Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 41250/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a lui applicata in relazione al reato di cui all'art. 452- quattordecies cod. pen., a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

Si lamenta il fatto che la motivazione del Tribunale si era limitata a condvidere, in poche righe, quanto esposto nel provvedimento applicativo della misura.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla genericità delle doglianze prospettate.

4. Con atto trasmesso in data 23/09/2023, il difensore e procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo nelle more intervenuto un provvedimento di sostituzione della misura domiciliare con quella dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Assume rilievo assorbente, su ogni altra questione, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente inviata a questa Suprema Corte dal difensore e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale della originaria richiesta cautelare (avente ad oggetto anche la revoca della misura), il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - in considerazione di quanto fin qui esposto - si ritiene equo determinare in Euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a lui applicata in relazione al reato di cui all'art. 452- quattordecies cod. pen., a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Si lamenta il fatto che la motivazione del Tribunale si era limitata a condvidere, in poche righe, quanto esposto nel provvedimento applicativo della misura. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla genericità delle doglianze prospettate. 4. Con atto trasmesso in data 23/09/2023, il difensore e procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo nelle more intervenuto un provvedimento di sostituzione della misura domiciliare con quella dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assume rilievo assorbente, su ogni altra questione, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente inviata a questa Suprema Corte dal difensore e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. In considerazione dell'accoglimento solo parziale della originaria richiesta cautelare (avente ad oggetto anche la revoca della misura), il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - in considerazione di quanto fin qui esposto - si ritiene equo determinare in Euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41250/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris