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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45737/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso ol Martucci .[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso !a sentenza in data 05/04/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ietta ia memoria dei Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA] 1,Con sentenza in data 5 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in seguito alia sentenza in data 14 maggio 2019 della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la sentenza in data 22 maggio 2018 della Corte di appello di Bari, iirnitatianne.nte al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza in data 23 dicembre 2013 del GUP del Tribunale di Bari e ha rideterminato la pena inflitta ali'imputato in anni uno e mesi otto di reclusione per i reati degli art. 291 - quater O.P.R. n. 43 dei 1973, 110 cod. pen., 291-bis, 291 -ter, primo e secondo comma, lett. d.P.R. n. 43 del 1973. e •

2. il ricorrente !arnenta con il primo motivo la violazione di legge perché era stata omessa l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso e mai sindacato.

Con secondo motivo deduce l'omessa motivazione perché i Giudici avevano dimenticato di statuire sul beneficio nonostante la richiesta.

Con successiva memoria il ricorrente rinuncia al ricorso, avendo ottenuto il beneficio invocato grazie aiia correzione dell'errore materiale da parte della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc pen., in seguito aia sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, . con atto proveniente dai difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza d: discussione.

Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza. nteresse derivante da causa non imputabile al ricorrente, questi non Va condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso Così deciso, I 12 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso ol Martucci .[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso !a sentenza in data 05/04/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ietta ia memoria dei Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA] 1,Con sentenza in data 5 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in seguito alia sentenza in data 14 maggio 2019 della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la sentenza in data 22 maggio 2018 della Corte di appello di Bari, iirnitatianne.nte al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza in data 23 dicembre 2013 del GUP del Tribunale di Bari e ha rideterminato la pena inflitta ali'imputato in anni uno e mesi otto di reclusione per i reati degli art. 291 - quater O.P.R. n. 43 dei 1973, 110 cod. pen., 291-bis, 291 -ter, primo e secondo comma, lett. d.P.R. n. 43 del 1973. e • 2. il ricorrente !arnenta con il primo motivo la violazione di legge perché era stata omessa l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso e mai sindacato. Con secondo motivo deduce l'omessa motivazione perché i Giudici avevano dimenticato di statuire sul beneficio nonostante la richiesta. Con successiva memoria il ricorrente rinuncia al ricorso, avendo ottenuto il beneficio invocato grazie aiia correzione dell'errore materiale da parte della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc pen., in seguito aia sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, . con atto proveniente dai difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza d: discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza. nteresse derivante da causa non imputabile al ricorrente, questi non Va condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso Così deciso, I 12 luglio
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