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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18564/2026

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della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non èformulato in termini consentiti in questa sede, in quanto, prospettando censure chefuoriescono dal sindacato di legittimità, essendo volte a contestare la valutazione e il giudiziodi rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loroconvincimento, esso risulta meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devonoritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da un effettivoconfronto con la lineare e logica motivazione posta a base del provvedimento impugnato (sivedano le pagg. 3-7, ove si sono sottolineati compiutamente tutti i plurimi elementi di fatto ele ragioni di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata una condotta truffaldina daparte dell’imputato, tanto sotto il profilo materiale che sotto quello oggettivo);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordinemancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, inquanto, con congrua motivazione (si veda pag. 7 ove si è evidenziata, quale ragioneostativa, l’abitualità della condotta, a fronte della commissione di più reati della stessa indoleda parte dell’odierno ricorrente, come dimostrato dai numerosi precedenti specifici a suocarico), i giudici di appellohanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolanola materia, secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente lapositiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie,cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quantoal giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causadi non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione didetta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678;da ultimo v.

Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla omessa concessione dei benefici di legge, è manifestamente infondato,poiché la Corte territoriale ha adeguatamente assolto all’onere argomentativo sul punto,sottolineando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. Sez. 3, n. 2233 del17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783) ed esprimendo ungiudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudiziotipicamente di merito insindacabile in questa sede se non frutto di arbitrio e ragionamentoillogico;osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge inrelazione all’ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della partecivile, non è consentito dalla legge in questa sede, dovendosi sul punto ribadire il principio didiritto affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di risarcimento del danno per fattoillecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione deldanno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare laliquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravitàdell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la sommariconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro dirisarcimento.» (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non èformulato in termini consentiti in questa sede, in quanto, prospettando censure chefuoriescono dal sindacato di legittimità, essendo volte a contestare la valutazione e il giudiziodi rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loroconvincimento, esso risulta meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devonoritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da un effettivoconfronto con la lineare e logica motivazione posta a base del provvedimento impugnato (sivedano le pagg. 3-7, ove si sono sottolineati compiutamente tutti i plurimi elementi di fatto ele ragioni di diritto per cui deve ritenersi pienamente integrata una condotta truffaldina daparte dell’imputato, tanto sotto il profilo materiale che sotto quello oggettivo);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordinemancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, inquanto, con congrua motivazione (si veda pag. 7 ove si è evidenziata, quale ragioneostativa, l’abitualità della condotta, a fronte della commissione di più reati della stessa indoleda parte dell’odierno ricorrente, come dimostrato dai numerosi precedenti specifici a suocarico), i giudici di appellohanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolanola materia, secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente lapositiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie,cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quantoal giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causadi non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione didetta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678;da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla omessa concessione dei benefici di legge, è manifestamente infondato,poiché la Corte territoriale ha adeguatamente assolto all’onere argomentativo sul punto,sottolineando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. Sez. 3, n. 2233 del17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783) ed esprimendo ungiudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudiziotipicamente di merito insindacabile in questa sede se non frutto di arbitrio e ragionamentoillogico;osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge inrelazione all’ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della partecivile, non è consentito dalla legge in questa sede, dovendosi sul punto ribadire il principio didiritto affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di risarcimento del danno per fattoillecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione deldanno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare laliquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravitàdell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la sommariconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro dirisarcimento.» (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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