CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2019
Cassazione n. 19092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11877/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t.; -intimata– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 1159/2019 depositata in data 9/04/2019, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso per cassazione-Mancato perfezionamento notifica ricorso a mezzo p.e.c.-Avviso di mancata consegna-Ripresa del procedimento notificatorio-Necessità-Conseguenze 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata nell’anno di imposta 2002, avuto riguardo ai contributi erogati dalla Regione in conto esercizio e finalizzati alla copertura delle perdite. 2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate in base a un motivo. La società contribuente non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’8 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 11 e 11-bisdel d.lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto con l’art. 5 della legge n. 289 del 2002; deduce infatti che: a) l’art. 5, comma 3, della legge n. 289 del 2002 ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 prevedendo che tale disposizione debba interpretarsi nel senso che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP anche ove ne sia esclusa la rilevanza a fini della imposte sui redditi, a meno che l’esclusione non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da altre disposizioni speciali; b) neanche opera l’eccezione che si tratti di componenti positivi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione a fini dell’IRAP, poiché tale correlazione deve essere prevista dalla legge e non può essere surrogata da una mera affermazione dell’imprenditore. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso è stato spedito per la notifica a mezzo p.e.c. in data 20 marzo 2020 all’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], ciò ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994; l’Avvocatura ha depositato unicamente la ricevuta di accettazione nonché l’avviso di mancata consegna generato dal sistema attestante l’errore «5.1.1. indirizzo non valido» (unitamente a una visura Reginde dalla quale risulta il predetto indirizzo p.e.c.). Giova anche precisare che nell’attestazione di notifica che accompagna il deposito dei documenti appare indicata, quale data di spedizione del ricorso, il 16 marzo 2020, con indicazione che in pari data sarebbero state generate la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, il che però non trova perfetta corrispondenza negli atti depositati, posto che lo stesso ricorso reca la successiva data del 20 marzo 2020, data in cui risulta tentata ma, per quanto si dirà, non compiuta la notifica a mezzo p.e.c. 2.1. In mancanza di svolgimento di attività difensiva dell’intimata, va esaminata d’ufficio la questione pregiudiziale di rito relativa alla notificazione del ricorso, che va scrutinata in base ai principi espressi dalla recente Cass. Sez. U. n. 28452/2024, che, dando continuità ad un’opzione ermeneutica già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19397/2018; Cass. n. 29851/2019; Cass. n. 34736/2019), ha affermato che la notificazione eseguita a mezzo p.e.c. dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bisdella l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria. L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994 prevede infatti testualmente: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68». Giova rammentare che ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 68del 2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata), la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è fornita al mittente dal gestore di p.e.c. utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2) e dà al mittente la «prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione» (comma 3). La RdAC, che può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato (comma 4), è, quindi, «rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario» (comma 5). L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53del 1994 disciplina, dunque, una fattispecie di perfezionamento della notificazione che si fonda, esclusivamente, sulla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, è evento specificamente regolato con effetti determinati. In mancanza di essa, deve quindi evidentemente ritenersi che il procedimento notificatorio non sia andato a buon fine, come avvenuto nel caso di specie. Il predetto arresto delle Sezioni Unite ha altresì evidenziato che anche in casi siffatti vada fatta applicazione del principio per cuiin caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (principi posti da Cass. Sez. U. n. 14594/2016). In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere laripresa d el procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (Cass. n. 5974/2017). Nel caso di specie, pacifica la mancata consegna del messaggio p.e.c. contenente la notifica del ricorso per cassazione, non risulta dimostrato che a tale esito negativo abbia fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio (peraltro emergendo dagli atti di causa la elezione di un domicilio fisico della società), circostanza cui consegue, in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata, la pronuncia di inammissibilità del ricorso. 3. Non vi è provvedere sulle spese di lite alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva della società intimata. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l