CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 26062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *CONTRATTI E [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27990/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] piazza Municipio, 1, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.C. n. 91/2022 e determinazione Area I n. 212/2022, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA], 441/A presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] via IV Novembre, 6, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Casagiove via Bologna, 11, con domicilio digitale Numero registro generale 27990/2022 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 26062/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di CASERTA n. 1837/2022 depositata il 26/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'utenza idrica, ha adito il Giudice di Pace di Caserta proponendo opposizione avverso la fattura n. 7401, emessa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel mese di ottobre 2020, per un importo di € 292,00, relativa ai consumi idrici dal 31.12.2015 al 07.06.2017. Nella resistenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza n. 1837/2022 depositata il 26 settembre 2022, ha accolto la domanda del Pellegrino, annullando la fattura n. 7401 del 25.09.2020 per intervenuta prescrizione. Avverso tale sentenza il Comune propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Considerato che: Il ricorso è inammissibile. Numero registro generale 27990/2022 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 26062/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione si giustifica oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del Numero registro generale 27990/2022 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 26062/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. . Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è evincibile dagli atti di causa), l’inammissibilità discenderebbe dal trattarsi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ. appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/7/2017, n. 18658). Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Numero registro generale 27990/2022 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 26062/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 21/3/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27990/2022 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 26062/2025 Data pubblicazione 24/09/2025