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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05712/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29572-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica, eLettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 3853/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 29572 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg 29572/2021 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: La società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] è socio al 50%, esercente attività di costruzioni edili, aveva proposto ricorso contro avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale, anno 2007 ai fini Irap e Iva, col quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa per presunta omessa dichiarazione di ricavi e conseguentemente rideterminato il reddito personale del socio nella misura relativa alla quota sociale.

Il ricorso veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 39 comma 1 dpr 600/73 e 54 dpr 633/72. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle entrata, ha rigettato l'appello nel merito, in quanto le dichiarazioni rese da due clienti, senza riscontro con altri dati, poste a base dell'accertamento analitico induttivo, in assenza di indagini anche bancarie sui soggetti interessati al fine di integrare e avvalorare le suddette dichiarazioni, rendono nullo l'accertamento, in quanto l'art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73 impone invece la sussistenza di presunzioni qualificate, pena la sua nullità. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, e deposita successiva istanza di sospensione.

Considerato che:

1. In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

2. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, fino al 16 gennaio 2023.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa dinanzi alla Sezione Tributaria.

Roma, 22 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29572-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica, eLettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 3853/14/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29572 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg 29572/2021 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: La società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] è socio al 50%, esercente attività di costruzioni edili, aveva proposto ricorso contro avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale, anno 2007 ai fini Irap e Iva, col quale era stato accertato un maggior reddito d'impresa per presunta omessa dichiarazione di ricavi e conseguentemente rideterminato il reddito personale del socio nella misura relativa alla quota sociale. Il ricorso veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 39 comma 1 dpr 600/73 e 54 dpr 633/72. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle entrata, ha rigettato l'appello nel merito, in quanto le dichiarazioni rese da due clienti, senza riscontro con altri dati, poste a base dell'accertamento analitico induttivo, in assenza di indagini anche bancarie sui soggetti interessati al fine di integrare e avvalorare le suddette dichiarazioni, rendono nullo l'accertamento, in quanto l'art. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73 impone invece la sussistenza di presunzioni qualificate, pena la sua nullità. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, e deposita successiva istanza di sospensione. Considerato che: 1. In via preliminare va dato atto che la Società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 2. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, fino al 16 gennaio 2023. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa dinanzi alla Sezione Tributaria. Roma, 22 no
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