CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 28600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO1. Con sentenza del 21/03/2026, emessa ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., ilTribunale di Bari., su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA],previa riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.309/90, in concorso di circostanze generiche ritenute equivalenti alla contestatarecidiva, applicata la diminuente di rito, la pena finale di anni uno e mesi uno direclusione ed euro 800 di multa.2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazionedell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunaleabbia inflitto una pena del tutto inadeguata, non emergendo con quali concretemodalità e gravità l'attività illecita sia stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], né le logicheinerenti l'utilizzo del potere discrezionale utilizzate dal giudicante, anche inrelazione all'art. 133 cod. pen.3. Il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., è inammissibile perché con esso si denuncia la violazione di legge e ildifetto di motivazione in relazione: a) all’art. 129 cod. proc. pen., nonostante larinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2 , n. 22002 del10/04/2019 Rv. 276102 – 01); b) al trattamento sanzionatorio sebbene la penaconcordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Rv.288577 – 01);4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]