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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19733/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 256-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di due anni di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, evidenziando l'omesso accertamento in ordine alla natura pericolosa dei rifiuti e allo stato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando che: a) l'imputato è stato colto nell'atto di appiccare fuoco ai rifiuti, ed ha ammesso di aver realizzato tale condotta; b) la tipologia dei rifiuti ai quali è stato dato fuoco consiste in rifiuti ferrosi costituiti da parti di motore di elettrodomestici e cavi elettrici provenienti dallo smontaggio di piccoli elettrodomestici, come lavabiancheria, nonché da sterpaglie e ulteriori rifiuti raccolti all'interno di un casolare; c) detti rifiuti erano oggetto di deposito incontrollato, in quanto ammassati su un terreno incolto alla rinfusa, sebbene tra loro eterogenei; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 256-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di due anni di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, evidenziando l'omesso accertamento in ordine alla natura pericolosa dei rifiuti e allo stato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando che: a) l'imputato è stato colto nell'atto di appiccare fuoco ai rifiuti, ed ha ammesso di aver realizzato tale condotta; b) la tipologia dei rifiuti ai quali è stato dato fuoco consiste in rifiuti ferrosi costituiti da parti di motore di elettrodomestici e cavi elettrici provenienti dallo smontaggio di piccoli elettrodomestici, come lavabiancheria, nonché da sterpaglie e ulteriori rifiuti raccolti all'interno di un casolare; c) detti rifiuti erano oggetto di deposito incontrollato, in quanto ammassati su un terreno incolto alla rinfusa, sebbene tra loro eterogenei; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20
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