Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16750/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania n. 684/2021depositata il 25/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso proposto il 23 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercenteNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, notificato il 26 marzo2019, emesso dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Avellinoa seguito di p.v.c.

Con tale atto l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA cheassumeva indebitamente detratta, pari ad euro 388.541,30,originariamente portata in detrazione nel 2013 in relazione ad acquisti dimerce poi restituita perché viziata, oggetto di due note di credito emessenel 2014 ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972.

Secondol’Amministrazione, la procedura di variazione e la conseguente rettificadell’IVA avrebbero dovuto essere effettuate entro l’anno previsto dalcomma 3 della citata disposizione, ritenendo che la causa della variazionenon dipendesse da un sopravvenuto accordo fra le parti.

La societàdeduceva invece che la vicenda commerciale, originata dalla fornitura dipelli risultate, in parte, di qualità inferiore o affette da difetti, era sfociatain un giudizio civile instaurato nel 2014 per la risoluzione del contratto eper il risarcimento del danno, definito poi mediante transazione del 21ottobre 2014, con cui le parti avevano regolato i rapporti intercorsi eprevisto il reso delle pelli non utilizzabili, sicché, essendo decorso oltre unanno dall’emissione delle fatture, il cedente aveva emesso le note divariazione in esenzione IVA.

Si costituiva l’Agenzia delle entrateresistendo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino, con sentenzan. 870/2019, accoglieva il ricorso, compensando le spese, ritenendocorretta l’emissione delle note di credito oltre l’anno con indicazione dioperazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del1972.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate,deducendo, tra l’altro, carenza motivazionale e ribadendo che l’accordo del21 ottobre 2014 non avrebbe avuto natura novativa, ma si sarebbelimitato a definire il rapporto originario senza modificarne condizionieconomiche e quantità, sicché la variazione sarebbe dipesa dal contrattooriginario e dagli obblighi civilistici di esatto adempimento.

La societàresisteva, eccependo anche l’inammissibilità dell’appello per genericità, eNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026insistendo per la natura novativa dell’accordo e per l’applicazione dell’art.26, comma 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 684/9/21, depositata il 25 gennaio 2021, rigettava l’appello ecompensava le spese, ritenendo legittimo l’operato della società sul rilievoche la variazione era dipesa da accordi sopravvenuti e richiamando larisposta ad interpello n. 387/E del 20 settembre 2019.

Per la cassazionedella sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoaffidato a due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sul rilievo che la Commissionetributaria regionale avrebbe reso una motivazione meramente apparentein ordine al punto decisivo della controversia, costituito dallaindividuazione della causa della variazione in diminuzione dell’IVA, se cioèessa dovesse ricondursi ad un sopravvenuto accordo tra le parti, ai sensidell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al rapportooriginario e agli obblighi derivanti dall’inesatto adempimento del contratto.Il primo motivo è fondato.La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente,non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice,risolvendosi in proposizioni apodittiche o assertive, inidonee a renderepercepibile la ratio decidendi.

Tale evenienza ricorre nel caso in esame.

Lasentenza impugnata, dopo avere premesso che «il thema decidendum èrappresentato dalla corretta applicazione del c. 3 dell’art. 26 del Dpr633/72 operato dalla società», ha affermato che «questa Commissione èdell’avviso che tale comportamento sia legittimo atteso che la emissionedelle note di credito è avvenuta oltre l’anno e che la variazione de quo siadipesa da accordi sopravvenuti», aggiungendo, subito dopo, che «aNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026conferma di ciò, soccorre la risposta n. 387/E del 20.9.2019 dellaAmministrazione finanziaria ad interpello di un contribuente che corroboratale assunto».

Siffatta motivazione non si confronta, tuttavia, con il nucleoeffettivo della controversia.

L’Agenzia delle entrate aveva infatti dedottoche l’accordo del 21 ottobre 2014 non integrasse la fonte autonoma dellavariazione, ma si limitasse a comporre vicende già radicate nel contrattooriginario, sicché la restituzione della merce difforme e la sistemazione deireciproci rapporti avrebbero trovato titolo nell’inesatto adempimento dellavenditrice e nei rimedi civilistici ad esso correlati, non già in unsopravvenuto assetto negoziale innovativo.

A tale specifica prospettazionela sentenza non offre alcuna risposta, poiché non spiega per quali elementidell’accordo transattivo la variazione dovesse ritenersi causalmentericonducibile ad «accordi sopravvenuti», né spiega perché dovessereputarsi recessiva la contraria tesi dell’Ufficio, incentrata sulla persistenteriferibilità della vicenda al rapporto originario.

Proprio per effetto di talemancata qualificazione della vicenda sostanziale, la sentenza neppurechiarisce quale sia la disposizione concretamente applicabile tra quelledettate dall’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, posto che, ove la riduzionedell’imponibile dipenda da un sopravvenuto accordo fra le parti, a venire inrilievo è il comma 3 della norma, con il conseguente limite temporale di unanno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, mentre, ove lavariazione trovi invece causa nel rapporto originario e nei rimediconseguenti all’inesatto adempimento, occorre dar conto delle ragioni perle quali la fattispecie debba essere ricondotta ad un diverso paradigmaapplicativo.

Proprio questo passaggio, logicamente e giuridicamentepreliminare, è del tutto assente nella motivazione impugnata, che affermaapoditticamente la dipendenza della variazione da accordi sopravvenutisenza spiegare il procedimento qualificatorio seguito né il collegamento trai fatti ritenuti rilevanti e la disciplina normativa ritenuta applicabile.Numero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il mero richiamo, poi, alla risposta ad interpello n. 387/E del 2019,evocata come atto che «corrobora tale assunto», non colma tale carenzaargomentativa, poiché si risolve in un rinvio estrinseco, privo di autonomaelaborazione critica e incapace, da solo, di rendere intelligibile ilfondamento della decisione.

Ne consegue che la sentenza impugnata èaffetta da nullità per motivazione apparente, dovendosi cassare lapronuncia con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esameCon il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 212 del2000, deducendosi che la C.T.R. avrebbe fatto illegittimo affidamento sullarichiamata risposta ad interpello quale base della decisione, benchél’efficacia vincolante della risposta dell’Amministrazione finanziaria sialimitata alla questione oggetto dell’interpello e al solo contribuente istante,non potendo, pertanto, essere invocata in via generalizzata in controversieriguardanti soggetti diversi.Il secondo motivo resta assorbito, in quanto il riscontrato vizio dimotivazione apparente, che investe il nucleo stesso della decisioneimpugnata e ne comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame,rende superfluo l’esame dell’ulteriore censura concernente l’efficacia dellarisposta ad interpello richiamata dalla sentenza.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo.

La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causarinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria regionaledella Campania in diversa composizione, che procederà a regolare le spesedel giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziaNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania n. 684/2021depositata il 25/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso proposto il 23 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercenteNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, notificato il 26 marzo2019, emesso dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Avellinoa seguito di p.v.c. Con tale atto l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA cheassumeva indebitamente detratta, pari ad euro 388.541,30,originariamente portata in detrazione nel 2013 in relazione ad acquisti dimerce poi restituita perché viziata, oggetto di due note di credito emessenel 2014 ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972. Secondol’Amministrazione, la procedura di variazione e la conseguente rettificadell’IVA avrebbero dovuto essere effettuate entro l’anno previsto dalcomma 3 della citata disposizione, ritenendo che la causa della variazionenon dipendesse da un sopravvenuto accordo fra le parti. La societàdeduceva invece che la vicenda commerciale, originata dalla fornitura dipelli risultate, in parte, di qualità inferiore o affette da difetti, era sfociatain un giudizio civile instaurato nel 2014 per la risoluzione del contratto eper il risarcimento del danno, definito poi mediante transazione del 21ottobre 2014, con cui le parti avevano regolato i rapporti intercorsi eprevisto il reso delle pelli non utilizzabili, sicché, essendo decorso oltre unanno dall’emissione delle fatture, il cedente aveva emesso le note divariazione in esenzione IVA. Si costituiva l’Agenzia delle entrateresistendo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino, con sentenzan. 870/2019, accoglieva il ricorso, compensando le spese, ritenendocorretta l’emissione delle note di credito oltre l’anno con indicazione dioperazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del1972. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate,deducendo, tra l’altro, carenza motivazionale e ribadendo che l’accordo del21 ottobre 2014 non avrebbe avuto natura novativa, ma si sarebbelimitato a definire il rapporto originario senza modificarne condizionieconomiche e quantità, sicché la variazione sarebbe dipesa dal contrattooriginario e dagli obblighi civilistici di esatto adempimento. La societàresisteva, eccependo anche l’inammissibilità dell’appello per genericità, eNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026insistendo per la natura novativa dell’accordo e per l’applicazione dell’art.26, comma 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza n. 684/9/21, depositata il 25 gennaio 2021, rigettava l’appello ecompensava le spese, ritenendo legittimo l’operato della società sul rilievoche la variazione era dipesa da accordi sopravvenuti e richiamando larisposta ad interpello n. 387/E del 20 settembre 2019. Per la cassazionedella sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoaffidato a due motivi. La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sul rilievo che la Commissionetributaria regionale avrebbe reso una motivazione meramente apparentein ordine al punto decisivo della controversia, costituito dallaindividuazione della causa della variazione in diminuzione dell’IVA, se cioèessa dovesse ricondursi ad un sopravvenuto accordo tra le parti, ai sensidell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al rapportooriginario e agli obblighi derivanti dall’inesatto adempimento del contratto.Il primo motivo è fondato.La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente,non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice,risolvendosi in proposizioni apodittiche o assertive, inidonee a renderepercepibile la ratio decidendi. Tale evenienza ricorre nel caso in esame. Lasentenza impugnata, dopo avere premesso che «il thema decidendum èrappresentato dalla corretta applicazione del c. 3 dell’art. 26 del Dpr633/72 operato dalla società», ha affermato che «questa Commissione èdell’avviso che tale comportamento sia legittimo atteso che la emissionedelle note di credito è avvenuta oltre l’anno e che la variazione de quo siadipesa da accordi sopravvenuti», aggiungendo, subito dopo, che «aNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026conferma di ciò, soccorre la risposta n. 387/E del 20.9.2019 dellaAmministrazione finanziaria ad interpello di un contribuente che corroboratale assunto». Siffatta motivazione non si confronta, tuttavia, con il nucleoeffettivo della controversia. L’Agenzia delle entrate aveva infatti dedottoche l’accordo del 21 ottobre 2014 non integrasse la fonte autonoma dellavariazione, ma si limitasse a comporre vicende già radicate nel contrattooriginario, sicché la restituzione della merce difforme e la sistemazione deireciproci rapporti avrebbero trovato titolo nell’inesatto adempimento dellavenditrice e nei rimedi civilistici ad esso correlati, non già in unsopravvenuto assetto negoziale innovativo. A tale specifica prospettazionela sentenza non offre alcuna risposta, poiché non spiega per quali elementidell’accordo transattivo la variazione dovesse ritenersi causalmentericonducibile ad «accordi sopravvenuti», né spiega perché dovessereputarsi recessiva la contraria tesi dell’Ufficio, incentrata sulla persistenteriferibilità della vicenda al rapporto originario. Proprio per effetto di talemancata qualificazione della vicenda sostanziale, la sentenza neppurechiarisce quale sia la disposizione concretamente applicabile tra quelledettate dall’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, posto che, ove la riduzionedell’imponibile dipenda da un sopravvenuto accordo fra le parti, a venire inrilievo è il comma 3 della norma, con il conseguente limite temporale di unanno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, mentre, ove lavariazione trovi invece causa nel rapporto originario e nei rimediconseguenti all’inesatto adempimento, occorre dar conto delle ragioni perle quali la fattispecie debba essere ricondotta ad un diverso paradigmaapplicativo. Proprio questo passaggio, logicamente e giuridicamentepreliminare, è del tutto assente nella motivazione impugnata, che affermaapoditticamente la dipendenza della variazione da accordi sopravvenutisenza spiegare il procedimento qualificatorio seguito né il collegamento trai fatti ritenuti rilevanti e la disciplina normativa ritenuta applicabile.Numero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il mero richiamo, poi, alla risposta ad interpello n. 387/E del 2019,evocata come atto che «corrobora tale assunto», non colma tale carenzaargomentativa, poiché si risolve in un rinvio estrinseco, privo di autonomaelaborazione critica e incapace, da solo, di rendere intelligibile ilfondamento della decisione. Ne consegue che la sentenza impugnata èaffetta da nullità per motivazione apparente, dovendosi cassare lapronuncia con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esameCon il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 212 del2000, deducendosi che la C.T.R. avrebbe fatto illegittimo affidamento sullarichiamata risposta ad interpello quale base della decisione, benchél’efficacia vincolante della risposta dell’Amministrazione finanziaria sialimitata alla questione oggetto dell’interpello e al solo contribuente istante,non potendo, pertanto, essere invocata in via generalizzata in controversieriguardanti soggetti diversi.Il secondo motivo resta assorbito, in quanto il riscontrato vizio dimotivazione apparente, che investe il nucleo stesso della decisioneimpugnata e ne comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame,rende superfluo l’esame dell’ulteriore censura concernente l’efficacia dellarisposta ad interpello richiamata dalla sentenza.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causarinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria regionaledella Campania in diversa composizione, che procederà a regolare le spesedel giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondomotivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziaNumero registro generale 20894/2021Numero sezionale 4470/2026Numero di raccolta generale 16750/2026Data pubblicazione 28/05/2026tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 16750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris