CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 23513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17139-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Udine, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di UDINE - [OSCURATO:PERSONA] 80007420302; -intimata - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino macedone, impugna per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Udine, adottata il 4/7/2022 , con cui è stata rigett ata l'opposizione all'espulsione disposta nei suoi confronti dal prefetto di Udine in data 23 maggio 2022. 2. A sostegno dell’opposizione l’Ademi aveva dedotto la nullità/ annullabilità dell’espulsione decisa a seguito del rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa, proposta ex art. 24 d.lgs. 286/1998 e dichiarata inammissibile dalla questura di Udine con provvedimento notificatogli lo stesso 23 maggio 2022. 3. Il giudice di pace rigettava tutte le doglianze argomentando che le censure relative al provvedimento del questore di Udine andavano rivolte all'autorità amministrativa, evidenziando che l’irrilevanza della pendenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento del questore e, infine, precisando che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua albanese, lingua ufficiale del paese di provenienza dello straniero. 4. La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 5. L'intimata prefettura di Udinenon ha svolto attività difensiva. Considerato che 6. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità dell'ordinanza per violazione/falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: il giudice di pace ha omesso di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia del decreto di espulsione per i motivi sub 1) e sub 2) fatti valere in sede di opposizione all'espulsione. 7.Il motivo è infondat o in relazione alla censura sub 1) , sulla quale il giudice di pace si è pronunciato espressamente evidenziando che le contestazioni si riferivano al provvedimento del questore. 7.1Il motivo è, invece, inammissibile rispetto a quella sub 2). 7.2 In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017). 7.3 Ciò posto ed atteso che effettivamente su detta questione concernente la violazione dell’art. 18 d.p.r. 445/2000 il giudice di pace non si è pronunciato, era onere del ricorrente specificamente indicare ove nel ricorso in opposizione all’espulsione la stessa fosse stata dedotta. 7.4 Non risultando adempiuto tale o nere, giacché l’allegazione nel ricorso non si accompagna né con la trascrizione dell’opposizione né con l’allegazione documentale della stessa, la censura è inammissibile. 8.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. pr oc. civ. e in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che ilgiudice di pace abbia assunto che la lingua ufficiale della Macedonia del Nord sia l’albanese invece che la lingua macedone. 9.La censura è infondata. 9.1 In tema di immigrazione , la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (cfr. Cass.13824/2016; id. 15674/2018). 9.2 In applicazione d i questo principio, la Suprema Corte ha confermato il rigetto avverso l'opposizione al decreto di espulsione comunicato in lingua albanese, e non kosovara, essendo la prima lingua ufficiale del Kosovo. 9.3 Poiché la lingua albanese risulta fra le lingue ufficiali della Macedonia del Nord, deve ritenersi che il requisito di cui all’art. 13, comma 7, citato sia stato soddisfatto , in assenza di allegazioni specifiche e soggettive che consentano di superare la predetta presunzione. 10.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi de ll'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e in relazione all'art. 132 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanzaimpugnata per motivazione apparente. 11.La censura è inammissibile, i n ragione della assoluta genericità con cui è stata formulata. 12.Il ricorso va dunque rigettato. 13.Nulla deve essere disposto sulle spese di lite , atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata. Il procedimento è esente dal versamento del doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 , in applicazione dell’art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998.