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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 25899/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza perchè il reato è estinto per morte del reo lette le conclusioni rassegnate dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 27/5/24, alla quale ha allegato il certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Catania, nella sentenza indicata in epigrafe, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2015, ha premesso che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo A (già qualificato in primo grado ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/90), ha concordato la pena in anni 5 di reclusione, con rinuncia ai motivi di appello proposti, ad eccezione di quelli concernenti la riqualificazione dei reati scopo contestati ai capi B), E), G).

La stessa Corte, pertanto, dopo aver verificato l'intervenuta prescrizione dei reati scopo, riqualificati ai sensi del quinto comma dell'articolo 73 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 co.1 DPR 309/90, ha rideterminato la pena in ordine al capo A), in cui è stato contestato di aver promosso una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, conformemente al concordato proposto dalle parti. 2.Avverso la sentenza d'appello è stato proposto da parte dell'imputato, a mezzo dei suoi difensori, ricorso per cassazione basato sui seguenti motivi, di seguito sinteticamente enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. Pen. 2.1 E' stata eccepita la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e), in relazione agli articoli 129 cpp, 157 e 161 cp, ovvero violazione di legge per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione (omessa) di cause di proscioglimento, nella specie l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90; ed inoltre, è stato contestato il mancato rilievo della intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

In particolare la corte di merito non avrebbe adempiuto all'obbligo di motivazione, limitandosi a condividere la congruità della pena concordata ed omettendo la valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cpp.

Inoltre, lo stesso giudice avrebbe omesso di valutare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo A), oggetto di concordato tra le parti, pur avendo ravvisato la stessa causa estintiva in ordine alla posizione di un coimputato concorrente nel medesimo reato.

Il ricorrente, in proposito ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite "Fazio", n. 19415 del 27/10/2022, secondo cui l'articolo 129 cpp impone al giudice di merito l'obbligo della immediata declaratoria, anche ex officio, di determinate cause di non punibilità, nella specie la prescrizione del reato già maturata prima della decisione, anche se non eccepita o richiesta dalla parte interessata, pur in presenza di un concordato tra le parti che, di per sé, non costituisce rinuncia alla prescrizione.

3. Nelle more del procedimento, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha fatto pervenire il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 1952 , con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune ha attestato che lo stesso Scrofani è deceduto il 27/11/2023.4.

Ciò comporta l'estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza perchè il reato è estinto per morte del reo lette le conclusioni rassegnate dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 27/5/24, alla quale ha allegato il certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Catania, nella sentenza indicata in epigrafe, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 12 marzo 2015, ha premesso che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo A (già qualificato in primo grado ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/90), ha concordato la pena in anni 5 di reclusione, con rinuncia ai motivi di appello proposti, ad eccezione di quelli concernenti la riqualificazione dei reati scopo contestati ai capi B), E), G). La stessa Corte, pertanto, dopo aver verificato l'intervenuta prescrizione dei reati scopo, riqualificati ai sensi del quinto comma dell'articolo 73 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 co.1 DPR 309/90, ha rideterminato la pena in ordine al capo A), in cui è stato contestato di aver promosso una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, conformemente al concordato proposto dalle parti. 2.Avverso la sentenza d'appello è stato proposto da parte dell'imputato, a mezzo dei suoi difensori, ricorso per cassazione basato sui seguenti motivi, di seguito sinteticamente enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. Pen. 2.1 E' stata eccepita la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e), in relazione agli articoli 129 cpp, 157 e 161 cp, ovvero violazione di legge per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione (omessa) di cause di proscioglimento, nella specie l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90; ed inoltre, è stato contestato il mancato rilievo della intervenuta estinzione del reato per prescrizione. In particolare la corte di merito non avrebbe adempiuto all'obbligo di motivazione, limitandosi a condividere la congruità della pena concordata ed omettendo la valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cpp. Inoltre, lo stesso giudice avrebbe omesso di valutare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo A), oggetto di concordato tra le parti, pur avendo ravvisato la stessa causa estintiva in ordine alla posizione di un coimputato concorrente nel medesimo reato. Il ricorrente, in proposito ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite "Fazio", n. 19415 del 27/10/2022, secondo cui l'articolo 129 cpp impone al giudice di merito l'obbligo della immediata declaratoria, anche ex officio, di determinate cause di non punibilità, nella specie la prescrizione del reato già maturata prima della decisione, anche se non eccepita o richiesta dalla parte interessata, pur in presenza di un concordato tra le parti che, di per sé, non costituisce rinuncia alla prescrizione. 3. Nelle more del procedimento, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha fatto pervenire il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 1952 , con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune ha attestato che lo stesso Scrofani è deceduto il 27/11/2023.4. Ciò comporta l'estinzione del reato ex art. 150 cod. pen. ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere es
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