CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 2024
Cassazione n. 31480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 23.06.2023 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Terni che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art.495 cod. pen. poiché, sottoposto il 12.06.2020 in Acquasparta a controllo da parte degli agenti della sezione della polizia stradale di Perugia — distaccamento di Todi —, attestava agli stessi false generalità, dichiarando di chiamarsi "[OSCURATO:PERSONA]" e di essere nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Letta la memoria difensiva pervenuta in atti il 25.4.2024 con cui la difensa insiste per l'accoglimento del ricorso, assumendo la insussistenza dei profili di inammissibilità rilevati, che hanno condotto alla trasmissione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, lamentando che non sia stato neppure considerato il comportamento susseguente al reato ai fini dell'art. 131-bis codice penale (laddove in appello tale comportamento era stato genericamente individuato in quello tenuto dall'imputato prima e durante il processo); Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto della ricognizione delle "modalità della condotta" in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, è indeducibile perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, la quale ha posto l'accento sulla circostanza per cui l'imputato ha dimostrato una tendenza a non rispettare le regole imposte in materia di circolazione stradale ed anche a commettere ulteriori reati, in quanto non solo è stato colto alla guida di un'auto con la patente sospesa a causa di una precedente contravvenzione per guida in stato di ebrezza, ma, al fine di sottrarsi all'accertamento delle violazioni commesse e alle relative conseguenze sanzionatorie, ha commesso l'ulteriore reato di cui al presente giudizio; e che a fronte di tali circostanze il ricorrente si limita a lamentare la insussistenza dell'abitualità e della gravità del fatto e la mancata valutazione del comportamento susseguente al reato, senza specificarne i tratti rilevanti neppure nella memoria difensiva; questa Corte ha tuttavia già avuto modo di precisare che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, Sentenza n. 18180 del 20/12/2018, dep. 02/05/2019, Rv. 275940 - 01), laddove nel caso di specie la sentenza impugnata presenta una motivazione che non si esaurisce affatto nel mero richiamo di clausole di stile; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto entro la previsione di cui all'art.495 cod. pen. in luogo della meno grave fattispecie di cui all'art.496 cod. pen. nonché vizio di motivazione, è indeducibile in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in forza della quale la condotta di chi fornisce - come nel caso di specie in cui peraltro il documento è stato rinvenuto dai verbalizzanti solo in un secondo momento - false dichiarazioni sulla propria identità alla polizia giudiziaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, integra il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale di cui all'art.495 cod. pen. rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (tra le altre, Sez. V, n. 7286 del 26.11.2014 Rv. 262658); laddove la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. è configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - non risultando peraltro i profili di inammissibilità superati alla stregua delle ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell