CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 8/10/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso Valletta era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 7.746,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (ascrittogli per avere sottratto all'accertamento e al pagamento dell'accisa 1.650,00 kg di oli minerali, GPL in bombole presenti nel piazzale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui Valletta era amministratore, in assenza della documentazione comprovante la provenienza e l'assolvimento dell'imposta). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato, a noma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità in relazione alla detenzione di bombole contenenti GPL sottratto al pagamento delle accise, non essendo stato individuato il soggetto su cui gravava il pagamento delle accise, gravante sul produttore e non anche sulla società amministrata dal ricorrente, e non essendo neppure stata accertata incontrovertibilmente la disponibilità delle suddette bombole da parte della [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal ricorrente, con la conseguenza che doveva anche essere escluso l'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente medesimo. 2.2. Con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, negata nonostante la modesta entità dei fatti, la personalità dell'imputato e la correttezza del suo comportamento processuale. 2.3. In terzo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la modesta entità dei fatti e la non allarmante personalità dell'imputato e il suo corretto comportamento processuale, sin dalla fase del sequestro. 2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato un vizio della motivazione anche con riferimento alla disposta confisca e anche in relazione alla richiesta subordinata di restituzione dei recipienti contenenti il GPL. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, sia in quella concernente il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sia a causa della genericità delle censure alle quali è stato affidato, riproduttive senza elementi di novità dei motivi d'appello, tutti adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello; sia in conseguenza del loro contenuto non consentito in sede di legittimità, essendo tutte volte a censure valutazioni di merito, sia in ordine alla affermazione di responsabilità sia circa il trattamento punitivo, valutazioni che sono state tutte adeguatamente e non illogicamente motivate e non sono, di conseguenza, suscettibili di alcuna rivisitazione, tantomeno sul piano del merito, in questa sede di legittimità. 2. Il primo motivo, fondato sulla insussistenza in capo al ricorrente dell'obbligo di provvedere al pagamento delle accise sui prodotti combustibili che deteneva per il commercio, oltre che sulla insufficienza dell'accertamento della riconducibilità delle bombole contenenti GPL alla società amministrata dal ricorrente, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di confronto critico con quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata; sia perché è volto a censurare accertamenti di fatto (circa la disponibilità delle bombole da parte della società amministrata dal ricorrente); sia perché risulta manifestamente infondato. Va, infatti, ricordato che in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, in quanto non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01; v. anche Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, Liuzzi, Rv. 271783 - 01). Ne consegue l'evidente erroneità della affermazione del ricorrente, secondo cui, gravando l'obbligo di pagamento dell'accisa sul produttore, solamente costui potrebbe rispondere del delitto di cui all'art. 40 d.lgs. 504/95, in quanto tale disposizione, che reca le sanzioni per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, sanziona, tra l'altro, la condotta di chi "sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa" (art. 40, comma 1, lett. B, d.lgs. 504/95), dunque anche la condotta contestata all'imputato, consistente nella detenzione per il commercio di un notevole quantitativo di gas con modalità tali da impedire ogni accertamento sulla provenienza e l'assolvimento dell'imposta, così cooperando alla sottrazione da parte del soggetto obbligato al pagamento della accisa. I rilievi, formulati con il medesimo motivo, in ordine alla riconducibilità delle bombole stipate su un furgone fuori uso e di quelle depositate nel piazzale antistante la sede della società a quest'ultima sono generici e volti a sindacare un accertamento di fatto che è stato adeguatamente giustificato, sottolineando le etichette della [OSCURATO:PERSONA] apposte su alcun bombole e la presenza di parte di esse in aree di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], cosicché anch'essi risultano inammissibili, sia a cagione del loro contenuto non consentito, sia per la loro manifesta infondatezza, stante l'adeguatezza e la logicità della motivazione anche su tale punto. 3. Le censure formulate con gli altri motivi, relative alla particolare tenuità del fatto, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla confisca del prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accise, sono inammissibili per ragioni analoghe, essendo anch'esse integralmente riproduttive dei corrispondenti motivi d'appello e volte a censurare valutazioni di merito che sono state giustificate in modo adeguato e con argomenti corretti in diritto e immuni da vizi logici, come tali non suscettibili di rivisitazioni, tantomeno sul piano delle valutazioni di merito, nel giudizio di legittimità. L'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata giustificata sottolineando la gravità e la protrazione nel tempo della condotta, relativa a 1665 kg di gas conservato con modalità prive delle necessarie cautele in relazione alla pericolosità del prodotto, dunque una condotta certamente non particolarmente tenue né occasionale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato valorizzando, oltre quanto precedentemente esposto a proposito della gravità della condotta, la genericità della richiesta, la mancanza di elementi di positiva considerazione sul conto dell'imputato e l'assenza di qualsiasi contributo collaborativo da parte dell'imputato medesimo, in tal modo sottolineando adeguatamente, oltre alla gravità del fatto, anche la personalità negativa dell'imputato, ritenuta, con valutazione non manifestamente illogica, assorbente tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Anche la confisca è stata confermata sottolineandone la obbligatorietà quanto al prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa, stante il rinvio contenuto nell'art. 44 d.lgs. 504/95 all'art. 301 d.P.R. 43/73, e la confiscabilità ai sensi dell'art. 240 cod. pen., quanto ai recipienti, trattandosi dei mezzi utilizzati per commettere il reato.4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle