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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31624/2026

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APOLI il 01/07/1994 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto (v. pag. 3 dove viene compiutamente giustificato il diniego sia delle attenuanti generiche che dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APOLI il 01/07/1994 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto (v. pag. 3 dove viene compiutamente giustificato il diniego sia delle attenuanti generiche che dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MStindraecc ione Massimo P rrotti DEP o s c,„ :,,cE2L1.- .31A S 2 0 Aie 2026 t L' ASSISTENT U ITIARIO Dott.ssa K el te
Sentenza Cassazione n. 31624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris