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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 18150/2026

Testo disponibile della fonte

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Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie ed istanze depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 17/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data04/02/2026 (erroneamente indicata nel ruolo di udienza essere '04/02/2025'), su concorderichiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata, in parzialeriforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del05/05/2025, in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con revoca dellapena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivodeducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la omessa motivazionein ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della aggravante di cuiall’art. 416-bis. 1 cod. pen., alla riduzione di pena ex art. 56 cod. pen., nonché in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamentosanzionatorio.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte di appello si sia limitata a recepirel’accordo delle parti e ad affermare la congruità della pena, senza alcuna effettivamotivazione in ordine ai punti devoluti che consenta di dar conto del percorso logico seguito.3.

Deve, in premessa, rilevarsi come non siano accoglibili le istanze di differimento diudienza, avanzate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, da un lato, lapendenza del termine per proporre impugnazione e, dall'altro, il mancato avviso in relazionealla udienza del 21/04/2026.Al riguardo, deve darsi atto che, con provvedimento del 21 aprile 2026, venivadisposta la riunione, agli atti del procedimento incardinato a seguito del deposito del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del ricorso successivamente depositato, recante data 17 aprile2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, nessun avviso di udienza era dovuto atteso che,difettando, per quanto verrà esposto, le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondaparte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quellafissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestono la motivazione del provvedimento impugnato.3.1.

Tanto premesso, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perindeducibilità delle descritte censure.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715; in tal senso, più di recente, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assolutao di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).Parimenti, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessaa seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la suafunzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 2, n.50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01; Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018,Cantarella e altro, Rv. 273920 – 01).Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, deve vieppiù rilevarsi come dallalettura della sentenza impugnata risulti che la stessa, che ha recepito l'accordo comefornulato dalle parti, contenga anche la motivazione in punto di mancato prosciolgimento exart. 129 cod. proc. pen. (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie ed istanze depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Spina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 17/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data04/02/2026 (erroneamente indicata nel ruolo di udienza essere '04/02/2025'), su concorderichiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena veniva rideterminata, in parzialeriforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del05/05/2025, in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con revoca dellapena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivodeducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la omessa motivazionein ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedell’imputato, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della aggravante di cuiall’art. 416-bis. 1 cod. pen., alla riduzione di pena ex art. 56 cod. pen., nonché in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamentosanzionatorio.In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte di appello si sia limitata a recepirel’accordo delle parti e ad affermare la congruità della pena, senza alcuna effettivamotivazione in ordine ai punti devoluti che consenta di dar conto del percorso logico seguito.3. Deve, in premessa, rilevarsi come non siano accoglibili le istanze di differimento diudienza, avanzate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, da un lato, lapendenza del termine per proporre impugnazione e, dall'altro, il mancato avviso in relazionealla udienza del 21/04/2026.Al riguardo, deve darsi atto che, con provvedimento del 21 aprile 2026, venivadisposta la riunione, agli atti del procedimento incardinato a seguito del deposito del ricorsoa firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del ricorso successivamente depositato, recante data 17 aprile2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nessun avviso di udienza era dovuto atteso che,difettando, per quanto verrà esposto, le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata senza formalità, cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondaparte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quellafissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestono la motivazione del provvedimento impugnato.3.1. Tanto premesso, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perindeducibilità delle descritte censure.Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla penaconcordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soloaccogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715; in tal senso, più di recente, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 –01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;).In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assolutao di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01).Parimenti, non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessaa seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la suafunzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 2, n.50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01; Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018,Cantarella e altro, Rv. 273920 – 01).Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, deve vieppiù rilevarsi come dallalettura della sentenza impugnata risulti che la stessa, che ha recepito l'accordo comefornulato dalle parti, contenga anche la motivazione in punto di mancato prosciolgimento exart. 129 cod. proc. pen. (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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