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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 45953/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Can, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/07/2021 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 15 giugno 2021, che aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare carceraria, applicatagli in data 14 ottobre 2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di grammi 140 di cocaina).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

Il Tribunale ha replicato le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi, se non in modo formale ed apparente, con i rilievi difensivi, non verificando, come richiedono i principi in materia, il perdurare delle esigenze cautelari e la adeguatezza e la proporzionalità della misura applicata.

Il Tribunale non ha considerato il fattore tempo (otto mesi), che è sempre un fatto nuovo che imponeva una rivalutazione delle esigenze cautelari, anche considerata la assenza di precedenti penali del ricorrente (vi è soltanto una pendenza ravvicinata ai fatti).

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il tempo trascorso in carcere si rifletteva anche sul profilo della proporzionalità della misura adottata, tenuto conto della pena irrogata (anni quattro e mesi due di reclusione).

Tale elemento non è stato valutato dal Tribunale, benché oggetto di motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorrente reitera argomenti che il Tribunale ha affrontato con motivazione congrua, manifestamente non illogica, in quanto correlata alle risultanze istruttorie esposte, nonché immune dai vizi giuridici denunciati.

Il Tribunale in particolare ha constatato l'assenza di "fatti nuovi" intervenuti rispetto al momento (tra l'altro recente) dell'applicazione della misura cautelare, ribadendo il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sulla irrilevanza - ai fini della revoca o della sostituzione della misura - del solo tempo trascorso dall'inizio della custodia cautelare (per tutte, Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 266161) o dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione (da ultimo, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999).

Pertanto, tale fattore poteva avere una positiva rilevanza ai fini dell'art. 299 cod. proc. pen. per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto.Elementi ulteriori e sopravvenuti che il ricorrente non ha allegato, neppure in questa sede, di aver presentato in sede di appello per "scardinare" il precedente giudizio cautelare.

A ciò va aggiunto, quanto in particolare feintisia,s9 alla valutazione della adeguatezza e della proporzionalità della misura, che il Tribunale ha evidenziato, con motivazione assolutamente immune da censure, l'entità della pena detentiva applicata al ricorrente per il fatto contestato con il giudizio di primo grado (anni quattro e mesi due di reclusione), nonché le gravi modalità del fatto, desunte dal quantitativo e dalla qualità dello stupefacente, e la negativa personalità del ricorrente, trattandosi di persona che traeva sostentamento dall'attività illecita.

Proprio tali elementi, consentivano di ritenere proporzionata la misura cautelare applicata e invece inidonea la misura domiciliare per evitare la ripresa dell'attività illecita (ben attuabile anche dal domicilio).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitatíva, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Can, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/07/2021 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 15 giugno 2021, che aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare carceraria, applicatagli in data 14 ottobre 2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di grammi 140 di cocaina). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Il Tribunale ha replicato le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi, se non in modo formale ed apparente, con i rilievi difensivi, non verificando, come richiedono i principi in materia, il perdurare delle esigenze cautelari e la adeguatezza e la proporzionalità della misura applicata. Il Tribunale non ha considerato il fattore tempo (otto mesi), che è sempre un fatto nuovo che imponeva una rivalutazione delle esigenze cautelari, anche considerata la assenza di precedenti penali del ricorrente (vi è soltanto una pendenza ravvicinata ai fatti). 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità. Il tempo trascorso in carcere si rifletteva anche sul profilo della proporzionalità della misura adottata, tenuto conto della pena irrogata (anni quattro e mesi due di reclusione). Tale elemento non è stato valutato dal Tribunale, benché oggetto di motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorrente reitera argomenti che il Tribunale ha affrontato con motivazione congrua, manifestamente non illogica, in quanto correlata alle risultanze istruttorie esposte, nonché immune dai vizi giuridici denunciati. Il Tribunale in particolare ha constatato l'assenza di "fatti nuovi" intervenuti rispetto al momento (tra l'altro recente) dell'applicazione della misura cautelare, ribadendo il principio, oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sulla irrilevanza - ai fini della revoca o della sostituzione della misura - del solo tempo trascorso dall'inizio della custodia cautelare (per tutte, Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 266161) o dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione (da ultimo, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999). Pertanto, tale fattore poteva avere una positiva rilevanza ai fini dell'art. 299 cod. proc. pen. per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto.Elementi ulteriori e sopravvenuti che il ricorrente non ha allegato, neppure in questa sede, di aver presentato in sede di appello per "scardinare" il precedente giudizio cautelare. A ciò va aggiunto, quanto in particolare feintisia,s9 alla valutazione della adeguatezza e della proporzionalità della misura, che il Tribunale ha evidenziato, con motivazione assolutamente immune da censure, l'entità della pena detentiva applicata al ricorrente per il fatto contestato con il giudizio di primo grado (anni quattro e mesi due di reclusione), nonché le gravi modalità del fatto, desunte dal quantitativo e dalla qualità dello stupefacente, e la negativa personalità del ricorrente, trattandosi di persona che traeva sostentamento dall'attività illecita. Proprio tali elementi, consentivano di ritenere proporzionata la misura cautelare applicata e invece inidonea la misura domiciliare per evitare la ripresa dell'attività illecita (ben attuabile anche dal domicilio). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitatíva, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/11/2021. [OSCURATO:PERSONA],
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