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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 42643/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 maggio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 420 quater cod. proc. pen., come riformulato dal D. Igs. 150/22, in ragione della sua irreperibilità.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il quale è stato disposto decreto di rinvio a giudizio lamentando violazione di legge quanto alla declaratoria di non luogo a procedere per irreperibilità del coimputato.

3. Il ricorso è stato definito ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che il coimputato possa presentare ricorso in cassazione avverso la sentenza pronunziata ex art. 420 quater cod. proc. pen., non \. sussistendo in capo allo stesso siffatta legittimazione in ragione di una carenza di interesse ad impugnare. 1.1.La nuova pronuncia di cui all'art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato.

Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione.

Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche.

Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato.

Sul punto, è stato effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche - con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p.- la prescrizione resta sospesa.

Il destinatario della sentenza di non doversi procedere deve essere avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto.

Si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'espresso avviso della riapertura del processo.

Per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, alla successiva ripresa del procedimento, possano presentarsi problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura.

Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà.

1.2. Alla luce di quanto rappresentato, la nuova previsione legislativa che sostituisce l'istituto della sospensione del processo per gli irreperibili non può essere impugnata dal coimputato difettando evidentemente l'interesse in capo a quest'ultimo. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 420 quater cod. proc. pen., come riformulato dal D. Igs. 150/22, in ragione della sua irreperibilità. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il quale è stato disposto decreto di rinvio a giudizio lamentando violazione di legge quanto alla declaratoria di non luogo a procedere per irreperibilità del coimputato. 3. Il ricorso è stato definito ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che il coimputato possa presentare ricorso in cassazione avverso la sentenza pronunziata ex art. 420 quater cod. proc. pen., non \. sussistendo in capo allo stesso siffatta legittimazione in ragione di una carenza di interesse ad impugnare. 1.1.La nuova pronuncia di cui all'art. 420-quater definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato. Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione. Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato. Sul punto, è stato effettuato un connesso intervento sulle norme sostanziali in materia di prescrizione, per chiarire che per il tempo necessario alle ricerche - con il limite massimo del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p.- la prescrizione resta sospesa. Il destinatario della sentenza di non doversi procedere deve essere avvisato che il provvedimento sarà revocato e il processo sarà riaperto. Si è, quindi, previsto che la sentenza di non doversi procedere contenga l'espresso avviso della riapertura del processo. Per evitare il rischio che una volta rintracciato l'imputato e notificatagli la sentenza, alla successiva ripresa del procedimento, possano presentarsi problematiche analoghe a quelle che hanno impedito di procedere, si è previsto che nella sentenza sia anche già dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura. Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà. 1.2. Alla luce di quanto rappresentato, la nuova previsione legislativa che sostituisce l'istituto della sospensione del processo per gli irreperibili non può essere impugnata dal coimputato difettando evidentemente l'interesse in capo a quest'ultimo. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il consi
Decreto Cassazione n. 42643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris