CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente principale e controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026avverso la sentenza n. 3593/2021 della Corte di Appello di Roma, pubblicata inData pubblicazione 27/04/2026data 3.11.2021, N.R.G. 718/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Frosinone ha accolto le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] (iscritto all’albo dei promotori finanziari dal5.12.2007 al 6.12.2010, data in cui si era dimesso per giusta causa) alpagamento della somma di € 118.756,77 a titolo di penale risarcitoria e dimancato preavviso.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto l’insussistenza della giusta causa e laviolazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del patto di stabilità di cui all’art. 2 dell’AllegatoC- [OSCURATO:PERSONA] al contratto di agenzia sottoscritto in data 4.8.2010.[OSCURATO:PERSONA] aveva resistito alle domande ed in via riconvenzionale avevachiesto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme di € 13.804,50a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di € 34.000,00 a titolo di indennitàdi risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. o in subordine di € 4.649,35 atitolo di indennità sostitutiva di clientela, di € 3927,57 a titolo di provvigioniriconosciute e non pagate, nonché delle ulteriori somme maturate e noncorrisposte a titolo di provvigioni, premi e bonus.2. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di tale sentenza, hadichiarato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla sola indennità sostitutiva del preavvisonella misura di € 9816,66 e, previa compensazione con il credito di GiuseppeRicciotti per provvigioni, pari a € 3.927,57, ha condannato l’appellante alpagamento, in favore della società appellata, della residua somma di € 5889,09oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.3. La Corte territoriale ha ritenuto il recesso per giusta causa previsto dall’art.2119 cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato applicabile ancheal contratto di agenzia, fermo restando che la valutazione della gravità dellecondotte denunciate va diversamente effettuata, dovendosi tenere conto dellamaggiore intensità del rapporto fiduciario tra le parti.Numero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Ha pertanto ritenuto operante il principio di immutabilità dei motivicomunicati dal recedente alla controparte contrattuale, in applicazione degliobblighi di correttezza e buona fede; ha considerato desumibili elementi difondatezza della giusta causa di recesso anche da fatti non specificamentecomunicati dal recedente alla controparte contrattuale, purché meramenteconfermativi di quelli addotti in modo aperto come violazioni del debitorepreclusive della prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto negoziale enon ha pertanto considerato esaminabili le ulteriori asserite violazioni dedottedal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di costituzione ex art. 416 cod. proc. civ. e richiamatenel ricorso in appello.5. Ha rilevato la genericità dei motivi di recesso indicati nella lettera didimissioni, che non avevano consentito di apprezzare l’importanza degli asseritiinadempimenti della società preponente, né il concreto pregiudizio che sisarebbe causalmente verificato nella sfera di interesse dell’agente ledendola inmaniera considerevole; ha poi ritenuto indimostrata la giusta causa di dimissionianche riguardo alle ulteriori difese svolte nell’atto di appello per avallarel’affermata contrarietà delle suddette condotte di [OSCURATO:SOCIETA]. agli obblighigenerali di correttezza e buona fede.6. Ha ritenuto fondata la domanda di pagamento dell’indennità sostitutivadel preavviso proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ha respinto le domande azionate dalRicciotti in via riconvenzionale e relative all’indennità sostitutiva del preavviso,all’indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod. civ., nonché l’indennitàsostitutiva di clientela ex art. 10 AEC.7. Ha poi ritenuto fondati i motivi di appello proposti dal [OSCURATO:PERSONA] riguardo allapenale che aveva preteso da [OSCURATO:SOCIETA] per violazione del patto di stabilità, avendorilevato che solo al promotore era stato impedito di svincolarsi dal contrattoprima di una certa scadenza e che l’ammontare del ristoro dovuto allapreponente in caso di violazione di detto obbligo era stato previsto in viaforfettaria e preventiva, ed ha ritenuto nulla per violazione di una normaimperativa la clausola contrattuale dell’Allegato C che aveva stabilito la penalein misura pari alla somma una tantum di € 20.000,00, nonché alle differenze traNumero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026Data pubblicazione 27/04/2026le commissioni incassate dal promotore e quelle a lui spettanti in base alle tabelleprovvigionali.8. Ha ritenuto dovute al [OSCURATO:PERSONA] le provvigioni maturate all’atto dicessazione del rapporto di agenzia e non pagate dalla [OSCURATO:SOCIETA] e pari ad €3927,57, per stessa ammissione della preponente; non ha invece riconosciutole differenze su provvigioni, premi e bonus maturati in costanza di rapporto easseritamente non pagati, in quanto non erano stati dedotti i fatti costitutivi ditale domanda da parte del [OSCURATO:PERSONA].9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria.10. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322, 1750 e 1344 cod. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di avere confuso le previsioni contrattualirelative al patto di stabilità e alla correlata penale, che costituiscono un contrattofattispecie del preavviso in caso di recesso, regolata dall’art. 1750 cod. civ.Deduce che le pattuizioni, correttamente sintetizzate nella sentenzaimpugnata, avevano riguardato un impegno a mantenere in essere il rapportosino ad un dato termine, a fronte del riconoscimento di specifici corrispettiviaggiuntivi di miglior favore, pena il pagamento di una penale corrispondente allarestituzione dei suddetti corrispettivi aggiuntivi in caso di recesso anteriore.Evidenzia che la penale non era prevista per l’inadempimento dell’obbligo didare preavviso in caso di recesso, ma per la violazione dell’obbligo di stabilità.Lamenta la mancata valutazione dell’elemento dirimente, costituito daicorrispettivi economici aggiuntivi correlati all’impegno di stabilità e l’omessaconsiderazione del fatto che la penale per il recesso anticipato dal rapporto dilavoro era costituita dalla restituzione dei corrispettivi economici aggiuntivi.Numero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026Data pubblicazione 27/04/2026Sostiene la legittimità della clausola di stabilità con correlata penale in casodi inadempimento, richiamando i principi espressi da Cass. n. 23923/2020 edalla giurisprudenza di merito.Rimarca la sussistenza di un sinallagma perfetto, a fronte della percezione di€ 92.448,42 da parte del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi aggiuntivi rispetto a quellibase, del tutto congrui a remunerare l’obbligo di stabilità.2. Con il secondo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale valutato in manieradell’agente, senza considerarle nel loro complesso.Evidenzia che la clausola penale aveva fatto salva la facoltà di recesso pergiusta causa o per impossibilità sopravvenuta.Aggiunge che la penale consisteva in una somma complessiva pari alleprovvigioni aggiuntive (bonus) percepite a fronte dell’impegno di stabilità, oltread un minimo importo forfettario pari ad € 20.000,00, previsto in ragionedell’assegnazione di nuovi clienti in precedenza assistiti da altri consulentifinanziari, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo Allegato C in data4.8.2010.Torna a sostenere l’insussistenza di uno squilibrio contrattuale.3. Con il terzo motivo il ricorso principale denuncia motivazione inesistente,apparente o comunque obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale laconicamenterinviato per relationem a Cass. n. 24478/2021, resa in una fattispecie nonsovrapponibile, nella quale i compensi aggiuntivi non avevano remuneratol’impegno di stabilità, ma un incarico manageriale dell’agente, e la penale per laviolazione della stabilità era stata determinata in misura forfettaria e fissa.Insiste nel sostenere che la penale non era stata prevista perl’inadempimento dell’obbligo di dare il preavviso, che non era stato valutatol’elemento dirimente costituito dai corrispettivi economici aggiuntivi correlatiall’impegno di stabilità, né era stato considerato il fatto che la penale per ilNumero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026Data pubblicazione 27/04/2026recesso anticipato dal rapporto di lavoro era costituita dalla restituzione deicorrispettivi economici aggiuntivi.Lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali il patto di stabilitàavrebbe reso notevolmente più gravosa per il solo agente la possibilità diliberarsi dal vincolo corrispondendo la sola indennità di preavviso.4. Con l’unico motivo, il ricorso incidentale denuncia falsa applicazione dellalegge n. 300/1970, nonché violazione degli artt. 2119 e 1750 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Sostiene che il recesso per giusta causa operato dall’agente non è soggettoad alcuna formalità e che si può tenere conto anche di comportamenti ulterioririspetto a quelli lamentati.5. Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va trattato per primo, èfondato.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di rapporto diagenzia, la regola dettata dall’art. 2119 cod. civ. deve essere applicata tenendoconto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinatononché della diversa capacità di resistenza che le parti possono averenell’economia complessiva del medesimo; in tale ambito, il giudizio circa lasussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve esserecompiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensionieconomiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibriocontrattuale, assumendo rilievo in proposito solo la sussistenza di uninadempimento colpevole e non di scarsa importanza che leda in misuraconsiderevole l’interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione“anche provvisoria”, del rapporto (Cass. n. 1376/2018; Cass. n. 30488/2021).Si è inoltre chiarito che il principio della necessità della contestazioneimmediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giustacausa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversida quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quellodi agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso delpreponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente dirittoall’indennità di mancato preavviso) del lavoratore o dell’agente non èNumero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026Data pubblicazione 27/04/2026condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché,a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o delpreponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso del lavoratoreo dell’agente (Cass. n. 3898/1999; Cass. n. 23455/2004; Cass. n. 30063/2019;Cass. n. 10028/2021).Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenutonon esaminabili le violazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera direcesso, in quanto non collegate a quelle descritte nella lettera di dimissioni, edunque nuove.6. Il ricorso principale – i cui motivi come sopra riassunti si incentrano sullalegittimità della clausola penale, che a sua volta suppone l’assenza di una giustacausa di recesso da parte dell’agente - deve pertanto ritenersi assorbito.7. Va dunque accolto il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; lasentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio allaCorte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.La Corte di Appello in sede di rinvio dovrà dunque valutare le ulterioriviolazioni dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di costituzione ex art. 416 cod.proc. civ. e richiamate nel ricorso in appello ai fini della verifica della sussistenzadi una giusta causa di dimissioni; qualora non la ravvisi, dovrà effettuare unavalutazione concreta delle clausole contrattuali nel loro complesso, facendoapplicazione del principio secondo cui l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre laregola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessiper le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioniche alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che ènullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiuntaall'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che,in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normalefacoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente. (Cass. Sez. L.,10/09/2021, n. 24478). P.Q.MNumero registro generale 3827/2022Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 11223/2026Data pubblicazione 27/04/2026La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorsoprincipale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviaalla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana Doronzo