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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11641/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Reichast [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso lasentenza in preambolo;rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, chedispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti,nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando diconcordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altrieventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuovadeterminazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»;ricordato che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deveritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimitànel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi nonrinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per talunadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tral'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altreSez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.2010, Camassa, Rv. 245919);rilevato che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione diresponsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsiinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si sianotrasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;considerato che, nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generaleterritoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivoconcernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia,differente motivo di censura da parte dell'imputato;ribadito, a quest'ultimo proposito, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere larichiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulleresidue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, lacognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11641/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3298/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37416/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Reichast [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso lasentenza in preambolo;rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, chedispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti,nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando diconcordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altrieventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuovadeterminazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»;ricordato che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deveritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimitànel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi nonrinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per talunadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tral'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altreSez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.2010, Camassa, Rv. 245919);rilevato che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione diresponsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsiinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si sianotrasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;considerato che, nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generaleterritoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivoconcernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia,differente motivo di censura da parte dell'imputato;ribadito, a quest'ultimo proposito, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere larichiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulleresidue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, lacognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Reichast [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso lasentenza in preambolo;rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, chedispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti,nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando diconcordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altrieventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuovadeterminazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»;ricordato che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deveritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimitànel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi nonrinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per talunadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tral'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altreSez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.2010, Camassa, Rv. 245919);rilevato che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione diresponsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsiinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si sianotrasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;considerato che, nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generaleterritoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivoconcernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia,differente motivo di censura da parte dell'imputato;ribadito, a quest'ultimo proposito, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere larichiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulleresidue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, lacognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11641/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3298/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37416/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Reichast [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso lasentenza in preambolo;rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, chedispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti,nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando diconcordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altrieventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuovadeterminazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligataper la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»;ricordato che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deveritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimitànel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi nonrinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per talunadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tral'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altreSez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.2010, Camassa, Rv. 245919);rilevato che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale cheimpedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione diresponsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsiinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si sianotrasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;considerato che, nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generaleterritoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivoconcernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia,differente motivo di censura da parte dell'imputato;ribadito, a quest'ultimo proposito, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere larichiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulleresidue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, lacognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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