CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 25273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Corte di Appello di Bari avverso la sentenza del 08/11/2017 della Corte di Appello di Bari visti gli atti del procedimento a carico di: 1) Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] SAVINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni depositate in data 06 febbraio 2023 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate in data 07 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate in data 08 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 novembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha condannato Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SAVINO alla pena di mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt.110 e 642 cod. pen. 2. Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SAVINO hanno proposto appello avverso detta sentenza di condanna. 3. Con sentenza deliberata in data 24 gennaio 2022, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. 4. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria. 5. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza del reato di cui all'art. 642 cod. pen. 5.1. La Corte territoriale, a fronte di una sentenza di primo grado congruamente motivata e conforme alle risultanze processuali, avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza del reato contestato in considerazione della mancanza di riscontri dimostrativi della simulazione del sinistro oggetto di giudizio. I giudici di appello, con motivazione erronea e manifestamente illogica, avrebbero ritenuto irrilevanti le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai due imputati, omettendo di argomentare in ordine alla compatibilità tra tali contraddizioni e la semplicità della vicenda descritta dal [OSCURATO:PERSONA] e dal SAVINO nell'immediatezza dei fatti. 5.2. La Corte di merito avrebbe, inoltre, omesso di motivare in ordine alla incompatibilità tra la versione del sinistro prospettata dagli imputati e la tipologia delle lesioni subite dal SAVINO accertate dai sanitari del [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Altamura. La motivazione sarebbe carente e manifestamente illogica in ordine alle dichiarazioni rese dal medico fiduciario della compagnia assicurativa, il quale avrebbe riferito di aver già visitato il Savino in occasione di un altro sinistro denunciato nel 2009, nel corso del quale l'imputato avrebbe subito le medesime lesioni. 5.3. I giudici di appello sarebbero venuti meno all'obbligo di motivazione rafforzata, essendosi limitati ad offrire una prospettazione diversa dai fatti contestati, senza offrire una nuova e compiuta struttura argomentativa idonea a dare ragione delle difformi conclusioni cui sono pervenuti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza dedotta è manifestamente infondata. Deve esser, preliminarmente, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello ha l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez. U. n. 14426 del 2/04 2019, Pavan; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, C). 2. La decisione di riforma oggetto di ricorso ha confutato specificamente le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. La Corte territoriale ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessiva vicenda oggetto di scrutinio con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità che ha indotto i giudici di appello a pervenire a conclusioni radicalmente diverse da quelle del giudice di primo grado. 3. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione esaustiva e priva di vizi logici, che l'unica contraddizione tra le dichiarazioni con le quali gli imputati hanno descritto la dinamica del sinistro stradale non è idonea a dimostrare, in assenza di ulteriori elementi probatori, la falsità dell'incidente denunciato, riguardando un dato secondario ed, in particolare, se l'investimento sia avvenuto mentre il SAVINO scendeva o saliva sull'autovettura a fronte della piena corrispondenza in ordine ai «dati salienti» del narrato (luogo, tempo e modalità dell'investimento). Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il primo giudice, si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen.3.1. La motivazione è adeguata e coerente con le emergenze processuali, anche nella parte in cui esclude che gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria forniscano elementi logico-fattuali idone;a dimostrare la sussistenza del reato, in quanto gli stessi operanti hanno segnalato di non aver acquisito elementi utili a stabilire quanto realmente accaduto , e rimarca l'irrilevanza della posizione dell'autovettura al momento dell'arrivo della [OSCURATO:PERSONA], non potendosi escludere che il veicolo sia stato spostato successivamente all'incidente. 3.2. I giudici di appello hanno affermato, inoltre, con argomentazioni esaustive e prive di illogicità, che la circostanza riferita dal teste BASILE (coinvolgimento del SAVINO in un sinistro avvenuto sei anni prima nel corso del quale l'imputato avrebbe riportato lesioni della medesima specie) non può in alcun modo dimostrare la falsità del sinistro oggetto di giudizio in quanto i sanitari del [OSCURATO:PERSONA] di Altamura hanno accertato le natura del lesioni come «attuale e non come postumi di un pregresso incidente» (pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso). 4. La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosi integralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazione delle ragioni per cui le prove raccolte assumano una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alla decisione impugnata una forza persuasiva superiore e sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Deve esser, quindi, evidenziato che la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la valenza solo possibilistica degli indizi valorizzati dal primo giudice non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio degli imputatiicon conseguente manifesta infondatezza della doglianza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor