CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 20517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso contesta il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo nel quantum; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove, nella ,specie, l'onere argomentativo della Corte territoriale è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il c nsiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]