CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17543/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinviodell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. La Corte d’appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hadichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Castrovillari, chelo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’artt. 73, comma 5, d.P.R.309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione inconseguenza del fatto che, con l'atto di appello, non era stato depositato, comeprescritto a pena di inammissibilità dall’art.581, comma 1 quater cod. proc. pen.,lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronunciadella sentenza impugnata, trattandosi di ipotesi di imputato giudicato in assenza.Nel caso di specie, infatti, il mandato richiamato nell’atto di appello era statoconferito per la difesa nel primo grado del processo.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di LuigiMarino, che ha articolato un motivo di ricorso, deducendo violazione di leggesostanziale e processuale, in relazione all'art. 581, comma 1 quater cod. proc.pen. Il ricorrente assume che erroneamente era stata dichiarata la sua assenzanel giudizio di primo grado, in quanto egli si trovava ristretto in detenzione inragione di una precedente condanna andata in esecuzione, ma che l’autoritàgiudiziaria era perfettamente consapevole del luogo in cui lo stesso aveva elettodomicilio con riferimento al presente giudizio e dell’esistenza di una nominafiduciaria in favore del difensore che lo aveva assistito in primo grado, il qualeera stato altresì officiato per il giudizio di appello con procura speciale.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, ilproposto ricorso va dichiarato inammissibile.2. La deduzione secondo la quale erroneamente il Marino era statodichiarato assente nel giudizio di primo grado, in quanto lo stesso si trovava instato di detenzione domiciliare, si presenta manifestamente infondata.2.1. Dal tenore e dalla intestazione della sentenza di primo grado emergechiaramente che il Marino ha espressamente rinunciato a comparire econseguentemente è stato dichiarato assente. La rinuncia a comparire all'udienzada parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamenteconsiderato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto nonsolo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quellesuccessive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimotitolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma direstrizione per altra causa (Sez.4, n. 50444 del 10/12/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv.277950; Sez.6, n.36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv.264670-01).3. Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti, necessario epossibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092), emerge che:- l’imputato è rimasto assente nel giudizio di primo grado, all'esito del qualeè stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data del 24 aprile2024;- dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, oltre che dalla sentenzaimpugnata e dagli atti del procedimento, si evince che il mandato richiamatonell’atto di appello risulta rilasciato prima dell’instaurazione del giudizio di primogrado;- la sentenza è stata appellata dal difensore di fiducia allora nominato, avv.[OSCURATO:PERSONA], con atto depositato via PEC il 10 maggio 2024: all'atto diappello non era allegato uno specifico mandato a impugnare.4. La Corte d’appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto,essendosi proceduto in assenza, doveva essere depositato, unitamente all'atto diappello, come prescritto dall'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., ilmandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla pronuncia della sentenzaimpugnata e contenente la dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato aifini della notifica del decreto di citazione a giudizio.Peraltro, Sez. 4, n. 43718 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha già avuto modo di riteneremanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, perviolazione degli artt. 3, 24, 25 e 11 Cost., dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater,c.p.p. nella parte in cui si prevede, a pena di inammissibilità del gravame,l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'indagato di una dichiarazione o elezione didomicilio e un mandato ad impugnare rilasciato in data successiva alla sentenza,in quanto la previsione non determina un restringimento della facoltà diimpugnazione, perseguendo invece il legittimo scopo di far sì che le impugnazionivengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza dellasentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di procedimentinei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre a far sì chel'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo enon si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.5. Deve dunque rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso, avendo laCorte territoriale correttamente dichiarato l'inammissibilità del proposto appello.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di partericorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 8/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]