CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 15260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errori materiali presenti nella sentenza n. 27452/22, pronunciata sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ora [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/10/2020 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e la segnalazione di errore materiale, trattata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di correggere l'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 27452/22, emessa nella pubblica udienza del 19 maggio 2022 e depositata il 15 luglio 2022, questa Terza Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente •10 al riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 300 del 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso dello stesso Tropea; ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al pagamento delle spese processuali; ha dichiarato inammissibile per rinuncia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende; ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Con nota del 3 gennaio 2023 gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno segnalato gli errori materiali contenuti nella intestazione di tale sentenza, nella quale l'[OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], benché assistiti da altri difensori, e le conclusioni assunte dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state indicate come volte a ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia, benché l'[OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l'accoglimento del ricorso e a pag. 25 della sentenza si dia atto che il ricorrente rinunciante è [OSCURATO:PERSONA]. Nella intestazione della sentenza n. 27452 del 2022, resa in relazione ai ricorsi presentati nel procedimento n. 36423 del 2021, risulta, effettivamente, indicato l'[OSCURATO:PERSONA] come difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], benché, secondo quanto risulta dal verbale di udienza, gli stessi fossero assistiti da altri difensori (l'[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'[OSCURATO:PERSONA] per il solo [OSCURATO:PERSONA]); nella intestazione della medesima sentenza risulta inoltre che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva concluso chiedendo di dichiarare inammissibile per rinuncia il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre dal verbale di udienza risulta che aveva chiesto l'accoglimento del ricorso. La segnalazione di detti errori materiali risulta, dunque, esatta, cosicché gli stessi devono essere emendati, disponendo che nella intestazione della suddetta sentenza n. 27452 del 2022, resa in relazione ai ricorsi presentati nel procedimento n. 36423 del 2021, l'[OSCURATO:PERSONA] non sia indicato come difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precisando che gli stessi sono assistiti da altri difensori (l'[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e anche l'[OSCURATO:PERSONA] per il solo [OSCURATO:PERSONA]), e che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimento del ricorso. P.Q.M. Dispone la correzione degli errori materiali presenti nella intestazione della sentenza n. 27452 del 2022, resa in relazione ai ricorsi presentati nel procedimento n. 36423 del 2021 nei confronti della sentenza del 2/10/2020 della Corte d'appello di Catanzaro nel senso che laddove l'[OSCURATO:PERSONA] è indicato come difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia indicato che gli stessi sono assistiti dall'[OSCURATO:PERSONA] e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche dall'[OSCURATO:PERSONA], e nel senso che laddove è indicato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva concluso chiedendo di dichiarare inammissibile per rinuncia il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia indicato che aveva chiesto l'accoglimento di tale ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'annotazione di questo provvedimento in