CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21934/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la prima doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano doverosamente intervenuti per contenere le violente intemperanze dell'imputato, esercitando in modi non vessatori le loro competenze in materia; Ritenuto che, con riguardo alla seconda doglianza, relativa alla recidiva e al giudizio di bilanciamento con le concesse attenuanti generiche, il ricorrente non si misura con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato come il reato commesso delinei "un quadro personologico connotato da evidente proclività a commettere delitti caratterizzati dall'impiego di violenza fisica" e che, infine, il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata specifica è previsto dall' art. 99, comma 4, cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci