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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:323
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2012 –

[OSCURATO:PERSONA] / TF1

(causa C-451/10 P-DEP) «Liquidazione delle spese»

1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Procedimento che si svolge dinanzi alla Corte nell’ambito di un’impugnazione – Spese indispensabili ai fini di detto procedimento [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 17)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 18)

3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione – Onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati – Determinazione degli onorari ripetibili presso la parte condannata alle spese [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 19)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 20)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Interveniente [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 26)

6. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione – Conoscenza della causa da parte degli avvocati – Avvocati che hanno rappresentato la parte ricorrente in detta causa sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte – Presa in considerazione di tale circostanza al momento della fissazione dell’importo delle spese ripetibili [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punti 27-28) Oggetto Ricorso per la liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 giugno 2011, nella causa C-451/10 P, TF1/Commissione. [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la Télévision française 1 SA (TF1) deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA è fissato in EUR 13 200.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / TF1 (causa C-451/10 P-DEP) «Liquidazione delle spese» 1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Procedimento che si svolge dinanzi alla Corte nell’ambito di un’impugnazione – Spese indispensabili ai fini di detto procedimento [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 17) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 18) 3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione – Onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati – Determinazione degli onorari ripetibili presso la parte condannata alle spese [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 19) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 20) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Interveniente [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punto 26) 6. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Aspetti da prendere in considerazione – Conoscenza della causa da parte degli avvocati – Avvocati che hanno rappresentato la parte ricorrente in detta causa sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte – Presa in considerazione di tale circostanza al momento della fissazione dell’importo delle spese ripetibili [Regolamento di procedura della Corte, art. 73, b)] (v. punti 27-28) Oggetto Ricorso per la liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 giugno 2011, nella causa C-451/10 P, TF1/Commissione. [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la Télévision française 1 SA (TF1) deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA è fissato in EUR 13 200.