CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 28468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18555/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in uno al ricorso, nonché d all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura in uno a istanza definita ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] srl e per essa [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) , in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARI n. 2959/2024 depositata il 20/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti (e, quanto al ricorrente, ai difensori risultanti investiti del relativo ufficio in base ad un’interpretazione complessiva dei relativi atti) il 09/09/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.