Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34636/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 16 settembre 2020 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui inviata da altro soggetto detenuto presso la casa circondariale di Caltanissetta; Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'interessato ha dedotto l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e dell'art. 2 Cost. in dipendenza delle ragioni della decisione, correlate, nel merito, alla sola richiesta di consigli da parte del mittente sulla propria situazione giuridica; Rilevato che il Tribunale, procedendo a corretta lettura dei principi normativi, ha reso conto in modo logicamente argomentato e non incongruo rispetto allo specifico caso concreto del percorso argomentativo seguito per ritenere la missiva idonea a violare le esigenze di tutela ravvisate nel provvedimento reclamato; Ritenute non consentite in sede di legittimità le opposte censure, reiterative delle rappresentate circostanze di fatto e prive di confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 16 settembre 2020 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui inviata da altro soggetto detenuto presso la casa circondariale di Caltanissetta; Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'interessato ha dedotto l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e dell'art. 2 Cost. in dipendenza delle ragioni della decisione, correlate, nel merito, alla sola richiesta di consigli da parte del mittente sulla propria situazione giuridica; Rilevato che il Tribunale, procedendo a corretta lettura dei principi normativi, ha reso conto in modo logicamente argomentato e non incongruo rispetto allo specifico caso concreto del percorso argomentativo seguito per ritenere la missiva idonea a violare le esigenze di tutela ravvisate nel provvedimento reclamato; Ritenute non consentite in sede di legittimità le opposte censure, reiterative delle rappresentate circostanze di fatto e prive di confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 34636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris