CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25099/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 34/b, Sc. A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1071/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: -la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta; 609 Cg k tAT-_ - il Itribunalej accoglieva la domanda; la corte d'appello rigettava il gravame, osservando che l'autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario, legittimava la pretesa; - avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo; - resiste con controricorso la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]; - entrambe le parti hanno depositato memorie. Rilevato che: - con l'unico, articolato motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione de I , cod. civ., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 m. 633, poiché la corte d'a avrebbe erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall'amministrazione fiscale, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l'effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione.Ritenuto che: - il ricorso deve essere rigettato. In tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642); - stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che: a) il pagamento indebito dev'essere come visto "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione; b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione; - l'iva sulla cd. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le partì dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata; -è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente; -l'osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza dì base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento; -il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici (da ultimo, Cass. n. 7612 del 2021), senza che possa ostare il recente quanto isolato precedente costituito da Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni; -le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo; - il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 1.800,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri