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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 14/2021

ECLI:EU:C:2021:807
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 ottobre 2021 ( * ) «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi» Nella causa C‑431/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 settembre 2020,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Milano (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Milano,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Palermo (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Roma (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Chiaravalle (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Noale (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Bogliasco (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Roma,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Palermo,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Magione (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Fiesole (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Trieste (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Terni (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Siena (Italia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Bologna (Italia), rappresentati da M. Merola, avvocato,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Milano,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Issy‑les‑Moulineaux (Francia),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Roma, rappresentati da M. Merola e L. Florio, avvocati, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da J.‑C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), C. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, da T‑458/19 a T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 e T‑477/19, non pubblicata, EU:T:2020:302; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto in quanto manifestamente irricevibili i loro ricorsi intesi all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i suddetti ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: le «note controverse»).

Fatti all’origine della controversia 2 I ricorrenti sono ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, eletti in Italia, oppure coniugi superstiti di ex membri di questa istituzione.

Ciascuno di essi beneficia, a tale titolo, di una pensione di cessata attività o di una pensione di reversibilità. 3 Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha deciso di ricalcolare, secondo il sistema contributivo, l’importo delle pensioni degli ex membri di tale camera relative agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»). 4 Con l’aggiunta di una nota sui cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di gennaio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato costoro del fatto che l’importo delle loro pensioni avrebbe potuto essere rideterminato, in esecuzione della deliberazione n. 14/2018, e che tale ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate. 5 Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA], allegata ai cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] li ha informati, anzitutto, del fatto che il suo servizio giuridico aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla loro situazione.

Tale nota precisava poi che, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto a comunicare ai ricorrenti la nuova liquidazione dei loro diritti pensionistici e a recuperare l’eventuale eccedenza sulle successive dodici mensilità.

Infine, detta nota informava i ricorrenti del fatto che la liquidazione definitiva dei loro diritti pensionistici sarebbe stata effettuata con un atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo o un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE. 6 Successivamente, mediante le note controverse, il suddetto capo unità ha comunicato ai ricorrenti che l’ammontare delle loro pensioni sarebbe stato adattato a concorrenza della riduzione dell’importo delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali in applicazione della deliberazione n. 14/2018.

Tali note precisavano altresì che l’importo delle pensioni dei ricorrenti sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019 in applicazione dei progetti di fissazione dei nuovi diritti pensionistici trasmessi in allegato alle note stesse.

Inoltre, le medesime note concedevano ai ricorrenti un termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione delle note stesse, per far valere le loro osservazioni.

In caso di mancata presentazione di osservazioni siffatte entro il termine assegnato, le note controverse sarebbero state considerate come produttive di effetti definitivi che avrebbero comportato, segnatamente, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019. 7 Con messaggi di posta elettronica inviati tra il 13 maggio e il 4 giugno 2019, i ricorrenti hanno trasmesso le loro osservazioni al servizio competente del [OSCURATO:PERSONA].

Con messaggi di posta elettronica inviati tra il 22 maggio e il 24 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricezione di tali osservazioni e ha comunicato ai ricorrenti che sarebbe stata data loro una risposta dopo aver esaminato i loro argomenti. 8 Successivamente alla presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale, mediante comunicazioni datate 20 giugno (causa T‑396/19), 8 luglio (cause T‑405/19, T‑408/19, T‑443/19 e T‑464/19), 15 luglio (cause T‑419/19, T‑433/19, T‑455/19, da T‑458/19 a T‑462/19, T‑469/19 e T‑477/19) e 23 luglio 2019 (cause T‑395/19, T‑423/19, T‑424/19 e T‑428/19), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le osservazioni trasmesse dai ricorrenti non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del [OSCURATO:PERSONA], quale espressa nelle note controverse, e che, di conseguenza, i diritti pensionistici e il piano di recupero dell’indebito, come ricalcolati e comunicati in allegato alle note suddette, erano divenuti definitivi. 9 A causa delle specificità della situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sollecitato l’applicazione di una deroga fondata sul livello dei suoi redditi, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva statuito definitivamente sulla sua situazione alla data dell’ordinanza impugnata.

Ricorsi dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 10 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 28 giugno e l’8 luglio 2019, i ricorrenti hanno proposto una serie di ricorsi intesi all’annullamento delle note controverse. 11 In data 16, 19 e 24 settembre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha, con atti separati, eccepito l’irricevibilità di tali ricorsi. 12 Tra il 19 settembre e il 4 ottobre 2019, i ricorrenti, ad eccezione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato delle memorie di adattamento dei loro rispettivi atti introduttivi. 13 Il 15 gennaio 2020, il Tribunale ha deciso di riunire l’esame dei ricorsi di annullamento proposti dai vari ricorrenti. 14 Mediante l’ordinanza impugnata, adottata in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha respinto i ricorsi proposti dai ricorrenti in quanto manifestamente irricevibili. 15 Il Tribunale ha anzitutto giudicato, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che le note controverse non costituivano atti arrecanti pregiudizio e, pertanto, non potevano costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Di conseguenza, esso ha, al punto 63 dell’ordinanza impugnata, respinto in quanto manifestamente irricevibile il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle note suddette. 16 Al fine di giustificare tale valutazione, esso ha, in primo luogo, precisato, ai punti da 51 a 53 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che il nuovo metodo di calcolo delle pensioni fosse applicabile dal mese di aprile 2019 non era sufficiente per dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto una posizione definitiva a questo riguardo.

Da un lato, le note controverse si presentavano esplicitamente come dei progetti.

Dall’altro, esse precisavano che sarebbero divenute definitive soltanto in assenza di osservazioni formulate dai loro destinatari entro un termine di 30 giorni dal ricevimento delle note stesse.

Orbene, i ricorrenti avevano presentato osservazioni siffatte entro tale termine. 17 Il Tribunale ha, in secondo luogo, considerato, ai punti 56 e 60 dell’ordinanza impugnata, che le successive comunicazioni del [OSCURATO:PERSONA], menzionate al punto 8 della presente sentenza, costituivano delle prese di posizione definitive di detta istituzione nei confronti dei ricorrenti e non potevano essere considerate come atti puramente confermativi delle note controverse. 18 Esso ha, in terzo luogo, statuito, ai punti 61 e 62 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che le note controverse non precisassero il termine entro il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto alle osservazioni dei ricorrenti era privo di pertinenza, al pari delle censure relative ad un difetto di motivazione e ad una violazione del principio di proporzionalità. 19 Poi, ai punti 66 e 67 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza.

A questo proposito, esso ha considerato che le memorie di adattamento depositate dai ricorrenti erano manifestamente irricevibili, in quanto una parte può adattare le conclusioni e i motivi dedotti con il suo ricorso iniziale soltanto qualora quest’ultimo fosse esso stesso ricevibile alla data in cui è stato presentato. 20 Infine, al punto 74 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso ad ottenere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme da esso indebitamente trattenute, a motivo del fatto che tale capo delle conclusioni era manifestamente irricevibile.

Conclusioni delle parti 21 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al giudizio di impugnazione, nonché riservare la decisione sulle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale. 22 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare i ricorrenti alle spese relative al giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 23 I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della loro impugnazione, attinenti, rispettivamente, ad un errore di diritto commesso dal Tribunale riguardo alla valutazione dell’impugnabilità delle note controverse, ad un errore nell’interpretazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alla violazione del principio del contraddittorio e ad un errore nell’interpretazione dell’articolo 126 di tale regolamento di procedura.

Il secondo e il terzo motivo vengono presentati in via subordinata. 24 Tenuto conto dell’argomentazione che i ricorrenti sviluppano a sostegno dei loro motivi, deve ritenersi che essi domandino l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella misura in cui, mediante quest’ultima, il Tribunale ha respinto le loro conclusioni miranti all’annullamento delle note controverse nonché delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza. 25 Con il loro primo motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere che le note controverse costituiscono atti impugnabili. 26 Secondo i ricorrenti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il criterio essenziale per stabilire se un atto sia impugnabile consiste negli effetti giuridici dell’atto stesso e non nel suo carattere definitivo. [OSCURATO:PERSONA], atti di natura provvisoria sarebbero stati ritenuti impugnabili in quanto producevano effetti siffatti. 27 I ricorrenti sostengono, a questo proposito, che le note controverse hanno prodotto i loro effetti sin dal mese di aprile 2019.

Inoltre, tali note arrecherebbero un gravissimo pregiudizio ai ricorrenti, che non potrebbe essere integralmente risarcito a posteriori.

Per giunta, la natura provvisoria di queste note non sarebbe fondata su una base giuridica identificata. 28 I ricorrenti fanno altresì valere, ad abundantiam, che nessun elemento chiaro permetteva loro di concludere che le note controverse sarebbero state seguite da decisioni che non sarebbero state puramente confermative.

Essi ritengono che il carattere confermativo di queste ultime risulti d’altronde dalle risposte del [OSCURATO:PERSONA] alle osservazioni che essi hanno presentato, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato incompetente ad esaminare gli argomenti presentati in tali osservazioni. 29 Secondo i ricorrenti, è del pari illogico ritenere che la natura delle note controverse possa variare a seconda che vengano presentate o no delle osservazioni.

Infatti, nel primo caso, la presentazione di osservazioni avrebbe come unico effetto di modificare la data in cui l’atto diviene definitivo, ma tale atto rimarrebbe identico.

Nel secondo caso, l’atto in questione diverrebbe un atto definitivo senza che sia necessario alcun elemento supplementare. 30 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la riduzione dell’importo delle pensioni dei ricorrenti rivestiva carattere provvisorio e che essa avrebbe potuto essere rivista alla luce delle osservazioni presentate da questi ultimi, senza che la mancanza di base giuridica abbia alcuna incidenza al riguardo.

Tale carattere provvisorio risulterebbe chiaramente dal tenore letterale delle note controverse e dalla facoltà che avrebbero avuto i ricorrenti di presentare osservazioni prima che queste note divenissero definitive, facoltà di cui i ricorrenti avrebbero per l’appunto fatto uso.

La posizione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata adottata soltanto successivamente. 31 I ricorrenti farebbero una lettura parziale della giurisprudenza della Corte da cui risulterebbe che il criterio decisivo per qualificare una decisione intermedia come atto impugnabile consisterebbe nel fatto che il ricorso proposto contro la decisione finale non sia idoneo ad assicurare una tutela giurisdizionale sufficiente.

Orbene, nel caso di specie, la proposizione di un ricorso contro la decisione infine adottata dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata idonea a garantire una protezione siffatta. 32 Inoltre, le decisioni finali adottate dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero puramente confermative, in quanto esse si baserebbero su un’analisi degli argomenti addotti dai ricorrenti nelle loro osservazioni.

La mancata indicazione, nelle note controverse, di un termine per la risposta alle osservazioni sarebbe, in tale contesto, indifferente.

Giudizio della Corte 33 Come rilevato dal Tribunale al punto 49 dell’ordinanza impugnata, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che si considerano come «atti impugnabili», ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, quale che sia la loro forma, che mirano a produrre effetti giuridici obbligatori (sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 31, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 46 nonché la giurisprudenza ivi citata). 34 Per stabilire se l’atto impugnato produca simili effetti, occorre riferirsi alla sostanza dell’atto e valutare tali effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 32, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata). 35 Occorre altresì ricordare che, come sottolineato in sostanza dal Tribunale al punto 50 dell’ordinanza impugnata, eventuali atti intermedi il cui obiettivo sia di preparare, nell’ambito di un procedimento comprendente più fasi, la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti impugnabili con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). 36 Simili atti intermedi sono anzitutto atti che esprimono una valutazione provvisoria dell’istituzione interessata (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). 37 Orbene, il Tribunale ha constatato, ai punti da 51 a 55 dell’ordinanza impugnata, che le note controverse non fissavano la posizione definitiva del [OSCURATO:PERSONA], dato che la posizione adottata in queste note poteva essere modificata per tener conto degli elementi contenuti nelle osservazioni dei ricorrenti. 38 A questo proposito, l’argomento addotto dai ricorrenti, secondo cui le note controverse erano prive di carattere provvisorio per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha alla fine ritenuto di non essere competente a esaminare gli argomenti presentati in dette osservazioni, non può trovare accoglimento. 39 Da un lato, affermando che non spettava ad esso decidere sulla legittimità della deliberazione n. 14/2018, il [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciato sulla pertinenza delle osservazioni presentate dai ricorrenti ed ha dunque rivalutato le proprie decisioni iniziali alla luce di tali osservazioni. 40 Dall’altro lato, la qualificazione delle note controverse come atti preparatori non può, in ogni caso, dipendere dalla motivazione di decisioni successivamente adottate dal [OSCURATO:PERSONA]. 41 Tuttavia, la constatazione che un provvedimento di un’istituzione costituisce un atto intermedio che non esprime la posizione finale dell’istituzione stessa non può essere sufficiente per dimostrare, in modo sistematico, che tale atto non costituisce un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 42 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che un atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi è impugnabile con un ricorso di annullamento qualora non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata). 43 Pertanto, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 63; del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 56, nonché del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 48). 44 Nel caso di specie, occorre sottolineare che, come constatato dal Tribunale al punto 51 dell’ordinanza impugnata, e come sostenuto dai ricorrenti nella loro impugnazione, le note controverse determinavano una riduzione immediata dell’importo delle pensioni dei ricorrenti, a partire dal mese di aprile 2019, tenendo presente che l’applicazione di tale riduzione non era sospesa in attesa dell’esito del procedimento svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. 45 Ne consegue che le note controverse producevano, in quanto tali, effetti giuridici autonomi sulla situazione patrimoniale dei ricorrenti. 46 Effetti di questo tipo non possono essere equiparati agli effetti procedurali degli atti che esprimono una posizione provvisoria della Commissione europea, oppure agli effetti di simili atti che siano stati riconosciuti come non pregiudizievoli per gli interessi dei soggetti riguardati, atti che la Corte ha giudicato inidonei a determinare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro di essi (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punti 17 e 18). 47 Il fatto, evidenziato dal Tribunale al punto 56 dell’ordinanza impugnata, che dalle note controverse risulti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto al recupero di somme percepite per i mesi da gennaio a marzo 2019 soltanto in assenza di osservazioni depositate dai ricorrenti entro un termine di 30 giorni successivi al ricevimento di queste note non è idoneo a rimettere in discussione il carattere immediato degli effetti giuridici prodotti dalle note stesse. 48 Inoltre, sebbene le note controverse prevedessero che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse adottare una posizione finale dopo il ricevimento delle osservazioni formulate dai ricorrenti, è pacifico che per l’adozione di una posizione siffatta non era fissato alcun termine. 49 Gli effetti giuridici autonomi delle note controverse potevano, di conseguenza, perdurare per un periodo potenzialmente lungo il cui termine non è a priori definito. 50 Risulta d’altronde dall’ordinanza impugnata e dalle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] che, per uno dei ricorrenti, la presa di posizione definitiva di tale istituzione è intervenuta soltanto otto mesi dopo che egli aveva ricevuto la nota che lo riguardava. 51 Date tali circostanze, poiché la riduzione duratura dell’importo di una pensione è suscettibile di avere conseguenze potenzialmente irreversibili sulla situazione della persona interessata, i ricorrenti dovevano disporre della facoltà di proporre un ricorso effettivo contro le note controverse e di opporsi così alla riduzione della loro pensione (v., per analogia, sentenze del 30 giugno 1992, Italia/Commissione, C‑47/91, EU:C:1992:284, punto 28, e del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 63). 52 Ne discende che la presentazione di un ricorso di annullamento avverso le decisioni finali che il [OSCURATO:PERSONA] doveva adottare dopo il ricevimento delle osservazioni dei ricorrenti non era idonea a garantire a questi ultimi una tutela giurisdizionale effettiva. 53 La facoltà che le persone interessate avrebbero, in assenza di una risposta del [OSCURATO:PERSONA] alle osservazioni da esse presentate, di proporre un ricorso per carenza contro tale istituzione non è neanch’essa idonea a garantire alle persone suddette una tutela giurisdizionale effettiva. 54 Certo, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispondere a simili osservazioni entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28) e le persone interessate dispongono, di conseguenza, del diritto di proporre un ricorso per carenza qualora detta istituzione non si conformi a tale obbligo. 55 Inoltre, la Corte ha già statuito che la possibilità di proporre un siffatto ricorso per carenza poteva essere sufficiente per escludere il perpetuarsi di uno stato di inerzia della Commissione a seguito dell’adozione di un provvedimento intermedio adottato da tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione, C‑282/95 P, EU:C:1997:159, punto 38). 56 Tuttavia, queste considerazioni non possono essere determinanti nella fattispecie, in quanto, da un lato, un ricorso per carenza proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idoneo a rimettere in discussione gli effetti giuridici autonomi delle note controverse e, dall’altro, i termini necessari per permettere l’esame di un siffatto ricorso e poi, eventualmente, di un ricorso di annullamento sarebbero eccessivi in un contesto in cui tali note determinano immediatamente una riduzione dell’importo delle pensioni versate a delle persone fisiche. 57 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che la natura provvisoria delle note controverse permetteva di considerare che queste ultime non costituivano atti arrecanti pregiudizio e, pertanto, che esse non potevano costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263 TFUE. 58 Occorre, di conseguenza, accogliere il primo motivo di impugnazione e annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle note controverse. 59 Ne consegue altresì che l’ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza, in quanto il rigetto di tale capo delle conclusioni è fondato esclusivamente sull’irricevibilità del capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle note controverse. 60 Alla luce di tali circostanze, non è necessario esaminare il secondo e il terzo motivo di impugnazione, in quanto questi non sono, in ogni caso, idonei a determinare un più ampio annullamento dell’ordinanza impugnata.

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale 61 A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 62 In primo luogo, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha unicamente sostenuto, mediante le sue eccezioni di irricevibilità sollevate dinanzi al Tribunale, che i ricorsi di annullamento proposti dai ricorrenti erano irricevibili in quanto le note controverse costituivano atti preparatori, occorre, per le ragioni indicate ai punti da 41 a 57 della presente sentenza, respingere tali eccezioni di irricevibilità. 63 In secondo luogo, dato che le valutazioni del Tribunale hanno riguardato esclusivamente la ricevibilità dei ricorsi e che detto giudice ha respinto questi ultimi in quanto manifestamente irricevibili senza avviare la fase orale del procedimento, la Corte non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sui ricorsi summenzionati. 64 Di conseguenza, occorre rinviare le cause dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulle conclusioni formulate dai ricorrenti intese all’annullamento delle note controverse e delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza.

Sulle spese 65 Dato che le cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 395/19, T ‑ 396/19, T ‑ 405/19, T ‑ 408/19, T ‑ 419/19, T ‑ 423/19, T ‑ 424/19, T ‑ 428/19, T ‑ 433/19, T ‑ 437/19, T ‑ 443/19, T ‑ 455/19, da T ‑ 458/19 a T ‑ 462/19, T ‑ 464/19, T ‑ 469/19 e T ‑ 477/19, non pubblicata, EU:T:2020:302), è annullata nella parte in cui ha respinto le conclusioni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. intese all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) e delle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo contenute nelle comunicazioni datate 20 giugno (causa T ‑ 396/19), 8 luglio (cause T ‑ 405/19, T ‑ 408/19, T ‑ 443/19 e T ‑ 464/19), 15 luglio (cause T ‑ 419/19, T ‑ 433/19, T ‑ 455/19, da T ‑ 458/19 a T ‑ 462/19, T ‑ 469/19 e T ‑ 477/19) e 23 luglio 2019 (cause T ‑ 395/19, T ‑ 423/19, T ‑ 424/19 e T ‑ 428/19). 2) Le eccezioni di irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono respinte. 3) Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulle conclusioni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. intese all’annullamento delle note e delle decisioni suddette. 4) La decisione sulle spese è riservata.

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021. Il cancelliere Il presidente della Prima Sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

J.-C. [OSCURATO:PERSONA]

* Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 ottobre 2021 ( * ) «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi» Nella causa C‑431/20 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], residente in Milano (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Milano, [OSCURATO:PERSONA], residente in Palermo (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Chiaravalle (Italia), [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Noale (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Bogliasco (Italia), [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma, [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma, [OSCURATO:PERSONA], residente in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], residente in Magione (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Fiesole (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Trieste (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Terni (Italia), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo), [OSCURATO:PERSONA], residente in Siena (Italia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Bologna (Italia), rappresentati da M. Merola, avvocato, [OSCURATO:PERSONA], residente in Milano, [OSCURATO:PERSONA], residente in Issy‑les‑Moulineaux (Francia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma, rappresentati da M. Merola e L. Florio, avvocati, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da S. Alves e S. Seyr, in qualità di agenti, convenuto in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da J.‑C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), C. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, da T‑458/19 a T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 e T‑477/19, non pubblicata, EU:T:2020:302; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto in quanto manifestamente irricevibili i loro ricorsi intesi all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i suddetti ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, il 1º gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: le «note controverse»). Fatti all’origine della controversia 2 I ricorrenti sono ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo, eletti in Italia, oppure coniugi superstiti di ex membri di questa istituzione. Ciascuno di essi beneficia, a tale titolo, di una pensione di cessata attività o di una pensione di reversibilità. 3 Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha deciso di ricalcolare, secondo il sistema contributivo, l’importo delle pensioni degli ex membri di tale camera relative agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»). 4 Con l’aggiunta di una nota sui cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di gennaio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato costoro del fatto che l’importo delle loro pensioni avrebbe potuto essere rideterminato, in esecuzione della deliberazione n. 14/2018, e che tale ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate. 5 Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA], allegata ai cedolini di pensione dei ricorrenti del mese di febbraio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] li ha informati, anzitutto, del fatto che il suo servizio giuridico aveva confermato l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla loro situazione. Tale nota precisava poi che, non appena ricevute dalla Camera dei deputati (Italia) le informazioni necessarie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto a comunicare ai ricorrenti la nuova liquidazione dei loro diritti pensionistici e a recuperare l’eventuale eccedenza sulle successive dodici mensilità. Infine, detta nota informava i ricorrenti del fatto che la liquidazione definitiva dei loro diritti pensionistici sarebbe stata effettuata con un atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un reclamo o un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE. 6 Successivamente, mediante le note controverse, il suddetto capo unità ha comunicato ai ricorrenti che l’ammontare delle loro pensioni sarebbe stato adattato a concorrenza della riduzione dell’importo delle analoghe pensioni erogate in Italia agli ex deputati nazionali in applicazione della deliberazione n. 14/2018. Tali note precisavano altresì che l’importo delle pensioni dei ricorrenti sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019 in applicazione dei progetti di fissazione dei nuovi diritti pensionistici trasmessi in allegato alle note stesse. Inoltre, le medesime note concedevano ai ricorrenti un termine di 30 giorni, a decorrere dalla ricezione delle note stesse, per far valere le loro osservazioni. In caso di mancata presentazione di osservazioni siffatte entro il termine assegnato, le note controverse sarebbero state considerate come produttive di effetti definitivi che avrebbero comportato, segnatamente, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019. 7 Con messaggi di posta elettronica inviati tra il 13 maggio e il 4 giugno 2019, i ricorrenti hanno trasmesso le loro osservazioni al servizio competente del [OSCURATO:PERSONA]. Con messaggi di posta elettronica inviati tra il 22 maggio e il 24 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricezione di tali osservazioni e ha comunicato ai ricorrenti che sarebbe stata data loro una risposta dopo aver esaminato i loro argomenti. 8 Successivamente alla presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale, mediante comunicazioni datate 20 giugno (causa T‑396/19), 8 luglio (cause T‑405/19, T‑408/19, T‑443/19 e T‑464/19), 15 luglio (cause T‑419/19, T‑433/19, T‑455/19, da T‑458/19 a T‑462/19, T‑469/19 e T‑477/19) e 23 luglio 2019 (cause T‑395/19, T‑423/19, T‑424/19 e T‑428/19), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che le osservazioni trasmesse dai ricorrenti non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del [OSCURATO:PERSONA], quale espressa nelle note controverse, e che, di conseguenza, i diritti pensionistici e il piano di recupero dell’indebito, come ricalcolati e comunicati in allegato alle note suddette, erano divenuti definitivi. 9 A causa delle specificità della situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sollecitato l’applicazione di una deroga fondata sul livello dei suoi redditi, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva statuito definitivamente sulla sua situazione alla data dell’ordinanza impugnata. Ricorsi dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 10 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 28 giugno e l’8 luglio 2019, i ricorrenti hanno proposto una serie di ricorsi intesi all’annullamento delle note controverse. 11 In data 16, 19 e 24 settembre 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha, con atti separati, eccepito l’irricevibilità di tali ricorsi. 12 Tra il 19 settembre e il 4 ottobre 2019, i ricorrenti, ad eccezione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato delle memorie di adattamento dei loro rispettivi atti introduttivi. 13 Il 15 gennaio 2020, il Tribunale ha deciso di riunire l’esame dei ricorsi di annullamento proposti dai vari ricorrenti. 14 Mediante l’ordinanza impugnata, adottata in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha respinto i ricorsi proposti dai ricorrenti in quanto manifestamente irricevibili. 15 Il Tribunale ha anzitutto giudicato, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che le note controverse non costituivano atti arrecanti pregiudizio e, pertanto, non potevano costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, esso ha, al punto 63 dell’ordinanza impugnata, respinto in quanto manifestamente irricevibile il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle note suddette. 16 Al fine di giustificare tale valutazione, esso ha, in primo luogo, precisato, ai punti da 51 a 53 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che il nuovo metodo di calcolo delle pensioni fosse applicabile dal mese di aprile 2019 non era sufficiente per dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto una posizione definitiva a questo riguardo. Da un lato, le note controverse si presentavano esplicitamente come dei progetti. Dall’altro, esse precisavano che sarebbero divenute definitive soltanto in assenza di osservazioni formulate dai loro destinatari entro un termine di 30 giorni dal ricevimento delle note stesse. Orbene, i ricorrenti avevano presentato osservazioni siffatte entro tale termine. 17 Il Tribunale ha, in secondo luogo, considerato, ai punti 56 e 60 dell’ordinanza impugnata, che le successive comunicazioni del [OSCURATO:PERSONA], menzionate al punto 8 della presente sentenza, costituivano delle prese di posizione definitive di detta istituzione nei confronti dei ricorrenti e non potevano essere considerate come atti puramente confermativi delle note controverse. 18 Esso ha, in terzo luogo, statuito, ai punti 61 e 62 dell’ordinanza impugnata, che il fatto che le note controverse non precisassero il termine entro il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto alle osservazioni dei ricorrenti era privo di pertinenza, al pari delle censure relative ad un difetto di motivazione e ad una violazione del principio di proporzionalità. 19 Poi, ai punti 66 e 67 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza. A questo proposito, esso ha considerato che le memorie di adattamento depositate dai ricorrenti erano manifestamente irricevibili, in quanto una parte può adattare le conclusioni e i motivi dedotti con il suo ricorso iniziale soltanto qualora quest’ultimo fosse esso stesso ricevibile alla data in cui è stato presentato. 20 Infine, al punto 74 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso ad ottenere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme da esso indebitamente trattenute, a motivo del fatto che tale capo delle conclusioni era manifestamente irricevibile. Conclusioni delle parti 21 Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia: –        annullare l’ordinanza impugnata; –        rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e –        condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative al giudizio di impugnazione, nonché riservare la decisione sulle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale. 22 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione e –        condannare i ricorrenti alle spese relative al giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 23 I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della loro impugnazione, attinenti, rispettivamente, ad un errore di diritto commesso dal Tribunale riguardo alla valutazione dell’impugnabilità delle note controverse, ad un errore nell’interpretazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alla violazione del principio del contraddittorio e ad un errore nell’interpretazione dell’articolo 126 di tale regolamento di procedura. Il secondo e il terzo motivo vengono presentati in via subordinata. 24 Tenuto conto dell’argomentazione che i ricorrenti sviluppano a sostegno dei loro motivi, deve ritenersi che essi domandino l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella misura in cui, mediante quest’ultima, il Tribunale ha respinto le loro conclusioni miranti all’annullamento delle note controverse nonché delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza. 25 Con il loro primo motivo di impugnazione, i ricorrenti fanno valere che le note controverse costituiscono atti impugnabili. 26 Secondo i ricorrenti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il criterio essenziale per stabilire se un atto sia impugnabile consiste negli effetti giuridici dell’atto stesso e non nel suo carattere definitivo. [OSCURATO:PERSONA], atti di natura provvisoria sarebbero stati ritenuti impugnabili in quanto producevano effetti siffatti. 27 I ricorrenti sostengono, a questo proposito, che le note controverse hanno prodotto i loro effetti sin dal mese di aprile 2019. Inoltre, tali note arrecherebbero un gravissimo pregiudizio ai ricorrenti, che non potrebbe essere integralmente risarcito a posteriori. Per giunta, la natura provvisoria di queste note non sarebbe fondata su una base giuridica identificata. 28 I ricorrenti fanno altresì valere, ad abundantiam, che nessun elemento chiaro permetteva loro di concludere che le note controverse sarebbero state seguite da decisioni che non sarebbero state puramente confermative. Essi ritengono che il carattere confermativo di queste ultime risulti d’altronde dalle risposte del [OSCURATO:PERSONA] alle osservazioni che essi hanno presentato, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato incompetente ad esaminare gli argomenti presentati in tali osservazioni. 29 Secondo i ricorrenti, è del pari illogico ritenere che la natura delle note controverse possa variare a seconda che vengano presentate o no delle osservazioni. Infatti, nel primo caso, la presentazione di osservazioni avrebbe come unico effetto di modificare la data in cui l’atto diviene definitivo, ma tale atto rimarrebbe identico. Nel secondo caso, l’atto in questione diverrebbe un atto definitivo senza che sia necessario alcun elemento supplementare. 30 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la riduzione dell’importo delle pensioni dei ricorrenti rivestiva carattere provvisorio e che essa avrebbe potuto essere rivista alla luce delle osservazioni presentate da questi ultimi, senza che la mancanza di base giuridica abbia alcuna incidenza al riguardo. Tale carattere provvisorio risulterebbe chiaramente dal tenore letterale delle note controverse e dalla facoltà che avrebbero avuto i ricorrenti di presentare osservazioni prima che queste note divenissero definitive, facoltà di cui i ricorrenti avrebbero per l’appunto fatto uso. La posizione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata adottata soltanto successivamente. 31 I ricorrenti farebbero una lettura parziale della giurisprudenza della Corte da cui risulterebbe che il criterio decisivo per qualificare una decisione intermedia come atto impugnabile consisterebbe nel fatto che il ricorso proposto contro la decisione finale non sia idoneo ad assicurare una tutela giurisdizionale sufficiente. Orbene, nel caso di specie, la proposizione di un ricorso contro la decisione infine adottata dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata idonea a garantire una protezione siffatta. 32 Inoltre, le decisioni finali adottate dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero puramente confermative, in quanto esse si baserebbero su un’analisi degli argomenti addotti dai ricorrenti nelle loro osservazioni. La mancata indicazione, nelle note controverse, di un termine per la risposta alle osservazioni sarebbe, in tale contesto, indifferente. Giudizio della Corte 33 Come rilevato dal Tribunale al punto 49 dell’ordinanza impugnata, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che si considerano come «atti impugnabili», ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, quale che sia la loro forma, che mirano a produrre effetti giuridici obbligatori (sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 31, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 46 nonché la giurisprudenza ivi citata). 34 Per stabilire se l’atto impugnato produca simili effetti, occorre riferirsi alla sostanza dell’atto e valutare tali effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 32, e del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata). 35 Occorre altresì ricordare che, come sottolineato in sostanza dal Tribunale al punto 50 dell’ordinanza impugnata, eventuali atti intermedi il cui obiettivo sia di preparare, nell’ambito di un procedimento comprendente più fasi, la decisione finale non costituiscono, in linea di principio, atti impugnabili con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). 36 Simili atti intermedi sono anzitutto atti che esprimono una valutazione provvisoria dell’istituzione interessata (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). 37 Orbene, il Tribunale ha constatato, ai punti da 51 a 55 dell’ordinanza impugnata, che le note controverse non fissavano la posizione definitiva del [OSCURATO:PERSONA], dato che la posizione adottata in queste note poteva essere modificata per tener conto degli elementi contenuti nelle osservazioni dei ricorrenti. 38 A questo proposito, l’argomento addotto dai ricorrenti, secondo cui le note controverse erano prive di carattere provvisorio per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha alla fine ritenuto di non essere competente a esaminare gli argomenti presentati in dette osservazioni, non può trovare accoglimento. 39 Da un lato, affermando che non spettava ad esso decidere sulla legittimità della deliberazione n. 14/2018, il [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciato sulla pertinenza delle osservazioni presentate dai ricorrenti ed ha dunque rivalutato le proprie decisioni iniziali alla luce di tali osservazioni. 40 Dall’altro lato, la qualificazione delle note controverse come atti preparatori non può, in ogni caso, dipendere dalla motivazione di decisioni successivamente adottate dal [OSCURATO:PERSONA]. 41 Tuttavia, la constatazione che un provvedimento di un’istituzione costituisce un atto intermedio che non esprime la posizione finale dell’istituzione stessa non può essere sufficiente per dimostrare, in modo sistematico, che tale atto non costituisce un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 42 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che un atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi è impugnabile con un ricorso di annullamento qualora non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione (sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata). 43 Pertanto, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 63; del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 56, nonché del 3 giugno 2021, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA], C‑650/18, EU:C:2021:426, punto 48). 44 Nel caso di specie, occorre sottolineare che, come constatato dal Tribunale al punto 51 dell’ordinanza impugnata, e come sostenuto dai ricorrenti nella loro impugnazione, le note controverse determinavano una riduzione immediata dell’importo delle pensioni dei ricorrenti, a partire dal mese di aprile 2019, tenendo presente che l’applicazione di tale riduzione non era sospesa in attesa dell’esito del procedimento svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. 45 Ne consegue che le note controverse producevano, in quanto tali, effetti giuridici autonomi sulla situazione patrimoniale dei ricorrenti. 46 Effetti di questo tipo non possono essere equiparati agli effetti procedurali degli atti che esprimono una posizione provvisoria della Commissione europea, oppure agli effetti di simili atti che siano stati riconosciuti come non pregiudizievoli per gli interessi dei soggetti riguardati, atti che la Corte ha giudicato inidonei a determinare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro di essi (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punti 17 e 18). 47 Il fatto, evidenziato dal Tribunale al punto 56 dell’ordinanza impugnata, che dalle note controverse risulti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto al recupero di somme percepite per i mesi da gennaio a marzo 2019 soltanto in assenza di osservazioni depositate dai ricorrenti entro un termine di 30 giorni successivi al ricevimento di queste note non è idoneo a rimettere in discussione il carattere immediato degli effetti giuridici prodotti dalle note stesse. 48 Inoltre, sebbene le note controverse prevedessero che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse adottare una posizione finale dopo il ricevimento delle osservazioni formulate dai ricorrenti, è pacifico che per l’adozione di una posizione siffatta non era fissato alcun termine. 49 Gli effetti giuridici autonomi delle note controverse potevano, di conseguenza, perdurare per un periodo potenzialmente lungo il cui termine non è a priori definito. 50 Risulta d’altronde dall’ordinanza impugnata e dalle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] che, per uno dei ricorrenti, la presa di posizione definitiva di tale istituzione è intervenuta soltanto otto mesi dopo che egli aveva ricevuto la nota che lo riguardava. 51 Date tali circostanze, poiché la riduzione duratura dell’importo di una pensione è suscettibile di avere conseguenze potenzialmente irreversibili sulla situazione della persona interessata, i ricorrenti dovevano disporre della facoltà di proporre un ricorso effettivo contro le note controverse e di opporsi così alla riduzione della loro pensione (v., per analogia, sentenze del 30 giugno 1992, Italia/Commissione, C‑47/91, EU:C:1992:284, punto 28, e del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 63). 52 Ne discende che la presentazione di un ricorso di annullamento avverso le decisioni finali che il [OSCURATO:PERSONA] doveva adottare dopo il ricevimento delle osservazioni dei ricorrenti non era idonea a garantire a questi ultimi una tutela giurisdizionale effettiva. 53 La facoltà che le persone interessate avrebbero, in assenza di una risposta del [OSCURATO:PERSONA] alle osservazioni da esse presentate, di proporre un ricorso per carenza contro tale istituzione non è neanch’essa idonea a garantire alle persone suddette una tutela giurisdizionale effettiva. 54 Certo, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispondere a simili osservazioni entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28) e le persone interessate dispongono, di conseguenza, del diritto di proporre un ricorso per carenza qualora detta istituzione non si conformi a tale obbligo. 55 Inoltre, la Corte ha già statuito che la possibilità di proporre un siffatto ricorso per carenza poteva essere sufficiente per escludere il perpetuarsi di uno stato di inerzia della Commissione a seguito dell’adozione di un provvedimento intermedio adottato da tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1997, Guérin automobiles/Commissione, C‑282/95 P, EU:C:1997:159, punto 38). 56 Tuttavia, queste considerazioni non possono essere determinanti nella fattispecie, in quanto, da un lato, un ricorso per carenza proposto contro il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idoneo a rimettere in discussione gli effetti giuridici autonomi delle note controverse e, dall’altro, i termini necessari per permettere l’esame di un siffatto ricorso e poi, eventualmente, di un ricorso di annullamento sarebbero eccessivi in un contesto in cui tali note determinano immediatamente una riduzione dell’importo delle pensioni versate a delle persone fisiche. 57 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che la natura provvisoria delle note controverse permetteva di considerare che queste ultime non costituivano atti arrecanti pregiudizio e, pertanto, che esse non potevano costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento sulla base dell’articolo 263 TFUE. 58 Occorre, di conseguenza, accogliere il primo motivo di impugnazione e annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle note controverse. 59 Ne consegue altresì che l’ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha respinto il capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza, in quanto il rigetto di tale capo delle conclusioni è fondato esclusivamente sull’irricevibilità del capo delle conclusioni formulate dai ricorrenti inteso all’annullamento delle note controverse. 60 Alla luce di tali circostanze, non è necessario esaminare il secondo e il terzo motivo di impugnazione, in quanto questi non sono, in ogni caso, idonei a determinare un più ampio annullamento dell’ordinanza impugnata. Sui ricorsi dinanzi al Tribunale 61 A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 62 In primo luogo, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha unicamente sostenuto, mediante le sue eccezioni di irricevibilità sollevate dinanzi al Tribunale, che i ricorsi di annullamento proposti dai ricorrenti erano irricevibili in quanto le note controverse costituivano atti preparatori, occorre, per le ragioni indicate ai punti da 41 a 57 della presente sentenza, respingere tali eccezioni di irricevibilità. 63 In secondo luogo, dato che le valutazioni del Tribunale hanno riguardato esclusivamente la ricevibilità dei ricorsi e che detto giudice ha respinto questi ultimi in quanto manifestamente irricevibili senza avviare la fase orale del procedimento, la Corte non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sui ricorsi summenzionati. 64 Di conseguenza, occorre rinviare le cause dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulle conclusioni formulate dai ricorrenti intese all’annullamento delle note controverse e delle decisioni contenute nelle comunicazioni contemplate al punto 8 della presente sentenza. Sulle spese 65 Dato che le cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T ‑ 395/19, T ‑ 396/19, T ‑ 405/19, T ‑ 408/19, T ‑ 419/19, T ‑ 423/19, T ‑ 424/19, T ‑ 428/19, T ‑ 433/19, T ‑ 437/19, T ‑ 443/19, T ‑ 455/19, da T ‑ 458/19 a T ‑ 462/19, T ‑ 464/19, T ‑ 469/19 e T ‑ 477/19, non pubblicata, EU:T:2020:302), è annullata nella parte in cui ha respinto le conclusioni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. intese all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) e delle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo contenute nelle comunicazioni datate 20 giugno (causa T ‑ 396/19), 8 luglio (cause T ‑ 405/19, T ‑ 408/19, T ‑ 443/19 e T ‑ 464/19), 15 luglio (cause T ‑ 419/19, T ‑ 433/19, T ‑ 455/19, da T ‑ 458/19 a T ‑ 462/19, T ‑ 469/19 e T ‑ 477/19) e 23 luglio 2019 (cause T ‑ 395/19, T ‑ 423/19, T ‑ 424/19 e T ‑ 428/19). 2) Le eccezioni di irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono respinte. 3) Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulle conclusioni presentate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. intese all’annullamento delle note e delle decisioni suddette. 4) La decisione sulle spese è riservata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021. Il cancelliere Il presidente della Prima Sezione A. [OSCURATO:PERSONA] J.-C. [OSCURATO:PERSONA] * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 14/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris