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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10080/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15068-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizz i PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 681/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2023 R.G.N. 23984/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15068/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. questa Corte, con l’ordinanza n. del 681 del 2023 qui impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato il rigetto della loro domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal dante causa asseritamente in dipendenza dell’attività lavorativa svolta;

2. il Collegio adito, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione con cui veniva denunciata “la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 101,115 e 194 c.p.c. e del principio del più probabile che non oltre che degli artt. 436 e 416 c.p.c.”; la Corte ha argomentato che: “in materia di consulenza tecnica d' ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d' ufficio (cfr. Cass. sez. un.01/02/2022 n. 3086 e 31/08/2022 n. 25604).

Inoltre, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. oltre a Cass. sez. un 3086 del 2022 anche Cass. 01/06/2022 n. 17916)”; la Corte ha aggiunto: “Nel caso in esame non risulta che la parte abbia eccepito l'esistenza della denunciata nullità relativa che pertanto si è sanata.

Per il resto invece la censura si risolve in una inammissibile pretesa di valutare i fatti esaminati dalla Corte territoriale secondo una prospettiva e con una ricostruzione diversa rispetto a quella, del tutto plausibile, della Corte di appello che non è perciò rivisitabile in questa sede”;

3. i soccombenti hanno proposto “ricorso ex art. 391 bis c.p.c. – 395 n. 4 c.p.c. per revocazione” di detta ordinanza con un motivo; ha resistito con controricorso l’intimata società; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.col ricorso si lamenta che l’ordinanza impugnata sarebbe “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa; infatti, la decisione è stata fondata sulla supposizione che non vi sia stata tempestiva contestazione della acquisizione, da parte del CTU, di un documento decisivo, mentre tale contestazione vi è stata ed è stata allegata nel ricorso per cassazione”;si riporta poi il contenuto dell’originario ricorso per cassazione laddove si aggiunge che “il CT di parte appellante, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue note critiche ai chiarimenti richiesti al CTU Spigno da parte della Corte (note critiche depositate regolarmente in atti) [ha] [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 capitolo “OSSERVAZIONI”) il CTU riporta a pagina 3 che è in possesso di un documento dell’ENPI del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non valutato da parte ricorrente né in occasione delle operazioni peritali né in data successiva e che pertantonon può essere portato in discussione ”;

2. il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (tra le recenti v.

Cass. n. 33742 del 2023); invero tale ipotesi sussiste solo se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass.

SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass.

SS.UU. n. 561 del 2000; Cass.

SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass.

SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 4413 del 1016); pertanto in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, e cioè deve tradursi di una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile; deve essere un errore essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le molte v.

Cass. n. 14656 del 2017); va evidenziato, poi, che fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l’interpretazione del quadro processuale che esso denunziava (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013; n. 16003 del 2011); in particolare, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013); è così consolidato l'orientamento secondo cui una sentenza di questa Corte non possa essere impugnata per revocazione qualora si ipotizzi che essa abbia mal valutato i motivi di ricorso, perché questo vizio costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto revocatorio (cfr. Cass. n. 6945 del 2022);

2.2. nella specie, parte ricorrente si duole che l’ordinanza impugnata avrebbe dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso supponendo che non vi fosse stata, nel giudizio a quo, la tempestiva contestazione della acquisizione, da parte del CTU, di un documento, mentre tale contestazione sarebbe stata operata dal consulente di parte nelle note critiche alla consulenza d’ufficio, come dedotto nell’originario ricorso per cassazione;ribadito che non è idoneo a integrare l’errore revocatorio ciò che è oggetto di interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio e, in particolare, dei motivi di impugnazione, la Corte, con la statuizione qui censurata, ha evidentemente valutato che quella “contestazione” effettuata dal CTP non fosse idonea ad integrare l’eccezione di nullità di cui all’art.157 c.p.c. che deve essere tempestivamente formulata soltanto dalla “parte”, ovvero dal suo procuratore in giudizio nella prima istanzao udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato (cfr. Cass. n.31744 del 2023); mentre, nella specie, neanche si sostiene che nell’originario ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile, era dedotto il come e il quando detta eccezione fosse stata formulata dal procuratore nel giudizio di merito, tanto che solo nel ricorso per revocazione si afferma che “la circostanza è stata poi reiterata dal difensore alla 1^ udienza successiva” ma si deduce poi che “purtroppo non è stato possibile scaricare dal telematico il relativo verbale perché non caricato”; inoltre, l’errore denunciato non risulta necessariamente decisivo, atteso che l’ordinanza impugnata evidenzia una “inammissibile pretesa di valutare i fatti esaminati dalla Corte territoriale” visto che l’esistenza o meno di un certo nesso causale nella vicenda concreta appartiene certamente alla quaestio facti;

4. pertanto, il ricorso deve essere respinto, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15068-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizz i PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 681/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2023 R.G.N. 23984/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15068/2023 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. questa Corte, con l’ordinanza n. del 681 del 2023 qui impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato il rigetto della loro domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal dante causa asseritamente in dipendenza dell’attività lavorativa svolta; 2. il Collegio adito, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione con cui veniva denunciata “la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 101,115 e 194 c.p.c. e del principio del più probabile che non oltre che degli artt. 436 e 416 c.p.c.”; la Corte ha argomentato che: “in materia di consulenza tecnica d' ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d' ufficio (cfr. Cass. sez. un.01/02/2022 n. 3086 e 31/08/2022 n. 25604). Inoltre, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. oltre a Cass. sez. un 3086 del 2022 anche Cass. 01/06/2022 n. 17916)”; la Corte ha aggiunto: “Nel caso in esame non risulta che la parte abbia eccepito l'esistenza della denunciata nullità relativa che pertanto si è sanata. Per il resto invece la censura si risolve in una inammissibile pretesa di valutare i fatti esaminati dalla Corte territoriale secondo una prospettiva e con una ricostruzione diversa rispetto a quella, del tutto plausibile, della Corte di appello che non è perciò rivisitabile in questa sede”; 3. i soccombenti hanno proposto “ricorso ex art. 391 bis c.p.c. – 395 n. 4 c.p.c. per revocazione” di detta ordinanza con un motivo; ha resistito con controricorso l’intimata società; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.col ricorso si lamenta che l’ordinanza impugnata sarebbe “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa; infatti, la decisione è stata fondata sulla supposizione che non vi sia stata tempestiva contestazione della acquisizione, da parte del CTU, di un documento decisivo, mentre tale contestazione vi è stata ed è stata allegata nel ricorso per cassazione”;si riporta poi il contenuto dell’originario ricorso per cassazione laddove si aggiunge che “il CT di parte appellante, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue note critiche ai chiarimenti richiesti al CTU Spigno da parte della Corte (note critiche depositate regolarmente in atti) [ha] [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 capitolo “OSSERVAZIONI”) il CTU riporta a pagina 3 che è in possesso di un documento dell’ENPI del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non valutato da parte ricorrente né in occasione delle operazioni peritali né in data successiva e che pertantonon può essere portato in discussione ”; 2. il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (tra le recenti v. Cass. n. 33742 del 2023); invero tale ipotesi sussiste solo se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016); pertanto in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, e cioè deve tradursi di una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile; deve essere un errore essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le molte v. Cass. n. 14656 del 2017); va evidenziato, poi, che fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l’interpretazione del quadro processuale che esso denunziava (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013; n. 16003 del 2011); in particolare, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013); è così consolidato l'orientamento secondo cui una sentenza di questa Corte non possa essere impugnata per revocazione qualora si ipotizzi che essa abbia mal valutato i motivi di ricorso, perché questo vizio costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto revocatorio (cfr. Cass. n. 6945 del 2022); 2.2. nella specie, parte ricorrente si duole che l’ordinanza impugnata avrebbe dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso supponendo che non vi fosse stata, nel giudizio a quo, la tempestiva contestazione della acquisizione, da parte del CTU, di un documento, mentre tale contestazione sarebbe stata operata dal consulente di parte nelle note critiche alla consulenza d’ufficio, come dedotto nell’originario ricorso per cassazione;ribadito che non è idoneo a integrare l’errore revocatorio ciò che è oggetto di interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio e, in particolare, dei motivi di impugnazione, la Corte, con la statuizione qui censurata, ha evidentemente valutato che quella “contestazione” effettuata dal CTP non fosse idonea ad integrare l’eccezione di nullità di cui all’art.157 c.p.c. che deve essere tempestivamente formulata soltanto dalla “parte”, ovvero dal suo procuratore in giudizio nella prima istanzao udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato (cfr. Cass. n.31744 del 2023); mentre, nella specie, neanche si sostiene che nell’originario ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile, era dedotto il come e il quando detta eccezione fosse stata formulata dal procuratore nel giudizio di merito, tanto che solo nel ricorso per revocazione si afferma che “la circostanza è stata poi reiterata dal difensore alla 1^ udienza successiva” ma si deduce poi che “purtroppo non è stato possibile scaricare dal telematico il relativo verbale perché non caricato”; inoltre, l’errore denunciato non risulta necessariamente decisivo, atteso che l’ordinanza impugnata evidenzia una “inammissibile pretesa di valutare i fatti esaminati dalla Corte territoriale” visto che l’esistenza o meno di un certo nesso causale nella vicenda concreta appartiene certamente alla quaestio facti; 4. pertanto, il ricorso deve essere respinto, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d
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