CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 55c6'D [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata il 17 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello che, a pagina 4, ha rilevato come l'imputato grazie allo strumento informatico utilizzato nella fase delle trattative, pur non avendo la disponibilità del veicolo posto in vendita, era riuscito ad attirare l'interesse della vittima e a raggirarla e aveva così creato le condizioni necessarie a conseguire l'illecito profitto, ottenuto mettendo all'incasso l'assegno ricevuto in foto tramite l'applicazione whats-app; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somrr a di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.