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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 09024/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11437/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CESARE C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1294/2021 depositata il 27/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. si vedeva notificato avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno 2009, in ragione del mancato superamento del test di operatività di cui all'articolo 30, primo comma, della legge numero 724 del 1994.

Nella sostanza, l'Agenzia delle entrate riteneva trattarsi di società di comodo, funzionale al risparmio fiscale in ragione della consistenza del patrimonio di cui poteva disporre, in rapporto all'esiguità degli utili e della conduzione in perdita.

All'avviso di accertamento nei confronti della società agricola seguivano per trasparenza analoghi avvisi nei confronti dei soci come persone fisiche.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi l'impugnazione, cui replica la parte privata spiegando tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, le parti contribuenti hanno depositato memoria con documentazione attestante la definizione agevolata ex l. n. 130/2022.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 della legge numero 724 del 1994 e dell'articolo 2697 del codice civile.

Nella sostanza si lamenta sia stata ritenuta sussistente una causa di disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative, consistente nella natura di società agricola, nonché un erroneo riparto dei carichi probatori, affrancando la parte contribuente dalla dimostrazione della provenienza delle sue entrate e di non ricavare più del 10% del totale dalla locazione dei terreni agricoli.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, dell'articolo 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella sostanza lamentando motivazione parvente della sentenza in scrutinio.

2. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, le parti controricorrenti hanno dimostrato la regolare definizione agevolata, da parte dei contribuenti tutti, ai sensi della l. n. 130/2022, donde dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11437/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CESARE C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1294/2021 depositata il 27/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. si vedeva notificato avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l'anno 2009, in ragione del mancato superamento del test di operatività di cui all'articolo 30, primo comma, della legge numero 724 del 1994. Nella sostanza, l'Agenzia delle entrate riteneva trattarsi di società di comodo, funzionale al risparmio fiscale in ragione della consistenza del patrimonio di cui poteva disporre, in rapporto all'esiguità degli utili e della conduzione in perdita. All'avviso di accertamento nei confronti della società agricola seguivano per trasparenza analoghi avvisi nei confronti dei soci come persone fisiche. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi l'impugnazione, cui replica la parte privata spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, le parti contribuenti hanno depositato memoria con documentazione attestante la definizione agevolata ex l. n. 130/2022. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 della legge numero 724 del 1994 e dell'articolo 2697 del codice civile. Nella sostanza si lamenta sia stata ritenuta sussistente una causa di disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative, consistente nella natura di società agricola, nonché un erroneo riparto dei carichi probatori, affrancando la parte contribuente dalla dimostrazione della provenienza delle sue entrate e di non ricavare più del 10% del totale dalla locazione dei terreni agricoli. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, dell'articolo 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella sostanza lamentando motivazione parvente della sentenza in scrutinio. 2. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, le parti controricorrenti hanno dimostrato la regolare definizione agevolata, da parte dei contribuenti tutti, ai sensi della l. n. 130/2022, donde dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
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