CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 15/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato il rigetto del ricorso ; udite le conclusioni dell'avv. F. Villardita, e dell'avv. A. Presti, difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2024 il Tribunale della Libertà di Messina, pronunciandosi in relazione alla istanza di riesame avanzata dall'odierna ricorrente avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 1-4 giugno 2024 (con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, con contestazione dall'ottobre 2022 all'aprile 2023, capo 31, e al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., capo 33, contestato il 22 ottobre 2021 e il 13 marzo 2023), ha rigettato l'istanza e confermato l'ordinanza impugnata. 2. A mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo denuncia, ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., illogicità della motivazione in relazione all'errata interpretazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione; ex art. 606 comma 1, lett b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 27 Cost.; ex art. 606 comma 1, lett b) e) cod.proc.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], con violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen.; ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., travisamento del fatto e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'unica intercettazione ambientale in atti. Il quadro indiziario esistente non è idoneo a configurare la predicata appartenenza alla associazione. [OSCURATO:PERSONA] è artatamente accostata ai predicati partecipi per il sol fatto di essere la moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la assoluta carenza di concrete risultanze investigative a suo carico per non essere stata la stessa mai intercettata, mai controllata, o osservata, in contatto con indagati diversi dal marito. Pur volendo aderire all'ipotesi di piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'attività illecita posta in essere dal marito, il Tribunale ha del tutto omesso di individuare elementi atti a provare l'effettiva commissione del reato ascrittole, con ciò violando il disposto dell'art. 27 Cost. . A suo carico ci sono le sole propalazioni dei collaboratori di giustizia e due conversazioni intercettate (a fronte di ben 53 complessive evidenze intercettive). Quanto alle prime, e alle affermazioni di Corritore in particolare, che è l'unico a farne menzione, le stesse non sono state vagliate secondo i canoni ermeneutici che la legge dispone (a mente dell'art 192, comma 3, cod.proc.pen. in quanto richiamato dall'art. 273, comma 1 bis, cod proc pen.): non in ragione della circostanza per cui Corritore ne parla solo nell'ultimo degli interrogatori resi, il 5 gennaio 2023, e solo su sollecitazione della memoria mercé la sottoposizione di fotogrammi con effigi da riconoscere, con una genesi della dichiarazione che ne inficia la spontaneità, e non consente di apprezzarne costanza, linearità e coerenza; non in considerazione degli attriti che avevano portato il Corritore ad allontanarsi dalla famiglia Iannello per via della scarsa considerazione che i due fratelli Salvatore e Maurizio gli aveva riservato, sì da rendere non condivisibile l'attestazione di assenza di sentimenti di astio e rancore a sostegno della attestata genuinità del narrato. Nessuna indagine effettiva è stata svolta, quanto alla ricorrente, per verificare l'esistenza di uno specifico accordo criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, l'affectio societatis, la consapevolezza dell'esistenza di una cassa comune con suddivisione di proventi frutto delle molteplici attività illecite dell'associazione. Purtuttavia sulla scorta delle sole propalazioni di Corritore che ha attestato essere la ricorrente a conoscenza di tutti gli affari illeciti del marito, portavoce di tutte le informazioni che gli accoliti intendevano far pervenire al coniuge, custode, per conto del gruppo, dei profitti dell'illecito commercio di stupefacenti gestito dalla famiglia, e, dunque, le ha attribuito un ruolo di pregevole caratura all'interno dell'associazione, è stata ritenuta raggiunta dai gravi indizi di colpevolezza di partecipazione al sodalizio, neppure considerando che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la concessionaria di auto -asseritamente base logistica dell'associazione- fosse giustificata dai rapporti lavorativi intercorrenti con la società e limitata ad orari diurni a conferma della prospettazione difensiva, con interpretazione dunque palesemente illogica. Quanto alle seconde, in virtù della conversazione -prog. 38 del 15 novembre 2022 di cui a pagina 9 dell'ordinanza impugnata- tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un episodio di cessione di somme contanti per un totale di 3.500 euro avvenuto all'interno della concessionaria di auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha travisato il fatto e illogicamente e contraddittoriamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] stesse riscuotendo somme di denaro di provenienza illecita, in difetto di qualsiasi prova al riguardo ed atteso che né Chillemi -pure indagata per partecipazione, vanta pretese al proposito, né [OSCURATO:PERSONA] pensa di riconoscere alla cognata alcunché; la conversazione riportata a pagina 10 dell'ordinanza, valutata elemento "di straordinaria conferma" della prospettazione accusatoria, attiene alla circostanza della ricezione della somma di 6.500 euro in contanti da parte di [OSCURATO:PERSONA] - pure egli indagato-, ma non è indicativa di alcuna ipotesi di reato tipicamente concepita dal legislatore. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità. I fatti risalgono a due anni orsono, l'ordinanza cautelare è stata emessa a importante distanza temporale dalla loro commissione. Non sussistono elementi che comprovino l'attualità delle esigenze cautelari. Palese è la violazione di legge al riguardo ove si consideri che il Tribunale della Libertà, peraltro con motivazione apparente, ha affermato l'esistenza di eccezionali esigenze di cautela a sostegno del rigetto dell'istanza di modifica della misura originariamente applicata con altra meno afflittiva come quella degli arresti domiciliari, deducendo che in tal caso la ricorrente persisterebbe nell'illecito, non considerando che tutti i coindagati sono ristretti in carcere, e che la stessa, ritenuta cassiera del sodalizio, avrebbe commesso il reato per mezzo della sua posizione di amministratrice presso la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA], posizione da cui si è dimessa già nel febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, stante il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), ed è corretto in diritto. Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato. 1. Giova una preliminare ricostruzione delle vicende procedimentali. Con ordinanza del 1-4 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato -tra gli altri- a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale massima in relazione in relazione al reato di partecipazione alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, dall'ottobre 2022 all'aprile 2023, capo 31, e al reato fine di cui al capo 33, di cui all'art. 512-bis cod.pen., contestato il 22 ottobre 2021 e il 13 marzo 2023. Il Tribunale della Libertà, in sede di decisione sulla istanza di riesame, rigettata -con la quale innanzi tutto si censurava il giudizio di gravità indiziaria formulato dal primo decidente tanto con riferimento alla partecipazione dell'indagata al reato associativo, quanto avuto riguardo al suo concorso nel delitto di interposizione fittizia di cui al capo 33 dell'incolpazione provvisoria; quindi, sotto il profilo delle esigenze di cautela, l'adeguatezza della misura inframuraria, non ravvisando eccezionali esigenze di cautela a sostegno della stessa, e si invocava il dissequestro dei beni nella disponibilità dell'assistita sottoposti a vincolo trattandosi di acquisti ampiamente giustificati-, ha dedotto che le incolpazioni elevate alla odierna ricorrente si innestano in una più ampia attività illecita, oggetto di una indagine condotta dal nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, della [OSCURATO:PERSONA] 'Sicilia, che ha disvelato l'esistenza di un agguerrito sodalizio dedito al narcotraffico, radicato sulla fascia tirrenica della provincia messinese e facente capo ai membri della famiglia Iannello. Un altro filone di indagine, che ha riguardato la diffusa disponibilità, in capo ai detenuti reclusi all'interno della casa Circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, di cellulari per comunicare con l'esterno e di stupefacenti da smerciare all'interno, aveva visto confluire il relativo procedimento nel primo, per riunione; anche in tale contesto erano emerse responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quella [OSCURATO:PERSONA] recluso. Le indagini tutte si sono giovate del prezioso contributo conoscitivo offerto dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, da ultimo, [OSCURATO:PERSONA], già affiliato al gruppo Iannello. È proprio Corritore -la cui attendibilità è stata positivamente testata ed affermata così come per gli altri collaboranti (cfr. l'ordinanza del Tribunale della Libertà), e mai posta in dubbio dalla difesa della ricorrente - a lumeggiare la figura ed il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag 6 dell'ordinanza impugnata e nota 6 della stessa pagina) quale soggetto pienamente inserito nella compagine associativa familiare di cui si è detto, fornendo precisi dettagli sul ruolo che costei aveva assunto all'interno del sodalizio: «Il predetto, infatti, nel riferire che ella era a conoscenza di tutti gli affari illeciti del marito [OSCURATO:PERSONA], ha aggiunto che ella non solo si rendeva portavoce di tutte le informazioni che gli altri accoliti intendevano far pervenire al coniuge ma, pure, si occupava di custodire, per conto del gruppo, i profitti dell'illecito commercio di stupefacenti gestito dalla famiglia». Affermazione supportata dalle risultanze intercettive circa il coinvolgimento nell'organigramma del gruppo anche della moglie dell'altro Iannello, [OSCURATO:PERSONA] (si vedrà poi il contenuto significativo della conversazione intercettate tra le due cognate). Il Tribunale della Libertà ha positivamente vagliato le chiamate in correità formulate dai collaboratori ritenendole autonome, per le modalità dirette con le quali le informazioni svelate sono state apprese dai propalanti; scevre da possibili condizionamenti e soprattutto spontanee e genuine, non essendo emerso alcun indice che permetta di inficiare la credibilità intrinseca di costoro; costanti, lineari e coerenti, in assenza di distonie, contraddizioni o illogicità; convergenti sul tema dell'accusa principale, ovvero sulla sussistenza nel panorama barcellonese di un gruppo a composizione essenzialmente familiare, costituito nel suo nucleo essenziale da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Salvatore, Maurizio e Giuseppe, che aveva assunto nel tempo una capacità criminale e una spiccata operatività per la professionalità con la quale gestiva i propri affari, tanto da porsi quale autorevole interlocutore di fornitori calabresi e catanesi di grosso calibro.Ha preso in considerazione, quanto a Corritore, la pregressa, temporalmente significativa, militanza all'interno del sodalizio Iannello, deducendone ragione della più aggiornata e specifica conoscenza delle dinamiche associative e della presenza dei singoli associati rispetto agli altri dichiaranti. Ha preso posizione circa il fatto che nel solo verbale del 5 gennaio 2023 Corritore abbia iscritto tra le fila dell'associazione l'odierna ricorrente, considerando la circostanza tale da non escludere la credibilità dell'accusa e rilevando che «solo nella suddetta occasione gli inquirenti gli hanno mostrato l'album fotografico in cui ha riconosciuto l'effige dell'odierna ricorrente, sicché la fotografia ha ben potuto sollecitare la sua memoria e sbloccare conoscenze che fino a quel momento erano rimaste in ombra nel suo ricordo». Ha, quindi, rilevato che le evidenze intercettive analiticamente richiamate (per la cui compiuta lettura, in quanto non direttamente incidenti sulla posizione della ricorrente, si rinvia in questa sede alla ordinanza impugnata) permettono di riscontrare appieno il narrato del Corritore sull'esistenza del gruppo composto dalla famiglia Iannello, cui il propalante era originariamente intraneo, che le risultanze dei servizi di osservazione e videoripresa disposti presso l'autosalone di [OSCURATO:PERSONA] chiariscono oltre modo le dinamiche criminali del gruppo e -insieme con la posizione di assoluta egemonia dei fratelli Salvatore e Maurizio, con l'altro fratello Giuseppe in ruolo subalterno- l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, a prescindere ed in aggiunta rispetto alla piena consapevolezza della gestione dell'illecito commercio da parte del marito, in quanto apportatrice di un contributo essenziale alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, riscuotendo in assenza del congiunto i proventi dell'attività di spaccio. Ha enucleato dunque le fonti indiziarie a carico dell'odierna ricorrente: le già dedotte propalazioni di Corritore; la conversazione n. 18 del 15 novembre 2022 tra la cognata, e associata, Chillemi, e il di lei marito e associato [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione, intercettata in diretta, del 21 dicembre 2022, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che 'in diretta' certifica la consegna della somma di 6.500 euro da parte dell'associato alla donna; la conversazione progr. 2287 del 15 febbraio 2023, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], in occasione del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso i locali della società [OSCURATO:SOCIETA]. dimostra «di avere perfetta contezza del ruolo meramente formale che aveva assunto nella ditta che, di fatto, era gestita dal di lei marito, tant'è che si adoperava per elidere le conseguenze della perquisizione subita e procedeva all'occultamento di un timbro che avrebbe permesso agli inquirenti di cogliere i collegamenti tra le società che erano tutte riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA], sebbene formalmente intestate a persone a lui vicine»;varie altre conversazioni, tra la ricorrente e il marito, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, dal cui contenuto si «comprende chiaramente il supporto che la stessa ha assicurato al di lei marito nelle operazioni con le quali si era spogliato, invero solo apparentemente, della società [OSCURATO:SOCIETA], intestandola dapprima alla stessa e poi a [OSCURATO:PERSONA]», circostanza riscontrata dal subentro della donna come socio unico ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 28 ottobre 2021 al 12 marzo 2023, onde impedire l'aggressione del patrimonio del coniuge in forza di eventuali paventate azioni giudiziarie e, in particolare, il dialogo del 5 gennaio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui espressamente il primo palesa tale propria motivazione al sodale (peraltro dal Tribunale concretamente correlata all'arresto del fratello [OSCURATO:PERSONA] del precedente 5 giugno 2021, in flagranza di reato di detenzione di oltre un chilo di cocaina; dalla misura della custodia cautelare applicata al medesimo fratello e al padre Filippo nel febbraio 2022; alle preoccupazioni espressamente palesate così da [OSCURATO:PERSONA] come dalla moglie -odierna ricorrente- circa la possibilità di essere destinatari di misure di prevenzione a seguito delle dichiarazioni del Corritore, di cui avevano avuto notizia; alle telefonate del 9 e del 12 gennaio 2023, intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito delle direttive di condotta dal primo impartite al secondo, per perpetuare la gestione -illecita- della società nell'apparenza di una nuova gestione, al cospetto di evidenze anche documentali che attestano come il vero titolare degli interessi relativi permanesse [OSCURATO:PERSONA]) del che Biondo risultava perfettamente consapevole -cfr. pag 14 dell'ordinanza impugnata- al pari di [OSCURATO:PERSONA]. Affermazione, quest'ultima, dal Tribunale della Libertà motivata anche con riferimento alla condotta da ultimo descritta e integrante gli estremi del contestato reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., laddove precisa che la donna non solo coadiuvava il compagno in tutte le sua attività illecite, ma, anche, era a conoscenza di tutte le dinamiche del sodalizio finalizzate al traffico degli stupefacenti, e, quindi, anche delle vicende che riguardavano la società, e discute di come, se pur astrattamente si sarebbe potuto dimostrare l'assenza del dolo del reato di cui all'art. 512 bis cod pen vincendo la presunzione -vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale- circa la disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati ai suoi prossimi congiunti, essendo ammessa al proposito la prova contraria, tale prova non è stata offerta dalla ricorrente a fronte, comunque, dell'inequivoco tenore dei dialoghi tutti richiamati. Così giungendo, alfine, a confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudice per le indagini preliminari riguardo al coinvolgimento nell'illecito commercio degli stupefacenti gestito dal marito, avendo assunto il compito di riscossione dei relativi proventi, il concorso nelle operazioni compiute dal coniuge per schermare il patrimonio, nella piena consapevolezza delle dinamiche del gruppo in tema di luoghi di occultamento delle armi, dei canali di fornitura degli stupefacenti, della identità dei pushers (circostanze da cui ha tratto anche l'attestazione della autonoma capacità criminale), argomenti 'validati' dalle emergenze successive alla esecuzione della misura, per via del rinvenimento nella sua disponibilità, in occasione delle operazioni di perquisizione e sequestro, di denaro per complessivi 48.685,00 euro, ritenuto ricavo dell'attività di spaccio, e di documentazione varia relativa alla attività appena dedotta (l'agenda sequestratale riporta cifre considerevoli con, a fianco, indicazione di tipologie di stupefacente, e nella parte centrale la cifra di euro 60.000 racchiusa in un cerchio «all'evidenza il rendiconto dei ricavi che il gruppo degli Iannello avrebbe potuto trarre dalla rivendita dello stupefacente che era stato sequestrato dagli operanti il 5 aprile 2023 ai due Castellano»). 2. Lamenta la difesa, col primo motivo di ricorso, inerente agli indizi di partecipazione alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90: -ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., illogicità della motivazione in relazione all'errata interpretazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla associazione; -ex art. 606 comma 1, lett b) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 27 Cost.; -ex art. 606 comma 1, lett b) e) cod.proc.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], con violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen.; ex art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen., travisamento del fatto e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'unica intercettazione ambientale in atti. 2.1. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7797'. del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 2.2. Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, la stessa lettura dei motivi del ricorso in esame palesa che ivi si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una proposta alternativa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario. Non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata, in concreto e diffusamente, in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Si rileva, sempre preliminarmente, che pur non potendosi parlare di «doppia conforme», le due ordinanze cautelari pervengono a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), sicché esse si integrano, formando un unicum, la prospettata censura va parametrata alla motivazione così complessivamente risultante. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. La motivazione così risultante in relazione al censimento ed alla interpretazione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è immune da censure, né incorre nella lamentata duplicé violazione di legge, generica risultando quella relativa all'art. 27 Cost. e destituita di fondamento quella relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 192 cod proc pen. . 2.3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso non pone in discussione l'esistenza della associazione come contestata al capo 31 (sicché può serenamente, in parte qua, farsi riferimento e integrale rinvio alla_ ordinanza impugnata, nella parte in cui ne discetta, in generale, fino a pagina 7), ma, solo, la esistenza di indizi in merito alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stessa. 2.3.1. Si osserva, innanzi tutto e in astratto, quanto alle fonti indiziarie costituite dalla dichiarazioni dei collaboratori, che le stesse possono anche riscontrarsi reciprocamente (come ritenuto nel caso di specie) a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi, e che il Tribunale della Libertà ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte di legittimità in quanto la valutazione di credibilità della parola di tutti i collaboratori, e del Corritore in particolare, è stata svolta con il dovuto rigore sia in termini di attendibilità dello stesso che di individuazione e discussione dei necessari riscontri individualizzanti come sopra riassunti. Il Tribunale della Libertà ha positivamente vagliato le chiamate in correità tutte come formulate dai collaboratori ritenendole autonome, per le modalità dirette con le quali le informazioni svelate sono state apprese dai propalanti; scevre da possibili condizionamenti e soprattutto spontanee e genuine, non essendo emerso alcun indice che permetta di inficiare la credibilità intrinseca di costoro; costanti, lineari e coerenti, in assenza di distonie, contraddizioni o illogicità; convergenti sul tema dell'accusa principale, ovvero sulla sussistenza nel panorama barcellonese di un gruppo a composizione essenzialmente familiare, costituito nel suo nucleo essenziale da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli Salvatore, Maurizio e Giuseppe, che aveva assunto nel tempo una capacità criminale e una spiccata operatività per la professionalità con la quale gestiva i propri affari, tanto da porsi quale autorevole interlocutore di fornitori calabresi e catanesi di grosso calibro. Ha preso in considerazione, quanto a Corritore, la pregressa, temporalmente significativa, militanza all'interno del sodalizio Iannello, deducendone ragione della più aggiornata e specifica conoscenza delle dinamiche associative e della presenza dei singoli associati rispetto agli altri dichiaranti. Ha preso posizione circa il fatto che nel solo verbale del 5 gennaio 2023 Corritore abbia iscritto tra le fila » dell'associazione l'odierna ricorrente, considerando la circostanza tale da non escludere la credibilità dell'accusa e rilevando che «solo nella suddetta occasione gli inquirenti gli hanno mostrato l'album fotografico in cui ha riconosciuto l'effige dell'odierna ricorrente, sicché la fotografia ha ben potuto sollecitare la sua memoria e sbloccare conoscenze che fino a quel momento erano rimaste in ombra nel suo ricordo». Ha, quindi, rilevato che le evidenze intercettive analiticamente richiamate e gli altri elementi indiziari pure indicati puntualmente permettono di riscontrare appieno il narrato del Corritore, sicché assolutamente non può predicarsi violazione alcuna del disposto dell'art. 192 cod.proc.pen. . 2.3.2. Si osserva, in ogni caso, che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 2.4. Si rileva, inoltre, che anche l'asserito travisamento del fatto, oltre che genericamente dedotto, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). E che, comunque, quanto dedotto in ricorso non corrisponde alla realtà della piattaforma indiziaria perché, lungi dall'essere al cospetto di due sole conversazioni relative alla persona della ricorrente, come dedotto dalla difesa, il Tribunale ha individuato e censito una pletora di conversazioni in aggiunta alle due in cui [OSCURATO:PERSONA] è direttamente intercettata, delle quali la stessa è 'protagonista' per essere oggetto delle interlocuzioni tra diversi sodali -marito ed associati, tra cui Biondo, [OSCURATO:PERSONA], Chillemi- i quali ne attestano la fattiva collaborazione e la consapevolezza del proprio fondamentale apporto sia quale depositaria dei proventi dello spaccio, sia quale formale intestataria della attività commerciale direttamente riconducibile al marito in vece del quale figurava all'esterno per l'evidente finalità di evitarne l'aggredibilità da parte degli organi della prevenzione, sicchè fondante rilevanza assume la ricezione da parte della donna dei denari consegnatile da [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Si rileva, ancora, andando nel merito delle contestazioni, che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02). Non è necessario che l'accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764) o l'esistenza di una c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione; nè è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo, la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150). Quanto al secondo aspetto (quello organizzativo), per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari. Rv. 275583 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). Questa Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l'elemento organizzativo costituisce l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). Quanto al terzo aspetto (Vaffectio societatis), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 de108/10/2013, Bashli, Rv. 256969 - 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 - 01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annarante, Rv. 278440-02). E, in tema di gestione di una piazza di spaccio, Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01, ha chiarito in particolare che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una «fase temporalmente limitata». Sul versante probatorio, questa Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610) che «la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive». Inoltre, anche l'utilizzo di un comune linguaggio convenzionale o criptico da parte dei vari imputati può costituire indice di appartenenza al sodalizio . Quanto, invece, alla partecipazione alla associazione, si è al cospetto di un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice.(La Corte ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). In termini Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 ; laddove la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale di per sé idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (così Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022) Rv. 282838 - 01). Fermo restando che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato ( cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01). 2.5.1. Tanto rilevato in astratto, si osserva che la partecipazione della ricorrente' è, dal Tribunale, affermata sulla base di una lettura sinergica e complessiva del compendio investigativo disponibile come sopra rappresentato al § 1 della motivazione in diritto e che qui si richiama, da integrarsi, per quanto pure già sopra argomentato in termini generali, con tutto ciò che risulta dalla ordinanza genetica, sicché la intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è stata correttamente affermata in forza delle propalazioni del Corritore riscontrate dalle conversazioni tutte sopra citate: quella che direttamente certifica la ricezione di denaro da parte del coindagato Castellano e l'altra in cui la cognata Chillemi dà atto di analoga condotta della ricorrente di ricezione di euro 3.500,00 da parte di tale Santi (pag 217-218 dell'ordinanza genetica); ma anche altre (cfr. pag 221 dell'ordinanza genetica), quali quella consacrante il colloquio tra Chillemi e [OSCURATO:PERSONA], da cui si apprende che la dazione di denaro nei loro confronti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva regalia tra parenti, ma era l'effetto di un obbligo connesso allo svolgimento da parte dei due fratelli della comune attività illecita; o l'altra in cui, in occasione del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso i locali della società [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente dimostra «di avere perfetta contezza del ruolo meramente formale che aveva assunto nella ditta, di fatto, gestita da lei e dal di lei marito, tant'è che si adoperava per elidere le conseguenze della perquisizione subita e procedeva all'occultamento di un timbro che avrebbe permesso agli inquirenti di cogliere i collegamenti tra le società che erano tutte riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA], sebbene formalmente intestate a persone a lui vicine»; quelle, ulteriori, dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, dal cui contenuto si «comprende chiaramente il supporto che la stessa ha assicurato al marito nelle operazioni con le quali si era spogliato, invero solo apparentemente, della società [OSCURATO:SOCIETA], intestandola dapprima alla moglie e poi a [OSCURATO:PERSONA]», riscontrate dal censito subentro della donna come socio unico ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], nel periodo dal 28 ottobre 2021 al 12 marzo 2023 (onde impedire l'aggressione del patrimonio del coniuge in forza di eventuali paventate azioni giudiziarie); in particolare, il dialogo del 5 gennaio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui espressamente il primo palesa tale situazione al sodale (peraltro dal Tribunale concretamente correlata all'arresto del precedente 5 giugno 2021 in flagranza di reato di detenzione di oltre un chilo di cocaina del fratello [OSCURATO:PERSONA]; alla misura della custodia cautelare applicata al medesimo fratello e al padre Filippo nel febbraio 2022; alle preoccupazioni espressamente palesate così da [OSCURATO:PERSONA] come dalla moglie -odierna ricorrente- circa la possibilità di essere destinatari di misure di prevenzione a seguito delle dichiarazioni del Corritore, di cui avevano avuto notizia; alle telefonate del 9 e del 12 gennaio 2023 intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito delle direttive di condotta dal primo impartite al secondo, per perpetuare la gestione -illecita- della società nell'apparenza di una nuova gestione al cospetto di evidenze anche documentali che attestano come il vero titolare degli interessi relativi permanesse [OSCURATO:PERSONA]), del che Biondo risultava perfettamente consapevole -cfr. pag 14 dell'ordinanza impugnata- al pari di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente. Affermazione, quest'ultima, dal Tribunale della Libertà motivata anche con riferimento alla condotta da ultimo descritta e integrante gli estremi del contestato reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., laddove precisa che la donna non solo coadiuvava il compagno in tutte le sua attività illecite, ma, anche, era a conoscenza di tutte le dinamiche del sodalizio finalizzate al traffico degli stupefacenti, e, quindi, anche delle vicende che riguardavano la società, e discute di come, se pur astrattamente si possa dimostrare l'assenza del dolo del reato di cui all'art. 512 bis cod pen vincendo la presunzione -vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale- circa la disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati ai suoi prossimi congiunti, essendo ammessa al proposito la prova contraria, tale prova non è stata offerta dalla ricorrente a fronte, comunque, dell'inequivoco tenore dei dialoghi tutti richiamati. Così giungendo, alfine, a confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato dal giudice per le indagini preliminari riguardo al coinvolgimento nell'illecito commercio degli stupefacenti gestito dal marito, avendo assunto il compito di riscossione dei relativi proventi, in forza del concorso nelle operazioni compiute dal coniuge per schermare il patrimonio nella piena consapevolezza delle dinamiche del gruppo in tema di luoghi di occultamento delle armi, dei canali di fornitura degli stupefacenti, della identità dei pushers (circostanze da cui ha tratto anche l'attestazione della autonoma capacità criminale), argomenti tvalidati' dalle emergenze successive alla esecuzione della misura, per via del rinvenimento nella disponibilità della ricorrente, in occasione delle operazioni di perquisizione e sequestro, di denaro per complessivi 48.685,00 euro, ritenuto ricavo dell'attività di spaccio, e di documentazione varia relativa alla attività appena dedotta (l'agenda sequestratale riporta cifre considerevoli con a fianco indicazione di tipologie di stupefacente e nella parte centrale la cifra di euro 60.000 racchiusa in un cerchio «all'evidenza il rendiconto dei ricavi che il gruppo degli Iannello avrebbe potuto trarre dalla rivendita dello stupefacente che era stato sequestrato dagli operanti il 5 aprile 2023 ai due Castellano»).Ad esplicitazione integrazione di quanto fin qui argomentato si rinvia allo spaccato motivazionale dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari dalle pagine da 216 a 222. Incoerente rispetto alla motivazione resa dai giudici di merito risulta, dunque, la censura mossa in termini di illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto oggetto di esame. A fronte di tanto invece, e a sostegno della affermata intraneità della ricorrente alla associazione contestata vale l'accertamento dei dedotti facta concludentia, quali i contatti continui tra la ricorrente e i sodali, che ampiamente superano e contraddicono la censurata equazione tra rapporto di coniugio e appartenenza al sodalizio, interloquendo la ricorrente con cognizione di causa e 'competenza' criminale non solo col compagno, ma anche direttamente con altri associati, operando in una logica di gruppo. Quanto basta, attese le connotazioni concrete della indagata condotta, per affermarne la partecipazione alla associazione, oltre che la responsabilità in relazione all'altro reato contestatole (comunque particolarmente rilevante per la sussistenza del sodalizio), come affermato da questa Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 Ud. (dep. 23/08/2019 ) Rv. 276701 - 06 «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale.» Circostanza a fronte della quale il rapporto di coniugio, perde di rilevanza, risultando la sua presenza e condotta, peraltro non di poco momento per tutto quanto fin qui dedotto, consapevolmente funzionale all'esistenza dell'associazione in quel determinato momento storico. Si rammenta che in termini di configurabilità e sussistenza dell'associazione questa Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268184 - 01 ha già condivisibilmente ritenuto che « [...] l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990)». 2.6. Il motivo, dunque, infondato, deve essere rigettato.3. Del pari infondato è il secondo motivo con cui la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità, e in ordine alla loro concretezza ed attualità. I fatti risalgono a due anni orsono, l'ordinanza cautelare è stata emessa a rilevante distanza temporale dalla loro commissione, nel giugno 2024. Palese è la violazione di legge al riguardo, così come relativamente alla affermata esistenza di eccezionali esigenze di cautela a sostegno del rigetto dell'istanza di modifica della misura originariamente applicata con altra meno afflittiva come quella degli arresti domiciliari, risolta col solo dedurre che in tal caso la ricorrente persisterebbe nell'illecito, senza considerare che tutti i coindagati sono ristretti in carcere, e che la stessa, ritenuta cassiera del sodalizio, avrebbe commesso il reato per mezzo della sua posizione di amministratrice presso la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA], posizione da cui si è dimessa già nel febbraio 2023. 3.1. Si osserva, in via preliminare, che il Tribunale della Libertà, dopo aver discusso e ritenuto -come sopra- i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente, ne ha indagato, anche, la situazione squisitamente cautelare giungendo ad affermare il medesimo giudizio di particolare pericolosità già formulato dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica. Ivi (cfr. pag 298 e segg) si legge, in generale, che quanto alla prognosi di pericolosità degli indagati di cui è predicata l'appartenenza alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, gli elementi di fatto esposti sono dimostrativi della non comune professionalità degli associati, dell'elevato grado di inserimento all'interno dei circuiti criminali dediti al traffico di stupefacente -come dimostrato dalla costante disponibilità anche tramite canali stranieri di sostanze di diverse tipologie, nonostante i sequestri e lo stato detentivo di taluni sodali, dalla ramificata ed estesa platea di clienti che al gruppo facevano riferimento per il proprio approvvigionamento- indicativi della ragionevole previsione della continuatività del medesimo apporto ai fini della vita del sodalizio. Si legge, in particolare per ciò che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e del marito Iannello, di spregiudicatezza e professionalità a dispetto dello stato di incensuratezza; sintomi di pericolosità attualizzati da aggiornamenti investigativi, l'ultimo del 1 settembre 2023, attestanti la perdurante reiterazione di conversazioni che avevano ad oggetto i traffici illeciti nonché la frequenza, ancora recentissima, si parla di ottobre e dicembre 2023, di spostamenti di [OSCURATO:PERSONA] con il coindagato marito verso la Spagna -ove dai commenti sul profilo social [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicamente manifestato l'intenzione di trasferire i suoi interessi economici-, nazione nella quale è emerso che si approvigionassero di stupefacenti per il tramite di Benenati, altro coindagato; sintomi conclamati per via del dato di personalità e dello svolgimento di plurime attività illecite, con la volontà di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniale. A tanto il Tribunale della Libertà, nell'esercizio del suo potere di integrazione della motivazione, ha aggiunto che «il giudizio di particolare pregnanza cautelare e di adeguatezza della sola misura inframuraria a contenere il pericolo di recidiva formulato dal primo decidente risulta meritevole di condivisione» in considerazione di come il compendio investigativo abbia dimostrato che l'associazione criminale di cui [OSCURATO:PERSONA] è parte sia del tutto insensibile alle prescrizioni imposte dall'autorità, avendo addirittura il sodalizio operato nell'illecito anche all'interno della casa Circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; delle conoscenza in capo alla ricorrente delle dinamiche criminali tutte del gruppo, ivi compresi i luoghi di occultamento di armi e stupefacenti, i canali di approvvigionamento dello stupefacente, l'identità dei pushers; del ruolo di depositaria dei denari ricavo delle attività illecite del sodalizio e della 'contabilità' relativa (oltre che della concessionaria, coi fogli , 24, dimostrativi del ruolo fittizio di Biondo, anche delle vicende del traffico di stupefacenti, come comprovato dal contenuto dell'agenda sequestratale, con indicazione di qualità e prezzo dello stupefacente trattato). 3.2. Infondata, dunque, è la censura di omessa motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari, dimostrate e motivate come sopra, e perciò correttamente ritenute connotate da indubbia concretezza e gravità. Quanto alla loro attualità, pure contestata dalla difesa, ritiene il Collegio di aderire al dictum secondo cui, in tema di misure coercitive quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434 - 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01 secondo cui per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari; Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670 - 01 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo). Il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo del consolidato orientamento — che va qui ribadito — secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). I giudici del merito, come sopra argomentato, non si sono sottratti ai dovuti accertamenti e alla necessaria motivazione della decisione. Il tempo trascorso tra i fatti -contestati tra l'ottobre 2022 e l'aprile del 2023- e l'emissione del titolo custodiale -1 giugno 2024-, non è particolarmente lungo, e lo iato temporale si riduce ancor più ove si consideri l'attualizzazione delle condotte in esame a tutto il dicembre 2023 nell'innegato interesse dell'operatività del sodalizio, essendo finalizzate all'approvvigionamento dello stupefacente fuori dai confini nazionali. Non vi sono dunque elementi che possano superare la presunzione (iuris tantum) di pericolosità, a tanto deponendo l'ultrattività del sodalizio ed il perdurante inserimento della ricorrente al suo interno, in posizione tale, peraltro, che dissimula proprio quelle particolari esigenze che impongono di ritenere che la misura applicata sia l'unica idonea a scardinarla dal contesto criminoso in cui ha operato. Negata, in fatto, la rescissione dei legami cogli associati, il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato sotto il profilo della adeguatezza della misura vigente, collegata all'acclarata propensione dell'odierna ricorrente all'attività legata al narcotraffico, alla sua inserzione in contesti criminali organizzati. Il tutto a rendere altamente prevedibile che l'indagata, ove venisse sottoposta ad una meno afflittiva misura - quale quella domiciliare invocata dalla difesa in via gradata - proseguirebbe nella illecita attività. E ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisse applicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto c