CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 16845/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20899/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1423/02/2016 depositata il31/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe; 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’