febbraio 2009, n. 3935; Cass. 29 novembre 2006, n. 25376). La sentenza impugnata non prospetta, poi,alcun errore di diritto con riguardo al giudizio sulla decisività. 7. — Tanto esaurisce la trattazione del primo motivo, in quanto le ulteriori deduzioni svolte,oltre ad essere scarsamente comprensibili, non possono avere ingresso in questa sede: la Corte di merito ha affrontato il tema della revocabilità avendo riguardo alsolo profilo su cui ci si è soffermati, mentre con riguardo ad altre questioni non è stato lamentato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; tale vizio postula, del resto, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto nei quali l'una o l'altra erano state proposte(Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367): ebbene,la proposta impugnazione non for nisce puntuali ragguagli aquesto riguardo. 8. ─ Né può dirsi ― e si viene al secondo motivo ― che la pronuncia impugnata sia affetta da un vizio motivazionale a norma dell’art. 360,n. 4 c.p.c.; va qui rammentato che il provvedimento del Giudice della revocazioneè motivato, che la motivazione risulta essere pienamente comprensibile e che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). 9. —Il secondo mezzo prospetta pure il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ma non reca indicazione del fatto decisivo che la Corte territoriale avrebbe mancato di esaminare. Ed è da rimarcare che l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ragion per cui, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività» (citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053e 8054) . Il motivo è quindi nel complesso da respingere. 10. ─ Il terzo mezzo è inammissibile. L'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno Sez. I–RG 24181/2020 camera di consiglio30.5.2025 speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta non impugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi(Cass. 26 luglio 2019, n. 20309;Cass. 27 febbraio 2019, n. 5733) 11. ─ Il ricorso è respinto. 12.─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del