CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 28245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24440-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] -Pozzaglia), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 10731/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 24440/2019; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 24440 /20 19 Cron. Rep. Ud.08/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 10731/2024, pubblicata il 22.4.2024, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 24440/2019 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 4, è stata condannata la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] scrl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità con distrazione in favore dell’avvocato “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “[OSCURATO:PERSONA]”; che la fissazione dell’udienza camerale è stata comunicata alle parti che nulla hanno opposto; CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente “lapsus calami”, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza e risultante, invece, chiaramente dalla sua intestazione; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTO l’art. 391 bis cod. proc. civ.; FISSATA per la correzione dell’errore materiale occorso l’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, in relazione alla quale nessuno ha presentato osservazioni; PQM La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nel dispositivo della ordinanza n. 10731/2024, pubblicata il 22.4.2024, nel senso che, lì dove si legge, nel dispositivo, “Spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato antistatario”, deve invece leggersi ed intendersi “Spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarato antistatario”. Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza. Così